Mobilità Docenti 2026/27: precedenza a chi ha la 104 per assistenza in famiglia
Tra le varie cose che c'è da sapere in tema di Mobilità Docenti 2026/27 ce n'è una molta importante ovvero che viene riconosciuta precedenza di movimentazione a chi ha la 104 per l'assistenza a un familiare. In altri termini, l'insegnante che deve assistere una persona in famiglia ha diritto ad usufruire della precedenza per trasferirsi nel comune di residenza dell’assistito. Questa precedenza è valutabile nella I fase della mobilità solo tra distretti diversi del medesimo comune e nella II e III fase dei trasferimenti.
Mobilità Docenti 2026/27: priorità ai fruitori della 104/92
Quella di cui stiamo parlando è la precedenza indicata nel punto IV dell’art.13 comma 1 del CCNI (Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale) dove vengono date specifiche in merito a:
• familiari per i quali si può usufruire della precedenza
• fasi della mobilità in cui si può usufruire della precedenza
• come compilare la domanda nella sezione preferenze territoriali
I familiari per i qual è possibile fruire della precedenza nella movimentazione sono, nell’ordine di priorità, i seguenti:
• figlio
• coniuge
• genitore
• fratello o sorella
Come chiarisce, infatti, il predetto punto IV) dell’articolo 13, la precedenza in questione spetta alle seguenti categorie di docenti:
• genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. L’impossibilità dei genitori a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità deve essere documentata mediante dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (se con più di 65 anni) o certificazione medica attestante le patologie invalidanti, secondo le indicazioni riportate nella Ordinanza Ministeriale che regola la mobilità;
• coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità;
• figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
• fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi. Come chiarito nella nota 7), tutte le volte che si fa riferimento al concetto di convivenza si devono intendere tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Mini-stero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18/02/2010, prot. 3884).
Il docente facente parte di una delle categorie elencate beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all’interno e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile e a patto che abbia espresso come prima preferenza lo stesso comune o distretto sub comunale in caso di comuni multi-distrettuali.
Tale precedenza resta in essere anche nel caso in cui, prima del comune o distretto sub comunale, vengano indicate una o più scuole comprese in essi.
Questa precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.
In assenza di posti richiedibili nel territorio comunale ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune vicino a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ossia un'istituzione scolastica con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.