I permessi previsti dalla Legge 104/1992 rappresentano una delle tutele più importanti per il personale scolastico, consentendo a docenti e assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari (ATA) di conciliare l'attività lavorativa con l'assistenza a familiari con disabilità grave o di gestire la propria situazione di salute. Ottenere e gestire questi permessi a scuola richiede la conoscenza di regole specifiche, che differiscono in parte tra insegnanti e personale ATA, soprattutto per quanto riguarda la fruizione oraria e la programmazione delle assenze.
In questa guida completa analizziamo nel dettaglio chi ha diritto ai permessi della Legge 104 nella scuola, come funziona la ripartizione dei giorni, quali sono i doveri di programmazione e la procedura corretta per presentare la domanda al Dirigente Scolastico.
---Chi ha diritto ai permessi Legge 104 nella scuola?
I permessi retribuiti previsti dall'articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 spettano a due grandi categorie di dipendenti scolastici (sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato):
- Il lavoratore con disabilità grave: il docente o l'assistente ATA che sia stato riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104. In questo caso, il dipendente può fruire dei permessi per le proprie necessità terapeutiche o di riposo.
- Il lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave: il dipendente scolastico che assiste il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto, un parente o affine entro il secondo grado in situazione di gravità (art. 3, comma 3).
La possibilità di estendere l'assistenza ai parenti o affini di terzo grado è limitata a casi eccezionali: si applica soltanto qualora i genitori o il coniuge (o la parte dell'unione civile o il convivente) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.
Nota importante sulla fine del "referente unico": A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 105/2022, è stato eliminato il principio del "referente unico". Questo significa che più dipendenti possono usufruire dei permessi per assistere lo stesso familiare con disabilità grave, fermo restando il limite complessivo di tre giorni mensili, che dovranno essere spartiti tra i diversi caregiver.---
Quanti giorni spettano e come si possono fruire?
La legge prevede la concessione di 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. Tuttavia, le modalità di fruizione cambiano in base al profilo professionale del dipendente all'interno del comparto Istruzione e Ricerca.
1. Personale ATA: fruizione giornaliera o oraria
Il personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici, DSGA) ha la possibilità di fruire dei permessi sia su base giornaliera sia su base oraria. La regolamentazione è definita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Scuola.
Se si sceglie la fruizione oraria, il limite massimo di ore mensili utilizzabili è di 18 ore. Questa modalità consente una maggiore flessibilità: l'assistente ATA può assentarsi anche solo per poche ore al giorno per accompagnare il familiare a visite mediche, senza consumare un'intera giornata di permesso. Nel mese in cui si sceglie la fruizione oraria, non è possibile cumulare ore e giorni interi: la scelta della modalità (giorni o ore) deve essere coerente all'interno dello stesso mese solare.
2. Personale Docente: solo fruizione giornaliera
Per i docenti di ogni ordine e grado, la fruizione dei permessi della Legge 104 è esclusivamente giornaliera. Il CCNL non prevede per i docenti la possibilità di frazionare i 3 giorni mensili in permessi orari. Qualora un docente abbia necessità di assentarsi per frazioni di ora, dovrà ricorrere ad altri istituti contrattuali (come i permessi brevi soggetti a recupero) e non alla Legge 104.
---La programmazione dei permessi e le esigenze della scuola
La scuola è un servizio pubblico essenziale che deve garantire la continuità didattica e la vigilanza sugli alunni. Per questo motivo, la fruizione dei permessi della Legge 104 non può essere totalmente arbitraria, ma deve essere contemperata con le esigenze organizzative dell'istituto scolastico.
Il dipendente è tenuto a presentare al Dirigente Scolastico una programmazione mensile dei giorni di permesso. Questa pianificazione deve essere presentata, di norma, entro la fine del mese precedente o comunque con un congruo anticipo (solitamente fissato dai regolamenti interni d'istituto o dalla contrattazione integrativa, spesso individuato in 10 giorni).
La programmazione mensile può essere derogata esclusivamente in casi di comprovata urgenza o necessità improvvisa dell'assistito, che non consentano il rispetto dei tempi di preavviso. In queste situazioni, il dipendente deve comunicare l'assenza tempestivamente alla segreteria scolastica, fornendo successivamente idonea giustificazione.
---Tabella riepilogativa: differenze tra Docenti e ATA
Di seguito viene proposta una tabella di sintesi che evidenzia le principali differenze nella gestione dei permessi Legge 104 tra il personale docente e il personale ATA.
| Caratteristica | Personale Docente | Personale ATA |
|---|---|---|
| Numero di giorni | 3 giorni al mese | 3 giorni al mese |
| Frazionabilità in ore | No (solo giorni interi) | Sì (fino a un massimo di 18 ore mensili) |
| Programmazione | Mensile, salvo emergenze documentate | Mensile, salvo emergenze documentate |
| Effetti su ferie e tredicesima | Nessuna decurtazione | Nessuna decurtazione |
| Rapporto di lavoro a tempo determinato | Spettano per intero durante il contratto | Spettano per intero durante il contratto |
Come presentare la domanda alla scuola: i passaggi operativi
La richiesta per poter fruire dei permessi deve essere presentata per iscritto al Dirigente Scolastico della scuola di servizio. Ecco la procedura passo dopo passo per non commettere errori formali:
- Verifica del verbale di invalidità: Accertarsi che il verbale rilasciato dalla Commissione Medica Integrata ASL/INPS riporti esplicitamente il riconoscimento della situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92. Il semplice riconoscimento dell'invalidità civile o dell'articolo 3, comma 1, non dà diritto ai permessi retribuiti.
