I docenti di ruolo che intendono incrementare il proprio orario di servizio e lo stipendio attraverso le ore eccedenti possono farlo esclusivamente all'interno della propria scuola di titolarità o di servizio. Non è consentito, infatti, cumulare il servizio di ruolo con spezzoni orario assegnati tramite le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) in altri istituti scolastici.
Con l'approssimarsi del nuovo anno scolastico 2026/2027 e l'apertura delle procedure per le supplenze, è fondamentale fare chiarezza su un punto che spesso genera confusione tra il personale stabilizzato: la gestione delle ore che residuano dalla formazione delle cattedre, ovvero quelle ore che non concorrono a formare un posto intero (i cosiddetti "spezzoni" fino a 6 ore).
La priorità nell'assegnazione delle ore eccedenti
La normativa vigente, basata sulle disposizioni del Regolamento sulle supplenze e confermata dalle circolari ministeriali annuali, stabilisce una gerarchia precisa per l'attribuzione delle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non costituiscono cattedre o posti orario. Queste ore, che rimangono disponibili nella scuola dopo la definizione dell'organico, devono essere assegnate prioritariamente al personale già in servizio nell'istituto.
L'ordine di precedenza previsto è il seguente:
- Docenti con orario incompleto: personale con contratto a tempo indeterminato o determinato che non ha ancora raggiunto l'orario d'obbligo (18 ore nella secondaria, 22+2 nella primaria).
- Docenti di ruolo in servizio nella scuola: insegnanti che abbiano già l'orario completo e abbiano fornito la propria disponibilità a prestare ore eccedenti l'orario d'obbligo, fino a un massimo di 24 ore settimanali.
- Docenti a tempo determinato in servizio nella scuola: supplenti con orario completo che abbiano manifestato la disponibilità per le ore aggiuntive (sempre entro il limite delle 24 ore).
Solo in subordine, qualora nessun docente interno sia disponibile o possieda il titolo necessario, tali ore vengono assegnate tramite le graduatorie di istituto o, in ultima istanza, tramite le GPS.
Perché un docente di ruolo non può usare le GPS per poche ore
Il nodo centrale riguarda l'incompatibilità tra lo status di docente di ruolo e la partecipazione alle assegnazioni da GPS per soli spezzoni orario. Un docente con contratto a tempo indeterminato, infatti, è vincolato al proprio obbligo di servizio nella scuola di titolarità.
L'unica deroga concessa al personale di ruolo per prestare servizio in un'altra scuola o su una diversa classe di concorso è prevista dall'Articolo 47 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 (ex art. 36). Tale norma permette di accettare supplenze annuali (31 agosto o 30 giugno) per un intero anno scolastico su un altro grado di istruzione o per un'altra classe di concorso, a patto che si tratti di un posto intero o di uno spezzone che costituisca una cattedra oraria esterna. In questo caso, il docente "congela" il proprio ruolo per un anno.
Al di fuori di questa specifica previsione, non è possibile per un docente di ruolo "arrotondare" lo stipendio accettando 2 o 3 ore in una scuola diversa tramite le liste delle supplenze provinciali. Il sistema informatico del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), durante la fase di elaborazione delle istanze per le supplenze, esclude automaticamente i docenti già titolari di un contratto a tempo indeterminato che non richiedano l'applicazione dell'Art. 47.
Differenza tra ore eccedenti e supplenze
È bene distinguere tra due fattispecie diverse:
| Tipologia | Destinatari | Modalità di assegnazione |
|---|---|---|
| Ore eccedenti (fino a 6h) | Personale interno alla scuola | Assegnate dal Dirigente Scolastico come integrazione oraria |
| Spezzoni (supplenze) | Docenti precari o di ruolo (via Art. 47) | Assegnate tramite GPS o Graduatorie d'Istituto |
Le ore eccedenti sono considerate una prestazione aggiuntiva legata alla flessibilità organizzativa dell'istituto. Per questo motivo, il docente di ruolo interessato deve comunicare la propria disponibilità al Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno, solitamente entro la prima settimana di settembre, o secondo le modalità previste dalla contrattazione d'istituto.
Cosa fare adesso
I docenti di ruolo che intendono svolgere ore aggiuntive nel prossimo anno scolastico 2026/27 devono:
- Verificare presso la segreteria della propria scuola se residuano ore nella propria classe di concorso (o in classi affini per cui si possiede l'abilitazione).
- Presentare formale disponibilità scritta al Dirigente Scolastico per l'attribuzione di ore eccedenti (fino a un massimo di 6, per un totale di 24 ore settimanali).
- Monitorare le delibere del Collegio dei Docenti e la contrattazione integrativa d'istituto, che definiscono i criteri di assegnazione in caso di più domande per le stesse ore.
Per ulteriori dettagli sulle procedure di nomina e sulla gestione degli organici, è possibile consultare i documenti ufficiali nell'area dedicata del sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.




