Se sei un supplente, docente o ATA, con il contratto cessato il 30 giugno, la cosa più utile da sapere è una sola: presenta la domanda NASpI entro l'8 luglio. Non perché scada tutto quel giorno — il termine massimo è ben più lungo — ma perché inviarla in quella finestra ti fa iniziare a percepire l'indennità senza perdere giorni. Ogni giorno di ritardo oltre quella soglia è, in pratica, un giorno di assegno in meno.
La NASpI è l'indennità di disoccupazione che l'INPS riconosce a chi perde involontariamente il lavoro dipendente. La scadenza naturale di un contratto a termine rientra pienamente in questa casistica: per questo i supplenti della scuola, sia docenti sia personale ATA, ne hanno diritto se in regola con i requisiti. Chi è di ruolo, invece, non ne ha titolo.
La differenza tra gli 8 giorni e i 68 giorni
Qui sta il punto che conviene capire bene, perché confondere le due scadenze può costare denaro. Ci sono due termini diversi, con due funzioni diverse:
- 68 giorni dalla cessazione: è il termine ultimo, a pena di decadenza. Oltre, il diritto per quel periodo di disoccupazione si perde del tutto, anche avendo tutti i requisiti.
- 8 giorni dalla cessazione: non è una scadenza obbligatoria, ma la finestra conveniente. Chi presenta la domanda entro l'ottavo giorno vede l'indennità decorrere dall'ottavo giorno successivo alla fine del contratto. Chi la presenta dopo, la vede decorrere solo dal giorno successivo alla presentazione, perdendo i giorni intercorsi.
Tradotto in date concrete per chi ha chiuso il 30 giugno: inviare la domanda entro l'8 luglio significa non perdere nulla. Dopo l'8 luglio la domanda resta valida — c'è tempo fino al termine dei 68 giorni — ma la decorrenza dell'indennità slitta in avanti, e con essa parte dell'importo estivo. Ecco perché, pur non essendoci alcuna urgenza formale oggi, muoversi in questi giorni è la scelta più sensata.
I requisiti da controllare prima di inviare
Oltre alla perdita involontaria del lavoro, servono almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione. Per chi ha lavorato buona parte dell'anno scolastico è una soglia quasi sempre superata; anche i contratti brevi e frammentati si sommano, purché quelle settimane non siano già state usate per una precedente domanda NASpI.
Un dettaglio spesso trascurato: chi accetta un nuovo incarico subito dopo la cessazione, anche di pochi giorni, rischia che la domanda non venga accolta. In quel caso si presenterà una nuova domanda al termine del rapporto successivo. Se hai incarichi imminenti in vista, vale la pena valutare bene la successione delle nomine, eventualmente con l'aiuto di un patronato.
Come si presenta
La domanda si invia esclusivamente in via telematica all'INPS: dal portale con SPID, CIE o CNS, oppure tramite un patronato o un CAF abilitato. Sul sito dell'Istituto il percorso è quello dei servizi NASpI, dove è disponibile anche la scheda ufficiale con il servizio di invio domanda.
Prima di iniziare conviene avere a portata di mano documento d'identità, codice fiscale, un IBAN intestato al richiedente e le ultime buste paga. Un aspetto da ricordare: la presentazione della domanda equivale già alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro. Subito dopo l'invio bisognerà attivarsi per il Patto di servizio con il Centro per l'Impiego; la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, può portare a sanzioni o alla decadenza dell'indennità.
Quanto dura e quanto spetta
La durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni. Il caso tipico del supplente annuale — circa dieci mesi di lavoro — dà diritto a poco più di quattro mesi e mezzo di indennità: abbastanza per coprire l'estate e arrivare alle nomine di settembre.
L'importo si calcola sulla retribuzione media imponibile degli ultimi quattro anni, secondo i meccanismi stabiliti dall'INPS, con un massimale mensile che per il 2026 l'Istituto ha fissato in 1.584,70 euro lordi. È bene ricordare che si tratta di importi lordi, soggetti a tassazione, e che la cifra effettiva dipende dalla storia contributiva del singolo. A partire da un certo mese di fruizione scatta inoltre la riduzione progressiva mensile (il cosiddetto décalage).
Cosa fare adesso
In sintesi, per chi ha il contratto cessato il 30 giugno: verifica sull'estratto conto contributivo di avere le 13 settimane, prepara i documenti e invia la domanda entro l'8 luglio per non perdere giorni. In caso di dubbi su requisiti, importo o lettura dell'estratto conto, un patronato può assisterti gratuitamente. Chi invece ha un contratto in scadenza al 31 agosto seguirà lo stesso schema, con i termini che decorreranno da quella data.