I cantieri finanziati dal PNRR nelle scuole hanno ora una data oltre la quale non si può andare: il certificato di ultimazione dei lavori non potrà essere emesso dopo il 31 agosto 2026, e va caricato sulla piattaforma ReGiS entro cinque giorni dall'emissione. Documenti che arrivano dopo quella data non serviranno a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi concordati con l'Unione europea, con il rischio concreto di perdere il saldo del finanziamento.
Le istruzioni arrivano dall'Unità di missione PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che il 17 luglio scorso ha diffuso — con la nota protocollo n. 184414 — le indicazioni operative per la rendicontazione finale dei target e per la richiesta di saldo. Il documento non sostituisce le linee guida sulla chiusura degli interventi PNRR dello scorso aprile: le integra, calandole sulla fase conclusiva, quella in cui non basta più che i lavori siano finiti, ma occorre dimostrarlo con carte in ordine e piattaforme aggiornate.
Chi deve muoversi e su quali interventi
I destinatari non sono le scuole, ma gli enti proprietari degli edifici: Comuni, Province, Città metropolitane e gli altri soggetti attuatori. Le indicazioni riguardano cinque misure di competenza del Ministero:
- costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici;
- asili nido e scuole dell'infanzia;
- mense e tempo pieno;
- infrastrutture per lo sport nelle scuole;
- messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.
Sono, in sostanza, gli interventi che negli ultimi anni hanno riguardato migliaia di plessi: nuove palestre, mense per il tempo pieno, sezioni di nido, lavori di adeguamento e di efficientamento energetico. Per le famiglie e per il personale, il calendario ha un significato pratico immediato: il termine cade a ridosso dell'avvio del prossimo anno scolastico, e la corsa alla chiusura dei cantieri si concentrerà nelle settimane centrali dell'estate.
Il documento che fa fede
Il certificato di ultimazione è il documento probatorio principale. Deve essere completo di tutti i dati identificativi dell'intervento e regolarmente sottoscritto; se risulta incompleto, il RUP può integrarlo con l'attestazione allegata alle istruzioni ministeriali. Valgono allo stesso fine anche il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione, purché l'ultimazione dei lavori sia stata formalmente attestata.
Attenzione a non confondere i piani: il termine del 31 agosto riguarda la conclusione fisica dell'opera e la sua attestazione. La rendicontazione della spesa e le richieste di trasferimento delle risorse seguono tempistiche proprie e distinte.
Documenti aggiuntivi per nuove scuole e nidi
Per alcune misure la fine dei lavori non basta. Nel caso delle nuove scuole realizzate per sostituzione di edifici va trasmesso l'Attestato di Prestazione Energetica della nuova struttura, eventualmente accompagnato dagli elaborati che documentano il miglioramento ottenuto.
Per asili nido e scuole dell'infanzia serve invece una dichiarazione con la tipologia dell'intervento, il numero dei posti realizzati e la superficie interessata: il modello sarà messo a disposizione sulla piattaforma FUTURA e dovrà essere firmato dal RUP, dal direttore dei lavori e dall'operatore economico.
Va poi curata la coerenza degli indicatori inseriti su ReGiS: superfici documentate da planimetrie, numero di edifici ricavabile dalla rappresentazione dell'area scolastica. Per mense e palestre pesa in particolare la capienza, cioè il numero massimo di utenti che possono usare contemporaneamente gli spazi nel rispetto dei requisiti tecnici e di sicurezza.
Anagrafe dell'edilizia scolastica e principio DNSH
Chiusi i lavori, scatta l'obbligo di aggiornare l'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica, con particolare riferimento alla Sezione D, quella dedicata alla sicurezza degli immobili: esiti dei collaudi, adeguamenti sismici, messa in sicurezza, efficientamento energetico. Non è un adempimento formale, perché il Ministero lo indica espressamente tra le condizioni per ottenere il trasferimento delle risorse residue.
Resta centrale anche il rispetto del principio DNSH, che impone di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali: le check-list ex ante ed ex post devono essere complete e riferite allo specifico progetto, perché una sola risposta negativa determina la non conformità dell'intervento. Per i nidi e per la riqualificazione degli edifici scolastici è esclusa l'installazione di caldaie alimentate con combustibili fossili.
Quando si può chiedere il saldo
La richiesta di saldo arriva solo alla fine del percorso. Servono, insieme: le sezioni di ReGiS aggiornate, il target conseguito, i quadri economici compilati su FUTURA, almeno il 90% del finanziamento rendicontato e l'aggiornamento almeno della Sezione D dell'Anagrafe. Nel calcolo della soglia del 90% va considerato anche l'eventuale contributo del Fondo Opere Indifferibili, al netto delle economie.
È possibile inserire nella richiesta anche spese maturate ma non ancora pagate: in quel caso i pagamenti vanno effettuati e documentati su ReGiS entro trenta giorni dall'erogazione del saldo. Il Ministero suggerisce inoltre di predisporre un unico rendiconto di progetto per ciascun CUP.
Presentare la domanda, infine, non equivale a incassare: il trasferimento resta subordinato alle verifiche su target, regolarità della spesa e completezza della documentazione, con controlli anche a campione e possibili rettifiche finanziarie in presenza di irregolarità.
Cosa fare adesso
Per gli uffici tecnici comunali il margine è di poco più di un mese. Le priorità: verificare subito che i certificati di ultimazione in arrivo contengano tutti gli elementi richiesti, presidiare il caricamento su ReGiS nei cinque giorni, allineare indicatori e planimetrie, completare le check-list DNSH e programmare l'aggiornamento dell'Anagrafe. La documentazione completa è consultabile nella sezione dedicata a monitoraggio e rendicontazione del portale ministeriale PNRR Istruzione.