- Compilazione del modello di domanda: Utilizzare il modello predisposto dalla segreteria della scuola (o scaricabile dal portale istituzionale dell'istituto). Nella domanda vanno indicati i dati anagrafici del richiedente e del familiare da assistere, il grado di parentela e la dichiarazione di responsabilità.
- Allegare le dichiarazioni sostitutive: Il richiedente deve allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) che attesti:
- La relazione di parentela o affinità con la persona disabile.
- Il non ricovero a tempo pieno del familiare disabile presso istituti specializzati (fatte salve le eccezioni previste dalla legge, come il ricovero interrotto per visite mediche o lo stato vegetativo).
- L'impegno a prestare la propria opera di assistenza con carattere di continuità ed esclusività (nei limiti previsti dalle nuove norme sul caregiver).
- Inoltro della richiesta: La domanda, corredata dal verbale medico (che può essere presentato in copia con omissis per le parti relative ai dati clinici sensibili, lasciando visibile solo il giudizio medico-legale), va inviata tramite i canali ufficiali della scuola (solitamente tramite lo sportello digitale del personale o via PEC).
Una volta presentata la documentazione, il Dirigente Scolastico emette un formale provvedimento di autorizzazione. Questo provvedimento ha validità per l'intero anno scolastico di riferimento, a meno che non intervengano variazioni nelle condizioni di fatto o di diritto (ad esempio, revoca della gravità in sede di visita di rivedibilità o decesso dell'assistito), che il dipendente è obbligato a comunicare immediatamente.
---Esempi pratici di fruizione dei permessi
Per comprendere meglio l'applicazione quotidiana della norma nelle scuole, analizziamo due scenari frequenti.
Caso 1: Il docente con programmazione mensile.
Un docente di scuola secondaria assiste la madre con disabilità grave. All'inizio del mese di ottobre, il docente comunica alla segreteria le tre date in cui intende fruire del permesso (es. 12, 18 e 26 ottobre). La scuola, conoscendo in anticipo le assenze, può pianificare la sostituzione del docente con i colleghi a disposizione o nominando un supplente temporaneo (se l'assenza supera una determinata soglia prevista dalle norme sulle supplenze brevi), garantendo lo svolgimento regolare delle lezioni.
Caso 2: L'assistente amministrativo che sceglie la fruizione oraria.
Un assistente amministrativo ATA ha la necessità di assistere il coniuge per terapie bisettimanali. Sceglie di frazionare i permessi in ore. Nel mese di novembre, utilizza i permessi per 2 ore alla volta, per un totale di 9 occasioni nell'arco del mese, raggiungendo la soglia massima di 18 ore. Le ore di assenza vengono registrate sul cartellino presenze della scuola e non comportano alcuna trattenuta sullo stipendio.
Domande Frequenti (FAQ)
I permessi Legge 104 riducono le ferie o la tredicesima?
No. Come chiarito dall'ARAN e dalla giurisprudenza consolidata, i permessi della Legge 104 sono interamente retribuiti e non comportano alcuna riduzione delle ferie maturate né della tredicesima mensilità, in quanto sono considerati a tutti gli effetti come servizio prestato.
Cosa succede in caso di ricovero a tempo pieno del disabile?
In linea generale, se il familiare disabile è ricoverato a tempo pieno (24 ore su 24) presso una struttura sanitaria o assistenziale pubblica o privata che assicuri assistenza sanitaria continua, il diritto ai permessi è sospeso. Tuttavia, esistono importanti eccezioni: il permesso spetta se il ricovero viene interrotto per visite o accertamenti esterni, se i medici della struttura certificano la necessità della presenza del caregiver, o se l'assistito si trova in stato vegetativo o in fin di vita.
I docenti con contratto di supplenza breve hanno diritto ai permessi?
Sì. Il diritto ai permessi della Legge 104 spetta a tutto il personale scolastico, senza distinzione tra personale di ruolo e personale precario (supplenti annuali, fino al termine delle attività didattiche o per supplenze brevi). I permessi spettano per intero (3 giorni al mese) qualora il rapporto di lavoro copra l'intero mese.
In caso di part-time, i 3 giorni vengono ridotti?
Dipende dalla tipologia di part-time. Nel caso di part-time orizzontale (lavoro svolto tutti i giorni della settimana ma con orario ridotto), i 3 giorni di permesso spettano per intero. Nel caso di part-time verticale (lavoro svolto solo in alcuni giorni della settimana o del mese), i giorni di permesso vengono ridimensionati proporzionalmente alle giornate di servizio effettivamente previste dal contratto di lavoro.




