In vista dell'apertura delle istanze per la scelta delle 150 preferenze per l'anno scolastico 2026/2027, molti docenti di ruolo si interrogano sulla possibilità di arrotondare lo stipendio accettando ore eccedenti. La regola generale, confermata dalle recenti indicazioni sindacali e ministeriali, è chiara: i docenti con contratto a tempo indeterminato possono svolgere le 6 ore aggiuntive esclusivamente nella propria scuola di titolarità o di servizio, a patto che vi sia disponibilità residua.
Questa precisazione è fondamentale per evitare errori nella compilazione della domanda su Istanze Online. Molti insegnanti, infatti, confondono la possibilità di accettare ore extra (fino a un massimo di 24 ore settimanali totali) con la procedura di nomina da Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Si tratta però di due canali normativi e procedurali completamente distinti.
Ore eccedenti vs Supplenze Art. 47: le differenze
È necessario fare un distinguo netto tra due fattispecie che riguardano il personale di ruolo. Da un lato abbiamo l'Articolo 47 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca (ex Art. 36), che permette al docente di ruolo di accettare una supplenza annuale su intero posto o spezzone per un'altra classe di concorso o grado di istruzione. In questo caso, il docente deve regolarmente partecipare alla procedura delle 150 preferenze entro i termini stabiliti. Nello specifico, l'applicazione dell'Art. 47 prevede che la supplenza debba avere una durata minima fino al 30 giugno (termine delle attività didattiche) o al 31 agosto (fine dell'anno scolastico), escludendo quindi le supplenze brevi e saltuarie. L'orario di servizio deve rispettare i requisiti di compatibilità oraria e i limiti massimi settimanali stabiliti dal CCNL scuola per i diversi gradi di istruzione (fino a 18 ore per la secondaria, 22+2 per la primaria e 25 per l'infanzia); inoltre, poiché l'accettazione dell'incarico comporta la totale sospensione del rapporto di lavoro di ruolo, non è consentita alcuna contemporaneità di impiego orario tra le due posizioni.
Dall'altro lato ci sono le cosiddette ore eccedenti l'orario d'obbligo (fino a un massimo di 6 ore settimanali). Queste ore non vengono assegnate tramite il sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) che gestisce le supplenze, ma rimangono nella disponibilità della singola istituzione scolastica.
Per chi si trova a dover gestire la complessa scelta delle sedi per altre tipologie di nomina, può essere utile affidarsi a un servizio di supporto professionale, come la consulenza per la compilazione 150 scuole offerta da madscuola.it, che prevede l'assistenza di un esperto per minimizzare il rischio di errori formali.
Come vengono assegnate le 6 ore aggiuntive
L'assegnazione delle ore che residuano dalla costituzione delle cattedre (spezzoni pari o inferiori a 6 ore che non concorrono a formare un posto intero) segue un ordine di priorità ben preciso, stabilito dalla normativa vigente e spesso richiamato dalle note degli Uffici Scolastici Regionali:
- Docenti di ruolo nella scuola: Hanno la precedenza i docenti in servizio nel plesso o nell'istituto che abbiano già l'orario completo e siano in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento in questione. Per l'assegnazione a tali docenti interni, la normativa di riferimento richiede anche il rispetto dei limiti massimi previsti dall'articolo 28 del CCNL (pari a un massimo di 24 ore settimanali complessive di insegnamento) e che tali ore non determinino situazioni di incompatibilità oraria.
- Docenti a tempo determinato: In subordine, le ore possono essere attribuite ai docenti con contratto al 30 giugno o 31 agosto già in servizio nella scuola, fino al raggiungimento delle 24 ore settimanali.
- Supplenze da graduatorie d'istituto: Solo se nessun docente interno (di ruolo o supplente) accetta le ore, il Dirigente Scolastico procede alla nomina tramite le graduatorie d'istituto.
Pertanto, un docente di ruolo non può "prenotare" queste ore tramite la piattaforma ministeriale delle 150 preferenze per scuole diverse dalla propria. La disponibilità va manifestata direttamente al proprio Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico o al momento della pubblicazione dei quadri orari.
Perché le 6 ore non vanno in GPS
La ragione tecnica per cui queste ore non compaiono nel sistema delle supplenze risiede nella loro natura di "spezzoni residui". Secondo il Regolamento delle supplenze, le ore che non contribuiscono a formare una cattedra o un posto orario (quindi inferiori alle 7 ore) non vengono comunicate al sistema informativo per il riparto provinciale, ma restano a disposizione del Dirigente Scolastico per il potenziamento dell'offerta formativa o per il completamento orario interno.
Il docente di ruolo che volesse insegnare in una scuola diversa dalla propria può farlo esclusivamente chiedendo l'aspettativa per accettare una supplenza annuale (Art. 47 CCNL), ma in quel caso dovrà rinunciare temporaneamente al proprio posto di ruolo e svolgere l'intero orario previsto dal contratto di supplenza.
Cosa fare adesso
I docenti di ruolo interessati esclusivamente alle ore eccedenti nella propria materia non devono compiere alcuna azione sul portale Istanze Online in questa fase. La domanda per le 150 preferenze, la cui scadenza per il biennio di validità delle graduatorie va verificata direttamente sui decreti e sulle ordinanze ministeriali specifiche del MIM per l'anno in corso, è monitorata con attenzione da sindacati come la Gilda degli Insegnanti e la FLC CGIL, e riguarda solo chi intende ottenere una supplenza vera e propria ai sensi dell'Art. 47 o chi si trova in posizione di precariato nelle GaE o GPS.
Per le ore aggiuntive, sarà sufficiente attendere la circolare interna della propria scuola, solitamente emanata nei primi giorni di settembre, con la quale si richiede la disponibilità del personale in servizio a prestare ore eccedenti l'orario d'obbligo.




