La promozione nella scuola secondaria di primo grado non può essere considerata un diritto acquisito o un automatismo, anche in presenza di disturbi specifici dell'apprendimento, se la documentazione medica viene presentata fuori tempo massimo. A ribadirlo è la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) per la Lombardia (Sez. III, n. 1823/2024), che ha respinto il ricorso presentato dai genitori di uno studente di Monza non ammesso alla classe seconda.

Il caso, riportato originariamente dalle cronache de Il Giorno, ha interessato un istituto comprensivo della città brianzola e solleva questioni fondamentali sul delicato equilibrio tra il diritto all'inclusione degli alunni con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) e la valutazione del merito scolastico da parte dei docenti. Secondo i giudici amministrativi, la decisione del Consiglio di classe di bocciare l'alunno è stata corretta e coerente con il percorso didattico fallimentare registrato durante l'intero anno scolastico.

Sette insufficienze e obiettivi minimi non raggiunti

Il quadro valutativo che ha portato alla non ammissione dello studente era apparso critico fin dagli scrutini finali. L'alunno aveva riportato votazioni insufficienti in ben sette materie: inglese, tedesco, storia, geografia, scienze e musica, oltre a una valutazione definita "grave" in matematica. A pesare sul giudizio finale non sono stati solo i singoli voti, ma la constatazione unanime del Consiglio di classe circa il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento e la carenza della maturazione personale necessaria per affrontare la classe successiva.

I genitori avevano impugnato il verbale dello scrutinio e tutti gli atti connessi, contestando non solo le griglie di valutazione e i voti (incluso un quattro in scienze motorie), ma anche sanzioni disciplinari "di fatto", come l'esclusione del figlio da un'uscita didattica. La tesi della famiglia si basava sulla mancata predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che avrebbe dovuto supportare lo studente nel suo percorso di studi.

Certificazione DSA a fine maggio: i tempi della scuola

Il punto centrale della sentenza del Tar Lombardia riguarda proprio la tempistica della diagnosi. Sebbene la famiglia avesse presentato una certificazione medica attestante un disturbo specifico dell'apprendimento, questa è stata consegnata alla segreteria della scuola solo alla fine di maggio, a poche settimane dal termine delle lezioni.

I giudici hanno ritenuto che tale ritardo abbia reso materialmente impossibile per l'istituto predisporre e, soprattutto, attuare un Piano Didattico Personalizzato efficace. La normativa vigente prevede che la scuola debba attivare le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti dalla Legge 170/2010, ma ciò richiede una cooperazione tempestiva tra famiglia, servizi sanitari e corpo docente.

"Sulla legittimità del giudizio finale incide solo la constatazione della sufficiente preparazione e della maturazione personale necessarie per accedere alla classe successiva", hanno scritto i giudici nelle motivazioni della sentenza.

La discrezionalità tecnica dei docenti

La sentenza conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa: la valutazione degli studenti è un atto di discrezionalità tecnica riservato al Consiglio di classe. Il giudice non può sostituirsi ai professori nel merito del voto, a meno che non emergano macroscopici errori di procedura o palesi illogicità nel ragionamento seguito dai docenti.

Nel caso di Monza, il Tar ha rilevato che la scuola ha documentato correttamente il percorso dello studente attraverso i verbali delle riunioni periodiche, dimostrando che le difficoltà erano strutturali e non riconducibili esclusivamente alla mancanza del PDP nell'ultimo mese di scuola. In sostanza, il disturbo dell'apprendimento non può diventare una "sanatoria" automatica per situazioni di grave deficit formativo accumulate durante l'anno, specialmente se la scuola non è stata messa in condizione di intervenire per tempo.

Cosa devono sapere famiglie e scuole

  • Tempestività: Le diagnosi di DSA devono essere consegnate il prima possibile. Presentare una certificazione a ridosso degli scrutini non garantisce la validità dei benefici compensativi per l'anno in corso.
  • Dialogo costante: Il PDP è un documento dinamico che richiede la firma dei genitori. È fondamentale monitorarne l'applicazione durante tutto l'anno scolastico, segnalando eventuali criticità prima della fine del secondo quadrimestre.
  • Autonomia della valutazione: Anche in presenza di un PDP correttamente applicato, il Consiglio di classe conserva il potere di non ammettere l'alunno se ritiene che le lacune siano tali da non permettere la prosecuzione degli studi.

Per ulteriori approfondimenti sulle linee guida relative all'inclusione e ai disturbi specifici dell'apprendimento, è possibile consultare la sezione dedicata sul portale ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

La sentenza del Tar Lombardia mette un punto fermo su una vicenda che ha visto contrapposti i diritti individuali dello studente e il dovere della scuola di certificare il reale conseguimento delle competenze previste dai programmi ministeriali.