Il confine tra valutazione didattica e provvedimento disciplinare torna al centro del dibattito scolastico nazionale. Oggi, sabato 2 maggio 2026, la comunità educante si interroga sulle ricadute di una significativa decisione giudiziaria che stabilisce un precedente netto: il voto non può mai essere utilizzato come strumento punitivo. Il Tribunale di Modena ha infatti confermato la sanzione disciplinare inflitta a una docente di matematica che aveva assegnato un'insufficienza grave per stigmatizzare il comportamento dei propri studenti.
Il caso: l’assenza strategica e il voto sul registro
La vicenda, che ha attraversato i vari gradi di giudizio interno prima di approdare nelle aule di tribunale, riguarda una docente di un istituto superiore della provincia di Modena. Durante lo scorso anno scolastico, l'insegnante aveva assegnato un "tre" a tre studenti della sua classe. Il motivo del voto, tuttavia, non era legato a una prova insufficiente o a una verifica fallita, ma a quella che la docente ha definito sul registro elettronico come una "assenza strategica per non fare la verifica".
A fronte di questa dicitura, il Dirigente Scolastico aveva attivato un procedimento disciplinare, conclusosi con un avvertimento scritto. Secondo l'amministrazione, l'atto della docente contravveniva ai doveri di correttezza e alle responsabilità inerenti alla funzione docente. La professoressa aveva impugnato la sanzione, sostenendo la legittimità del proprio operato, ma il giudice del Lavoro Vincenzo Conte, con la sentenza pubblicata nei giorni scorsi e analizzata dai giuristi del settore oggi, sabato 2 maggio 2026, ha respinto il ricorso.
La distinzione tra profitto e condotta: le motivazioni del giudice
Il nodo centrale della sentenza risiede nella natura stessa della valutazione scolastica. Secondo il Tribunale di Modena, il voto di profitto deve riferirsi esclusivamente agli apprendimenti e ai contenuti curriculari. Nel caso specifico, è emerso che la docente non ha condotto alcuna verifica dei saperi, ma ha utilizzato il voto come uno strumento afflittivo per sanzionare l'assenza, ovvero un comportamento.
"Il voto ha una finalità formativa e non può tradursi in un provvedimento ritorsivo", si legge nel dispositivo. Il magistrato ha richiamato implicitamente i principi del D.Lgs. 62/2017, che disciplina la valutazione nel primo e secondo ciclo di istruzione, e dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998). Le infrazioni disciplinari, secondo il giudice, possono influire unicamente sulla valutazione del comportamento (il cosiddetto voto in condotta) e non possono interferire con la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline.
Le conseguenze per i docenti e la libertà d'insegnamento
La sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale sempre più rigido: la libertà d'insegnamento, pur tutelata dalla Costituzione, non può tradursi in un esercizio arbitrario del potere valutativo. Oggi, sabato 2 maggio 2026, molti rappresentanti sindacali, tra cui esponenti della UIL Scuola e della FLC CGIL, sottolineano come questa pronuncia ricordi l'importanza di seguire procedure trasparenti e coerenti con i criteri stabiliti dai Collegi dei Docenti.
Oltre alla conferma della sanzione disciplinare, la docente è stata condannata al pagamento della metà delle spese legali. Il Tribunale ha inoltre stigmatizzato la promessa, scritta sul registro, di cancellare il voto solo dopo un recupero futuro, pratica ritenuta non conforme alla corretta documentazione dell'attività didattica. La decisione di Modena ribadisce dunque un principio cardine: il rendimento scolastico e il comportamento devono viaggiare su binari separati, a tutela del diritto dello studente a una valutazione equa e oggettiva.
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