Il congedo parentale per il personale della scuola rappresenta un diritto fondamentale per conciliare la vita professionale con la cura dei figli. Questa guida pratica spiega in modo chiaro quanti mesi spettano a docenti e ATA (sia di ruolo sia supplenti), come funziona la retribuzione con il primo mese pagato al 100% e come presentare la domanda corretta alla propria segreteria scolastica.
Cos'è il congedo parentale e a chi spetta nella scuola
Il congedo parentale (un tempo noto come "astensione facoltativa") è un periodo di astensione dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita. Nella scuola, questo diritto è regolato dal Testo Unico sulla maternità e paternità (Decreto Legislativo 151/2001) e dalle disposizioni di miglior favore introdotte dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Istruzione e Ricerca.
Il diritto al congedo parentale spetta a tutto il personale scolastico, senza alcuna distinzione di profilo o di durata del rapporto di lavoro. Possono usufruirne:
- Docenti e personale ATA con contratto a tempo indeterminato (personale di ruolo).
- Docenti e personale ATA con contratto a tempo determinato (supplenti annuali, fino al termine delle attività didattiche o per supplenze temporanee), limitatamente alla durata del contratto in essere.
La durata del congedo: quanti mesi spettano?
Il congedo parentale non può superare un limite complessivo di 10 mesi per entrambi i genitori. Questo limite può essere elevato a 11 mesi esclusivamente qualora il padre lavoratore dipendente si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.
La ripartizione dei mesi tra i genitori segue regole precise:
- Alla madre lavoratrice dipendente: spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.
- Al padre lavoratore dipendente: spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi (che elevabili a 7 nel caso in cui si astenga per almeno 3 mesi).
- Al genitore solo: spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi.
Tutti i periodi di congedo parentale possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato (anche a giorni singoli) entro il compimento del 12° anno di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
La retribuzione del congedo: la particolarità del CCNL Scuola
La normativa generale prevede che il congedo parentale sia indennizzato dall'INPS al 30% dello stipendio per un massimo di 9 mesi complessivi (sempre entro i 12 anni del bambino). Tuttavia, il personale della scuola gode di una tutela speciale introdotta dalla contrattazione collettiva di comparto.
L'articolo 34 del CCNL Scuola stabilisce infatti che i primi 30 giorni di congedo parentale, computati complessivamente per entrambi i genitori ed entro i primi 12 anni di vita del bambino, sono retribuiti al 100% dell'intera retribuzione fissa mensile. Questa misura di miglior favore non riduce le ferie, non interrompe l'anzianità di servizio e non incide sulla tredicesima mensilità.
Per i mesi successivi al primo, si applicano le regole generali previste dalle recenti Leggi di Bilancio e dalle circolari applicative dell'INPS:
- Primo mese: pagato al 100% (grazie alla norma di miglior favore del CCNL Scuola).
- Mesi successivi (fino al limite di 9 mesi indennizzabili): sono retribuiti al 30% della retribuzione. Qualora vi siano disposizioni speciali di legge che innalzano temporaneamente l'indennità per ulteriori mesi (es. all'80% per alcune mensilità entro determinati limiti di età del minore), queste si applicano anche al personale scolastico secondo le modalità indicate dall'INPS.
- Oltre i 9 mesi indennizzabili: i restanti mesi di congedo (fino al raggiungimento del limite massimo di 10 o 11 mesi) non sono retribuiti, a meno che il genitore non abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.
Tabella riepilogativa del congedo parentale nella scuola
Di seguito viene riportato uno schema di sintesi per comprendere la ripartizione dei mesi e la relativa retribuzione per il personale scolastico:
| Tipologia di Periodo | Durata Massima | Trattamento Economico (Scuola) | Limite di Età del Figlio |
|---|---|---|---|
| Primi 30 giorni (totale coppia) | 1 mese | 100% della retribuzione (CCNL) | Entro i 12 anni |
| Mesi successivi (fino al 9° mese) | Fino a 8 mesi restanti | 30% della retribuzione (salvo tutele temporanee INPS) | Entro i 12 anni |
| Mesi oltre la soglia indennizzabile | Fino al limite di 10/11 mesi | Non retribuiti (salvo requisiti di reddito basso) | Entro i 12 anni |
Come si calcolano i giorni festivi e i weekend?
Un aspetto di fondamentale importanza per docenti e ATA riguarda il conteggio dei giorni festivi, dei sabati (in caso di settimana corta) e delle domeniche che cadono all'interno del periodo di congedo parentale.
Secondo gli orientamenti applicativi consolidati dell'Aran e del Ministero dell'Istruzione e del Merito, i giorni festivi e i giorni liberi intermedi vengono conteggiati come congedo parentale solo se si trovano all'interno di un periodo unico di congedo senza alcuna ripresa del servizio attivo.
Esempio pratico: Se un docente richiede il congedo parentale dal lunedì al venerdì, riprende regolarmente servizio il lunedì successivo (o effettua un formale rientro in servizio anche solo per un giorno), il sabato e la domenica intermedi non vengono conteggiati come congedo parentale.
Al contrario, se il docente richiede il congedo dal lunedì al venerdì di una settimana e, senza rientrare in servizio, richiede nuovamente il congedo dal lunedì al venerdì della settimana successiva, il sabato e la domenica intermedi verranno inseriti d'ufficio nel computo dei giorni di congedo fruiti.
Come presentare la domanda: tempi e modalità
La procedura per richiedere il congedo parentale prevede l'interazione con la propria scuola di servizio e, in determinati casi, con l'INPS.
1. Il termine di preavviso
Il dipendente della scuola è tenuto a presentare la domanda alla segreteria scolastica con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di inizio del congedo. In presenza di particolari e comprovate situazioni di urgenza personale o familiare, il termine di preavviso può essere ridotto a 48 ore.
2. La presentazione della domanda a scuola
La richiesta va inoltrata al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità o di servizio. La quasi totalità delle istituzioni scolastiche utilizza registri elettronici o piattaforme di gestione del personale (es. Axios, Argo, Nuvola) che dispongono di un'apposita sezione per la richiesta di congedi e permessi. All'interno del modulo telematico occorre specificare:
- I dati anagrafici del figlio.
- Il periodo esatto di fruizione del congedo.
- La dichiarazione dell'altro genitore relativa ai periodi di congedo eventualmente già fruiti per lo stesso figlio (necessaria per non superare i tetti massimi previsti dalla legge).
3. La comunicazione all'INPS (per supplenti)
Per il personale a tempo indeterminato, la gestione del pagamento avviene direttamente tramite la scuola e il sistema NoiPA. Al contrario, il personale con contratto a tempo determinato (supplenti) deve presentare la domanda anche telematicamente all'INPS attraverso il portale ufficiale dell'Istituto di Previdenza, accedendo con SPID, CIE o CNS, al fine di garantire la corretta copertura indennitaria.
Domande Frequenti (FAQ)
Il congedo parentale riduce le ferie e la tredicesima?
No, per quanto riguarda i primi 30 giorni retribuiti al 100% previsti dal CCNL Scuola. Questi giorni sono considerati a tutti gli effetti come servizio attivo e non comportano alcuna riduzione delle ferie, della tredicesima mensilità o dell'anzianità di servizio. Per i periodi successivi indennizzati al 30% (o non indennizzati), non si ha invece la maturazione delle ferie e della tredicesima, ma il periodo resta valido ai fini dell'anzianità di servizio.
I supplenti temporanei hanno diritto al primo mese al 100%?
Sì. Anche il personale docente e ATA con contratto di supplenza temporanea ha diritto alla retribuzione al 100% per i primi 30 giorni di congedo, purché il periodo di congedo ricada interamente all'interno della durata del contratto di lavoro stipulato con la scuola.
Cosa succede se il bambino si ammala durante il congedo parentale?
Qualora il figlio si ammali durante la fruizione del congedo parentale, il genitore ha il diritto di interrompere il congedo parentale in corso e richiedere la conversione dell'assenza in "congedo per malattia del bambino" (che prevede regole e tutele differenti), previa presentazione di idoneo certificato medico trasmesso dal pediatra all'INPS.
Il congedo parentale è valido per il punteggio nelle graduatorie?
Sì, tutti i periodi di congedo parentale fruiti in costanza di nomina (ossia durante un contratto di supplenza attivo o per il personale di ruolo) sono valutati per intero ai fini del punteggio nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), nelle graduatorie d'istituto e nelle graduatorie interne d'istituto per l'individuazione dei soprannumerari.




