Il congedo parentale rappresenta un pilastro fondamentale del diritto alla conciliazione vita-lavoro per il personale della scuola, sia esso docente o amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Si tratta di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, che i genitori lavoratori possono richiedere per prendersi cura dei figli nei primi anni di vita, garantendosi una tutela economica e normativa.
Cos’è il congedo parentale e a chi spetta
Il congedo parentale è un’astensione facoltativa che si aggiunge ai periodi di congedo di maternità o paternità obbligatoria. È un diritto individuale che spetta a entrambi i genitori, lavoratori dipendenti, per assicurare al bambino una presenza costante nei suoi primi anni di crescita.
Il diritto riguarda tutto il personale scolastico, inclusi i supplenti con contratto a tempo determinato, a condizione che sussista un rapporto di lavoro attivo nel periodo per il quale si richiede il beneficio. Si precisa che il congedo parentale spetta anche per i figli adottivi o in affidamento, garantendo i medesimi diritti e periodi di astensione a decorrere dall'ingresso del minore in famiglia.
Limiti di tempo e durata del beneficio
La normativa vigente, coordinata con le disposizioni del Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001), definisce dei limiti temporali precisi entro cui il congedo può essere fruito. Il genitore può richiedere il congedo parentale fino al raggiungimento dei 12 anni di vita del bambino.
Il totale dei mesi fruibili varia a seconda della situazione familiare:
- Madre lavoratrice: può fruire di un massimo di 6 mesi di congedo.
- Padre lavoratore: può fruire di un massimo di 6 mesi, elevabili a 7 nel caso in cui si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.
- Genitore solo: in caso di affidamento esclusivo, il genitore può fruire di un periodo massimo di 11 mesi.
Il limite massimo complessivo di cui possono fruire i due genitori non può superare i 10 mesi, elevabili a 11 qualora il padre eserciti il diritto all'astensione prolungata.
Il trattamento economico
Il congedo parentale non è sempre retribuito allo stesso modo. La legge prevede una distinzione tra i periodi coperti da indennità economica e quelli che, pur essendo coperti da contribuzione figurativa, non prevedono un'indennità economica, a seconda dell'anzianità del bambino e dei limiti di reddito previsti dalla normativa in vigore.
Sotto il profilo economico, le recenti leggi di bilancio hanno introdotto un'indennità maggiorata pari all'80% della retribuzione per il primo mese di congedo e una copertura fino all'80% o al 60% per il secondo mese (a seconda dell'anno di riferimento e delle norme vigenti), mentre per i mesi successivi spetta la retribuzione indennizzata standard al 30% nei limiti previsti.
In particolare, dal secondo mese in poi (e fino al sesto), l'indennità al 30% è riconosciuta a prescindere dal reddito se la fruizione avviene entro i primi 6 anni di vita del bambino, mentre dai 6 ai 12 anni di età la medesima indennità è subordinata al rispetto di specifici limiti di reddito individuali stabiliti dalla normativa vigente (Legge di Bilancio e modifiche successive).
È opportuno consultare sempre il portale INPS per verificare le soglie di reddito aggiornate e le percentuali di indennità applicabili al proprio caso specifico, poiché queste possono subire variazioni in base alle leggi di bilancio annuali.
Come presentare la domanda
La procedura per richiedere il congedo parentale si articola su due binari paralleli: quello verso l'amministrazione scolastica e quello verso l'ente previdenziale.
- Comunicazione alla scuola: Il dipendente deve presentare richiesta formale al Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno 15 giorni (salvo casi di oggettiva impossibilità documentata). La domanda deve indicare chiaramente il periodo di astensione richiesto.
- Domanda all'INPS: Contestualmente, è necessario inoltrare la domanda telematica tramite il portale dell'INPS, accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS. Questa operazione è indispensabile per il riconoscimento dell'indennità economica.
| Oggetto | Dettaglio |
|---|---|
| Destinatari | Docenti e ATA (anche a tempo determinato) |
| Limite età figlio | 12 anni |
| Preavviso scuola | 15 giorni (salvo urgenze) |
| Canale domanda | Portale INPS e comunicazione interna |
Domande frequenti
1. Il congedo parentale può essere preso a ore?
Sì, la normativa consente la fruizione del congedo su base oraria, secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva di comparto.
2. Cosa succede se il contratto di supplenza scade durante il congedo?
Il diritto al congedo parentale sussiste fintanto che il rapporto di lavoro è in essere. Alla scadenza del contratto, il beneficio cessa, salvo il diritto all'indennità di disoccupazione (NASpI) se ne ricorrono i requisiti.
3. È possibile revocare la domanda?
Sì, è possibile revocare o modificare la domanda di congedo, purché la comunicazione venga inviata alla scuola e all'INPS prima dell'inizio del periodo di astensione richiesto.
Per approfondimenti normativi e per consultare le circolari applicative aggiornate, si invita a fare riferimento al sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito.




