Con l’avvio delle operazioni per il nuovo anno scolastico, entrano nel vivo le procedure per l’attribuzione delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali. Le segreterie scolastiche e i docenti si trovano ad affrontare i primi dubbi applicativi relativi alla gestione delle ore residue, in particolare sulla vincolatività della disponibilità preventiva espressa dai docenti di ruolo e sulle conseguenze di un eventuale rifiuto.
La questione, sollevata in queste ore di intensa attività amministrativa successiva all'avvio delle procedure dello scorso 25 agosto, tocca un aspect cruciale dell'organizzazione scolastica: la differenza tra la semplice manifestazione di interesse e la formale accettazione dello spezzone orario.
Chi ha diritto alle ore residue? L'ordine di priorità
La disciplina per l'attribuzione degli spezzoni fino a sei ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario è regolata dall'articolo 13, comma 23, dell'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024. Questa norma stabilisce una precisa gerarchia che i dirigenti scolastici devono rispettare per l'assegnazione di queste ore, le quali possono essere attribuite solo con il consenso del lavoratore e fino al limite massimo di 24 ore settimanali.
L'ordine di priorità prevede i seguenti passaggi:
- Docenti supplenti con orario incompleto: personale con contratto a tempo determinato in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, che ha titolo al completamento d'orario.
- Docenti con orario completo (abilitati): in subordine, le ore vengono offerte al personale in servizio nell'istituto con orario completo, sempre in possesso di abilitazione. In questo caso la priorità è così suddivisa:
- prima ai docenti con contratto a tempo indeterminato (di ruolo);
- successivamente ai docenti con contratto a tempo determinato (supplenti).
- Docenti non abilitati: qualora non vi siano docenti abilitati disponibili, si può procedere con il personale non abilitato in servizio nella scuola, dando sempre precedenza a chi deve completare l'orario.
- Graduatorie d'istituto: in via del tutto subordinata, se nessun docente in servizio nella scuola accetta le ore, il dirigente scolastico dovrà scorrere le graduatorie d'istituto per l'attribuzione della supplenza.
Disponibilità preventiva e rinuncia: cosa succede se si rifiuta?
Il dubbio più frequente tra i docenti di ruolo riguarda la vincolatività della firma apposta sui moduli di disponibilità preventiva distribuiti dalle segreterie prima dell'inizio delle lezioni. Cosa accade se un docente, dopo aver dichiarato di essere disponibile a svolgere ore aggiuntive, decide di fare un passo indietro?
La risposta degli esperti e dei sindacati è chiara: la manifestazione preventiva di disponibilità e la formale accettazione dello spezzone non sono la stessa cosa. La prima fase rappresenta una mera indagine conoscitiva avviata dalla scuola per mappare le risorse interne e accelerare le procedure di avvio dell'anno scolastico. La seconda fase, invece, si perfeziona solo con l'adozione del provvedimento formale di assegnazione da parte del dirigente scolastico.
Di conseguenza, il docente può legittimamente rinunciare all'assegnazione delle ore aggiuntive prima che venga formalizzato il provvedimento di attribuzione. Tuttavia, è fondamentale distinguere i diversi momenti della procedura:
- Rinuncia prima del provvedimento: non comporta alcuna conseguenza o sanzione, in quanto l'amministrazione non ha ancora formalizzato l'atto di assegnazione delle ore.
- Rinuncia dopo il provvedimento formale: sebbene non siano previste le sanzioni tipiche delle supplenze ordinarie (come la perdita della possibilità di ottenere supplenze da GPS), il rifiuto tardivo può creare disservizi organizzativi. Per questo motivo, è caldamente consigliato comunicare tempestivamente la propria decisione.
Indicazioni pratiche per le segreterie e i dirigenti scolastici
Per evitare contenziosi e rallentamenti nell'avvio delle lezioni, i dirigenti scolastici e il personale di segreteria devono seguire un iter trasparente e ben documentato. Le linee guida operative suggeriscono di:
- Mappare chiaramente le ore residue: individuare con esattezza gli spezzoni orari disponibili per ciascuna classe di concorso.
- Formalizzare le richieste: inviare una circolare interna chiedendo la disponibilità ai docenti in servizio, specificando che si tratta di una fase ricognitiva.
- Acquisire le rinunce per iscritto: qualora un docente decida di non accettare le ore proposte, è opportuno richiedere una formale rinuncia scritta da inserire agli atti della scuola.
- Emettere il provvedimento di assegnazione: solo dopo aver ottenuto il consenso esplicito e definitivo, procedere con il decreto di attribuzione delle ore eccedenti e la relativa trasmissione al sistema NoiPA per l'adeguamento del trattamento economico.
Le ore eccedenti fino a 6 ore, infatti, rappresentano una prestazione lavorativa aggiuntiva che comporta un incremento della retribuzione mensile, calcolata in base alle tabelle salariali vigenti per le ore aggiuntive di insegnamento.
Un'opportunità di completamento, non una supplenza ordinaria
È importante ricordare che l'attribuzione di questi spezzoni segue una corsia preferenziale interna all'istituto e non deve essere confusa con le supplenze attribuite tramite l'algoritmo delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Queste ore servono a garantire la continuità didattica e l'efficienza organizzativa fin dai primi giorni di scuola, valorizzando le professionalità già presenti all'interno dell'organico dell'autonomia.
Per ulteriori dettagli sulle procedure di reclutamento e sulla gestione del personale scolastico, è possibile consultare la sezione dedicata sul portale ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.




