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Scuola

Ferie non godute: il pagamento ai supplenti con contratto al 30 giugno

04 luglio 2026 di Vincenzo Schirripa

Se hai concluso una supplenza il 30 giugno, a luglio non troverai il consueto stipendio mensile: al suo posto ti spetta il compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute durante l'anno scolastico. È una somma diversa dallo stipendio ordinario, calcolata sui giorni di ferie che ti erano dovuti e che non hai potuto prendere. La cosa più importante da fare adesso è una sola: tenere attive le credenziali di accesso a NoiPA e controllare che l'IBAN registrato sia ancora corretto, perché è lì che arriveranno questo e gli altri accrediti dei prossimi mesi.

Perché a luglio non arriva il solito cedolino

Il meccanismo è semplice: il tuo contratto si è chiuso a fine giugno, quindi non c'è un mese di luglio "lavorato" da pagare. Non ricevi lo stipendio ordinario perché il rapporto di lavoro è cessato. In compenso, se durante l'anno hai maturato giorni di ferie che non hai potuto fruire, hai diritto a una somma che li sostituisce in denaro.

L'importo non è uguale per tutti. Dipende da tre elementi: i giorni di ferie effettivamente maturati e non goduti, l'anzianità di servizio e la retribuzione individuale. Per questo non esiste una cifra standard: due colleghi con contratti diversi possono ricevere importi molto diversi. Va inoltre ricordato che questo compenso rientra a tutti gli effetti nella retribuzione: è quindi soggetto a tassazione e a contribuzione, e il netto può risultare inferiore a quanto ci si aspetta.

Attenzione: il caso 30 giugno non è come il 31 agosto

La distinzione conta. