Un'unica insufficienza nella materia oggetto del disturbo non è sufficiente a giustificare la bocciatura di uno studente con discalculia certificata, se la scuola non motiva in modo rigoroso e specifico l'impossibilità di recuperare le lacune nel percorso successivo. Lo ha stabilito il Tar Genova con la sentenza n. 1243/2026, che ha annullato la decisione di non ammissione adottata da un istituto scolastico, come riferito da Il Sole 24 Ore.

Il fatto e la decisione dei giudici

La vicenda riguarda una studentessa affetta da discalculia — una difficoltà certificata nel gestire numeri e calcoli — che aveva riportato un'unica insufficienza nella scheda di valutazione, precisamente in matematica. Fermata dal consiglio di classe a fine agosto, la ragazza era stata inizialmente ammessa con riserva a seguito del ricorso dei genitori. Successivamente, dopo gli esami di riparazione, il consiglio di classe ne aveva disposto nuovamente la bocciatura.

I giudici amministrativi liguri hanno contestato la decisione della scuola, evidenziando come l'insufficienza si sia verificata proprio nell'ambito disciplinare direttamente interessato dal disturbo dell'apprendimento. La discalculia, sottolinea la pronuncia, costituisce un modo diverso di apprendere e non una mancanza di impegno: di conseguenza, la valutazione del profitto richiede l'applicazione di un piano personalizzato e parametri di giudizio adatti alla condizione dell'alunno.

Cosa serve per motivare la non ammissione

Secondo quanto evidenziato dai giudici, la semplice media aritmetica o la presenza del voto negativo non bastano a sorreggere il provvedimento di bocciatura per un alunno con diagnosi certificata. Per fermare lo studente.

  • dimostrare in modo circostanziato che le lacune accumulate siano di gravità tale da non poter essere colmate nell'anno scolastico successivo;
  • indicare ostacoli concreti, precisi e documentati nell'ambito dell'istruttoria valutativa;
  • dare conto del rispetto e dell'attuazione del piano didattico personalizzato predisposto per l'alunno.

In assenza di una motivazione specifica che spieghi le ragioni per cui il percorso non risulta recuperabile, la valutazione finale risulta viziata da difetto di istruttoria e soggetta all'annullamento in sede giurisdizionale.

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