I docenti e il personale ATA a tempo indeterminato o determinato hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese per assistere un familiare con disabilità grave o per le proprie esigenze personali se riconosciuti disabili in situazione di gravità. Per accedere al beneficio è necessario presentare una domanda formale al Dirigente Scolastico della propria sede di servizio, allegando il verbale medico della commissione INPS e le relative dichiarazioni sostitutive.

La materia è regolata dall'articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca.

A chi spettano i permessi: i beneficiari

  • Lavoratore con disabilità grave: il dipendente scolastico (docente o ATA) a cui sia stata accertata la situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992. In alternativa ai 3 giorni mensili, il lavoratore disabile può richiedere il riposo orario giornaliero (2 ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere, 1 ora al giorno se inferiore).
  • Lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave: il personale che presta assistenza al coniuge, alla parte di un'unione civile, al convivente di fatto, a un parente o affine entro il 2° grado. Il diritto può essere esteso ai parenti o affini entro il 3° grado qualora i genitori o il coniuge/convivente della persona disabile abbiano compiuto 65 anni di età, siano a loro volta affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.

Il superamento del referente unico

Una delle modifiche più rilevanti introdotte dal D.Lgs. 105/2022 riguarda l'eliminazione del vincolo del cosiddetto "referente unico dell'assistenza".

In precedenza, il diritto alla fruizione dei permessi per assistere una stessa persona con disabilità grave non poteva essere riconosciuto a più di un lavoratore. Con le regole in vigore, il diritto può essere riconosciuto a più aventi diritto tra quelli indicati dalla legge (ad esempio due fratelli per il genitore disabile), purché i permessi vengano fruiti in alternativa tra loro, nel limite complessivo di tre giorni mensili per il soggetto assistito.

Modalità di fruizione: giorni interi o frazionamento a ore

  • Personale ATA: il CCNL consente di fruire dei permessi sia a giornate intere sia su base oraria, nel limite massimo di 18 ore mensili. La frazionabilità permette di coprire specifiche esigenze di assenza oraria senza dover consumare l'intera giornata lavorativa.
  • Personale Docente ed Educativo: i permessi vengono fruiti ordinariamente a giornate intere. In caso di supplenza o contratto a orario ridotto, il diritto a fruire dei 3 giorni mensili rimane integro, purché l'assenza sia compatibile con la programmazione dell'attività didattica e comunicata alla scuola secondo i termini previsti.

I 3 giorni di permesso sono retribuiti per intero, sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici e non riducono le ferie né la tredicesima mensilità.

Riepilogo delle tipologie di permesso

Destinatario Condizione Misura del beneficio Frazionabilità oraria
Dipendente con disabilità Art. 3, comma 3, L. 104/1992 3 giorni al mese oppure 2 ore al giorno (orario ≥ 6h) / 1 ora (orario < 6h) Sì (ore giornaliere alternative ai giorni)
Famigliare assistente (Docente) Assistenza coniuge, convivente, parente/affine 3 giorni al mese (interi) Di norma a giornate intere
Famigliare assistente (ATA) Assistenza coniuge, convivente, parente/affine 3 giorni al mese o massimo 18 ore mensili Sì (fino a 18 ore/mese)

Documentazione da allegare alla domanda

  1. Verbale sanitario INPS attestante il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 104/1992) del lavoratore o del familiare assistito.
  2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il grado di parentela o affinità, unione civile o convivenza di fatto con la persona assistita.
  3. Dichiarazione attestante che il familiare non è ricoverato a tempo pieno (fatte salve le eccezioni previste per visite specialistiche, terapie o necessità di assistenza continuativa certificata dalla struttura sanitaria).
  4. Eventuale accordo tra familiari nel caso in cui più aventi diritto si alternino nella fruizione dei 3 giorni mensili per lo stesso assistito.

Programmazione e comunicazione delle assenze

Il CCNL scuola stabilisce che il dipendente è tenuto a comunicare al Dirigente Scolastico il piano di fruizione mensile dei permessi con un congruo preavviso, di norma all'inizio del mese o con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data di assenza.

Questa programmazione consente all'istituzione scolastica di organizzare le sostituzioni e garantire la continuità del servizio e delle lezioni. Resta inteso che, in presenza di situazioni di urgenza o imprevedibile necessità di assistenza, la comunicazione può essere inoltrata nelle 24 ore precedenti o entro l'inizio dell'orario di lavoro del giorno stesso.

Esempi pratici

Esempio 1 (Personale ATA e fruizione a ore): un collaboratore scolastico deve accompagnare l'anziano genitore a una visita medica specialistica di due ore. Può richiedere la fruizione di 2 ore di permesso orario Legge 104, scalando tale quantitativo dal monte complessivo di 18 ore mensili, senza dover richiedere l'intera giornata di assenza.

Esempio 2 (Alternanza tra due docenti per lo stesso genitore): due sorelle, entrambe docenti in scuole diverse, assistono la madre con disabilità grave. In base al D.Lgs. 105/2022, possono fruire complessivamente di 3 giorni al mese ripartendoli tra loro (ad esempio 2 giorni una e 1 giorno l'altra, oppure alternando i mesi), comunicando ciascuna alla propria scuola la pianificazione concordata.

Domande frequenti (FAQ)

I permessi non fruiti nel mese possono essere recuperati il mese successivo?
No. I 3 giorni mensili (o le 18 ore per gli ATA) devono essere utilizzati entro il mese solare di riferimento. Se non fruiti, decadono e non sono cumulabili con quelli del mese successivo.

I supplenti brevi o con contratto fino al termine delle lezioni hanno diritto alla 104?
Sì. Il diritto ai permessi retribuiti spetta a tutto il personale scolastico a prescindere dalla tipologia di contratto (a tempo indeterminato, determinato al 30 giugno, 31 agosto o supplenza breve), purché sussistano i requisiti sanitari e di parentela.

Il Dirigente Scolastico può negare la fruizione del permesso?
No, il Dirigente Scolastico non ha un potere discrezionale nel concedere o negare il permesso, trattandosi di un diritto soggettivo tutelato dalla legge. Il Dirigente può intervenire esclusivamente per verificare la regolarità della documentazione o richiedere il rispetto dei tempi di preavviso concordati, salvo comprovate emergenze.

Cosa si intende per ricovero a tempo pieno?
Il ricovero a tempo pieno è quello che avviene per tutte le 24 ore presso strutture ospedaliere o case di cura pubbliche o private che assicurano assistenza continuativa. In linea generale, il ricovero preclude la fruizione dei permessi, tranne quando la presenza del familiare è espressamente richiesta dai sanitari o per uscite temporanee autorizzate per visite ed esami.