La responsabilità della scuola in caso di infortunio di un alunno non è automatica. A ribadirlo è una recente decisione giurisprudenziale che ha visto protagonista una scuola dell’infanzia e la famiglia di un bambino di 4 anni, a seguito di un infortunio avvenuto durante le ore di lezione.

La vicenda, giunta all'attenzione del Tribunale, riguardava una richiesta di risarcimento danni avanzata dai genitori di un alunno che, al termine della giornata scolastica, era rientrato a casa con una frattura scomposta alla clavicola. La famiglia, convinta che il trauma fosse avvenuto durante il gioco libero in giardino, aveva citato in giudizio l'istituto, contestando un'omessa vigilanza da parte del personale docente.

La decisione del Tribunale

Il giudice, analizzando il caso, ha respinto la domanda di risarcimento. Al centro della controversia non vi era la dinamica dell'infortunio in sé, quanto piuttosto l'assenza di prove concrete in grado di collegare causalmente la lesione all'attività didattica o a una carenza nella vigilanza. Secondo quanto emerso, la scuola non era stata informata di alcun incidente durante l'orario di permanenza del minore, né erano stati segnalati episodi di dolore o pianti da parte del bambino.

La pronuncia sottolinea un principio cardine della responsabilità scolastica: affinché l’istituto possa essere chiamato a rispondere dei danni subiti da un allievo, è necessario che il danneggiato fornisca la prova che l'evento si sia verificato durante il tempo in cui l'alunno era affidato alla vigilanza dei docenti. In questo caso, il fatto che la segnalazione del trauma sia avvenuta solo il giorno successivo, e in assenza di testimonianze dirette o riscontri sul momento, ha reso impossibile per i giudici accertare la responsabilità dell'amministrazione scolastica.

Il dovere di vigilanza

La giurisprudenza in materia, basata sull'interpretazione dell'articolo 2048 del Codice Civile, stabilisce che i precettori e coloro che insegnano un mestiere, un'arte o una professione sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Tuttavia, la responsabilità non è oggettiva: l'istituto scolastico si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, pur avendo adottato tutte le misure organizzative e di sorveglianza adeguate all'età e al grado di maturazione degli alunni.

Il caso in questione evidenzia come, nelle controversie civili legate alla scuola, l'onere probatorio giochi un ruolo determinante. La mancanza di una segnalazione immediata o di una dinamica chiara rende estremamente complesso per i genitori ottenere il risarcimento, in quanto l'istituto non può essere considerato garante per ogni evento lesivo che colpisca lo studente al di fuori di una chiara violazione degli obblighi di sorveglianza.

Cosa significa per le famiglie e per la scuola

Questa sentenza rappresenta un punto di riferimento importante per la gestione dei contenziosi scolastici. Per le famiglie, sottolinea l'importanza di una comunicazione tempestiva con l'istituzione scolastica in caso di sospetto infortunio. Per le scuole, ribadisce la necessità di documentare sempre, attraverso i registri di classe o le comunicazioni ufficiali, ogni evento anomalo che si verifichi durante le attività, al fine di poter dimostrare, in caso di giudizio, l'avvenuta adozione delle misure di vigilanza previste dai protocolli interni.

La vicenda si chiude dunque con un nulla di fatto sul piano risarcitorio, confermando che, in assenza di prove certe, la responsabilità dell'istituzione scolastica non può essere presunta.