Mobilità ATA 2026: chi può fare domanda dal 23 marzo e chi no. La lista completa con tutti i casi
Da lunedì 23 marzo il portale Istanze Online del Ministero apre le domande di mobilità per il personale ATA a tempo indeterminato. C'è tempo fino al 13 aprile. Ma non tutti possono partecipare: il vincolo triennale blocca molti, le deroghe sono state ridotte rispetto all'anno scorso, e chi è in part-time resta fuori. Ecco la mappa completa di chi può presentare domanda e chi invece deve aspettare.
La mobilità ATA 2026/2027 è regolata dall'Ordinanza Ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026 e dal CCNI 2025-2028, il contratto collettivo nazionale integrativo firmato il 10 marzo 2026. Le domande vanno presentate esclusivamente online tramite il portale del Ministero dell'Istruzione, sezione Istanze Online, accessibile con SPID o CIE. La finestra è aperta dal 23 marzo al 13 aprile 2026: chi non invia la domanda entro quella data è automaticamente escluso dalla procedura, senza possibilità di proroga. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 12 giugno 2026.
Prima di aprire il portale, vale la pena di capire esattamente in quale situazione ci si trova. Le regole non sono le stesse per tutti, e presentare domanda quando non si ha diritto può creare problemi formali. Allo stesso modo, non presentarla quando si potrebbe farlo significa perdere l'occasione per almeno un altro anno.
Chi può fare domanda senza restrizioni
Il primo e più ampio gruppo è quello del personale ATA di ruolo provinciale a tempo indeterminato che ha già superato il vincolo triennale di permanenza nella sede di titolarità. In termini pratici: chi è stato assunto entro l'anno scolastico 2022/2023 e non ha mai ottenuto un trasferimento su preferenza puntuale (cioè su una scuola specifica indicata per nome), può presentare domanda liberamente.
Rientrano in questa categoria senza vincoli anche alcune figure particolari. I collaboratori scolastici assunti con le procedure ex art. 58 del DL 69/2013, immessi in ruolo a tempo pieno o con trasformazione del contratto da part-time a full-time ai sensi della legge 178/2020, possono partecipare. Stesso discorso per il personale assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico assunto con le procedure della legge 205/2017, sempre a condizione di essere stati immessi in ruolo a tempo pieno o con conversione del contratto da part-time a tempo pieno.
Possono presentare domanda anche i soprannumerari, ovvero il personale ATA dichiarato in esubero rispetto alla dotazione organica della propria istituzione scolastica. Per loro la domanda non è un'opzione, è quasi una necessità: in assenza di domanda volontaria, sarà il sistema a collocarli d'ufficio.
Ha diritto alla domanda anche chi è rientrato da aspettativa o da collocamento fuori ruolo, così come il personale che è stato trasferito d'ufficio negli anni precedenti e che ora vuole rientrare nella sede o nel comune di precedente titolarità.
Chi è bloccato dal vincolo triennale
Il vincolo triennale di permanenza è il principale ostacolo alla mobilità per una parte consistente del personale ATA. Scatta quando si ottiene un trasferimento su una scuola indicata puntualmente nella domanda volontaria — cioè con una preferenza analitica, non sintetica. Chi si trova in questa situazione deve restare nella sede assegnata per tre anni scolastici consecutivi prima di poter fare nuovamente domanda.
In termini concreti per il 2026: chi ha ottenuto un trasferimento volontario su preferenza puntuale nell'anno scolastico 2024/2025 o 2025/2026 è bloccato e non può presentare domanda. Chi lo ha ottenuto nel 2023/2024, invece, si trova al terzo anno e può partecipare.
Per il personale dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (DSGA e figure equiparate) esiste un vincolo specifico che parte dalla sede definitiva di prima assegnazione: anche loro sono soggetti al blocco triennale dalla data di assegnazione della sede definitiva, salvo le deroghe previste dal CCNI.
Chi è escluso in modo assoluto: il part-time
C'è una categoria che non può partecipare alla mobilità in nessun caso: il personale ATA con contratto a tempo parziale. Il CCNI 2025-2028 esclude esplicitamente chi lavora in regime di part-time dalle procedure di mobilità volontaria. Non esistono deroghe su questo punto. Chi si trova in questa situazione dovrà prima richiedere la trasformazione del contratto a tempo pieno, e solo dopo aver ottenuto la conversione potrà partecipare alle future procedure di mobilità.
