Chi ha alle spalle anni di supplenze ATA su posti vuoti da sempre ha oggi un argomento in più per chiedere un risarcimento: il Tribunale di Benevento ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito per aver rinnovato in modo illegittimo i contratti a tempo determinato di una lavoratrice del comparto. E ha aggiunto un principio che riguarda molte persone: essere poi entrati di ruolo in un profilo diverso e inferiore non cancella il danno subito prima.

La decisione è la sentenza n. 874 del 2026, depositata lo scorso 21 luglio dal Giudice del Lavoro Cecilia Angela Ilaria Cassinari. Il ricorso è stato promosso dalla FLC CGIL di Benevento, che ha dato notizia del provvedimento, con l'assistenza dell'avvocato Pasquale Biondi.

Quindici anni di contratti, sempre a termine

Il caso è di quelli che nella scuola italiana non sorprendono più nessuno. Una lavoratrice ha prestato servizio ininterrottamente dall'anno scolastico 2010/2011 al 2025/2026 nel profilo di cuoco: quindici anni di contratti annuali, uno dietro l'altro, su un lavoro che di temporaneo non aveva nulla. Nel frattempo il posto restava formalmente "vacante", cioè scoperto in organico, e ogni settembre si ripartiva da capo.

Per il giudice questo schema non regge. Secondo la sentenza, la carenza strutturale di personale di ruolo non può mai giustificare la copertura ordinaria dei posti attraverso un precariato sistematico: in questo modo un'esigenza dichiarata temporanea si trasforma in uno stato permanente di incertezza per il lavoratore. Il ragionamento richiama la giurisprudenza costituzionale che aveva già censurato l'articolo 4 della legge 124 del 1999 nella parte in cui consentiva il rinnovo potenzialmente illimitato delle supplenze su posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto, senza limiti temporali certi e senza ragioni obiettive.

Il punto che interessa più persone

L'aspetto più utile della decisione riguarda chi, dopo anni da precario, è finalmente entrato in ruolo — ma in un altro profilo, spesso meno qualificato di quello in cui aveva lavorato. Il giudice ha stabilito che quell'assunzione successiva non elimina il danno né sana l'illecito commesso negli anni precedenti.

Il motivo è semplice e viene spiegato in sentenza: per i docenti la legge 107 del 2015 ha previsto piani straordinari di assunzione che hanno di fatto "riparato" molte situazioni pregresse, mentre per il personale ATA non è mai stato predisposto un piano di stabilizzazione analogo. Non essendoci quella via, l'unica risposta che l'ordinamento offre — proporzionata, effettiva e capace di scoraggiare l'abuso — resta il risarcimento del cosiddetto "danno comunitario".

Il contesto: dopo la condanna europea

La pronuncia beneventana arriva a poche settimane da un passaggio ben più pesante. Il 13 maggio scorso la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza nella causa C-155/25, ha accolto il ricorso della Commissione e dichiarato che l'Italia è venuta meno agli obblighi della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE: per gli ATA supplenti non esistono né una durata massima complessiva dei rapporti a termine né un tetto ai rinnovi.

Il Ministero, dopo quella decisione, ha comunicato di aver avviato un confronto con i sindacati e istituito un tavolo tecnico sulla revisione del reclutamento ATA, lavorando a una proposta normativa da inserire in un provvedimento d'urgenza allo studio del Governo. Si tratta però di un percorso ancora in definizione: al momento non risulta approvato un provvedimento che fissi limiti alla durata delle supplenze ATA o disponga un piano straordinario di assunzioni. Ed è proprio in questo vuoto che il contenzioso individuale continua ad avanzare, tribunale dopo tribunale.

Cosa può fare chi si trova nella stessa situazione

Qualche indicazione pratica, senza illusioni.

  • La conversione del contratto non è in gioco. Nel pubblico impiego l'abuso non trasforma il rapporto in tempo indeterminato: quello che si può ottenere è un risarcimento economico.
  • Conta il servizio su posti vacanti e disponibili. È la reiterazione delle supplenze annuali su posti scoperti in organico a costituire il cuore delle cause finora accolte.
  • L'essere entrati di ruolo non chiude la partita, soprattutto se il ruolo è arrivato in un profilo diverso e inferiore rispetto a quello svolto da precario.
  • Le cifre variano. La FLC CGIL ha indicato in passato risarcimenti riconosciuti dai giudici anche tra i 20 e i 30 mila euro per singolo lavoratore, ma l'importo dipende dal caso concreto e non c'è alcun automatismo.
  • Non aspettare troppo. I termini per agire in giudizio non sono illimitati: conviene far valutare la propria posizione da un legale o dagli uffici vertenze di un sindacato, che di norma assistono gli iscritti in queste cause.

Un'ultima avvertenza, doverosa: si tratta di una sentenza di primo grado, che può essere impugnata dall'amministrazione. Fa giurisprudenza, non legge. Ma va a sommarsi a un filone ormai ampio di decisioni che, dopo la bocciatura di Lussemburgo, rendono sempre più costoso per lo Stato mantenere in piedi il sistema attuale delle supplenze ATA.