Dal 7 luglio le scuole secondarie di primo e secondo grado — medie e superiori — non potranno più avviare progetti su temi attinenti all'ambito della sessualità che escano dal programma curricolare senza aver prima raccolto il consenso scritto dei genitori, o degli studenti stessi se maggiorenni. È l'effetto della Legge 9 giugno 2026, n. 104, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 giugno. Per docenti e segreterie significa consenso da raccogliere, informative da inviare in anticipo e attività alternative da preparare per chi non aderisce.
Attenzione a un equivoco diffuso: la legge non cancella l'educazione affettiva né l'educazione sessuale in senso biologico. Le lezioni curricolari su riproduzione, organi riproduttivi e malattie sessualmente trasmissibili restano nei programmi e non richiedono alcuna autorizzazione. Il consenso serve solo per le attività extra rispetto al curricolo obbligatorio: incontri con esperti, laboratori, seminari, progetti inseriti nel PTOF ma non previsti dalle Indicazioni nazionali.
Cosa cambia in concreto per le famiglie
Prima di avviare un progetto sui temi della sessualità, la scuola dovrà inviare un'informativa dettagliata e mettere a disposizione i materiali didattici perché i genitori possano visionarli. La richiesta di consenso non può essere generica: deve indicare finalità, obiettivi educativi, contenuti, argomenti, modalità di svolgimento ed eventuali esperti esterni coinvolti. Solo così la firma è un consenso davvero consapevole.
Il testo fissa un preavviso minimo: per le attività extracurricolari il consenso va richiesto almeno sette giorni prima dell'inizio. Se la famiglia non dà l'ok, lo studente si astiene dalla frequenza.
Attività alternative: la distinzione che conta
Qui la legge distingue due casi che spesso vengono confusi, e la differenza pesa sull'organizzazione:
- Attività extracurricolari: senza consenso, lo studente semplicemente non partecipa.
- Attività di ampliamento dell'offerta formativa: qui la scuola deve garantire un'attività formativa alternativa, comunque compresa nel PTOF. Sul piano organizzativo, questo significa che non è sufficiente lasciare l'alunno in corridoio o in biblioteca: l'alternativa va strutturata definendo contenuti, spazi, orari e personale.
La natura di queste alternative va comunicata alle famiglie contestualmente alla richiesta di consenso, così la scelta è chiara fin dall'inizio.
Infanzia e primaria: progetti esclusi
Per la scuola dell'infanzia e la primaria la legge esclude in ogni caso le attività che abbiano ad oggetto temi della sessualità, ferme restando le Indicazioni nazionali. Un divieto netto, che sposta ogni progetto di questo tipo esclusivamente sulle secondarie.
Esperti esterni: procedura più rigida
Cambia anche il modo di far entrare in classe enti, associazioni o professionisti esterni. L'intervento dovrà essere deliberato dal collegio dei docenti e approvato dal consiglio d'istituto, sulla base di criteri che valutino titoli, competenze ed esperienza professionale, scientifica o accademica. Niente più chiamate informali: la scelta dovrà risultare dagli atti.
Quando le attività coinvolgono minorenni, è obbligatoria la presenza di un docente per tutta la durata dell'incontro. L'esperto non può restare solo con la classe; coerentemente con il consenso raccolto sui materiali e sui contenuti, è opportuno che l'attività resti aderente a quanto autorizzato, senza modifiche in corsa.
Cosa devono fare le scuole ora
Il carico maggiore ricade su dirigenti, organi collegiali e segreterie, che dovranno adeguare il Patto educativo di corresponsabilità, predisporre le informative, organizzare la raccolta delle adesioni, fissare i criteri di selezione degli esperti e archiviare correttamente i consensi. L'Associazione Nazionale Presidi (ANP) ha annunciato che fornirà ai propri iscritti orientamenti operativi per accompagnare l'applicazione della norma, che al di là del valore simbolico pone «concrete questioni gestionali e organizzative».
Non sono mancate le perplessità sindacali: la segretaria generale della CISL Scuola, Ivana Barbacci, aveva osservato che per raggiungere l'obiettivo sarebbe stato sufficiente affidarsi ai patti di corresponsabilità già esistenti.
Il testo consolidato della legge è consultabile su Normattiva. Trattandosi di una norma di prossima applicazione, non si esclude che nelle prossime settimane possano arrivare circolari e indicazioni operative — al momento non ancora annunciate ufficialmente — utili ad aiutare le scuole a tradurre i nuovi adempimenti nella pratica quotidiana.
Date da ricordare
- 22 giugno 2026: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 142).
- 7 luglio 2026: entrata in vigore delle nuove regole.
- Preavviso di 7 giorni: termine minimo per richiedere il consenso prima di ogni attività extracurricolare sui temi interessati.
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