Il passaggio di profilo: le regole specifiche
La mobilità ATA comprende anche la possibilità di passaggio ad altro profilo professionale all'interno della stessa area, a condizione di possedere i requisiti di accesso al profilo richiesto. Ad esempio, un collaboratore scolastico può aspirare a diventare assistente amministrativo, oppure un assistente tecnico può chiedere il passaggio ad assistente amministrativo.
Per questo tipo di movimento valgono regole aggiuntive: occorre essere in possesso del titolo di studio o della qualifica professionale richiesta per il profilo di destinazione, e il passaggio avviene nei limiti della dotazione organica e dei posti disponibili. Chi chiede il passaggio di profilo presenta la domanda attraverso la stessa procedura telematica sulla piattaforma Istanze Online, ma deve compilare una sezione specifica dell'istanza.
Le deroghe al vincolo triennale: chi può forzare il blocco
Anche chi è bloccato dal vincolo triennale può presentare domanda se rientra in una delle condizioni di deroga previste dall'articolo 13 del CCNI 2025-2028. Attenzione: per l'anno scolastico 2026/2027 le deroghe sono state modificate e ridotte rispetto al passato. Chi aveva diritto alla deroga l'anno scorso deve verificare se ce l'ha ancora.
Le deroghe attualmente valide per il personale dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (le uniche per cui il vincolo triennale ATA prevede espressamente le deroghe nel CCNI) sono le seguenti. Prima deroga — genitori di figli under 14: il limite di età è sceso da 16 a 14 anni. Chi ha figli che compiono 15 o 16 anni nel 2026 non ha più diritto a questa deroga, a differenza di quanto accadeva fino all'anno scorso. Per i figli adottivi o in affidamento, il diritto si esercita entro 14 anni dall'ingresso del minore in famiglia, comunque non oltre la maggiore età.
Seconda deroga — disabilità propria o di un familiare: il personale che si trova nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 104/1992 può superare il vincolo. Rientrano sia chi ha una propria disabilità grave riconosciuta, sia chi assiste un familiare disabile. Chi usufruisce del congedo biennale per assistenza ai familiari con disabilità grave ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 151/2001 può anch'esso presentare domanda nonostante il vincolo.
Deroga soppressa — genitore over 65: fino all'anno scorso chi aveva un genitore ultrasessantacinquenne poteva usare questa condizione per superare il vincolo triennale. Il CCNI 2025-2028 ha eliminato questa possibilità. Chi pensava di poter fare domanda grazie a questa deroga nel 2026 deve prendere atto che non esiste più. Nessuna norma transitoria: la soppressione è immediata e totale.
Chi usufruisce di una deroga ha un obbligo preciso in fase di compilazione della domanda: deve indicare come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale dove risiede il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere, e tale residenza deve essere effettiva da almeno tre mesi. La mancata indicazione del comune di ricongiungimento come prima preferenza rende la domanda inammissibile per quella deroga.
Vittime di violenza di genere: regole speciali
Una categoria ha diritto a condizioni completamente diverse: le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione certificati, o in possesso di atto del tribunale che attesta la loro specifica condizione. Per loro la domanda di trasferimento può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno, senza dover rispettare le finestre temporali ordinarie, senza vincoli di permanenza e senza le scadenze di marzo-aprile. La domanda va però accompagnata dalla dichiarazione personale comprovante l'inserimento nei percorsi di protezione, o dall'atto del tribunale.
Cosa fare adesso: la lista dei controlli
Prima di aprire Istanze Online lunedì 23 marzo, conviene fare una verifica rapida sulla propria situazione. Il primo controllo riguarda il tipo di contratto: se si è in part-time, la domanda non si può presentare e non c'è nulla da fare fino a quando il contratto non viene trasformato. Il secondo controllo riguarda la data dell'ultimo trasferimento ottenuto su preferenza puntuale: se è avvenuto nel 2024/2025 o nel 2025/2026, si è nel vincolo e si può procedere solo se si rientra in una deroga. Il terzo controllo, per chi aveva la deroga del genitore over 65, riguarda la verifica che questa condizione non esiste più nel 2026.
Chi ha diritto alla domanda deve presentarla entro il 13 aprile. Non esistono proroghe ordinarie, e la scadenza è perentoria. Gli esiti arrivano il 12 giugno 2026: a quella data si saprà se e dove si è stati trasferiti per il prossimo anno scolastico.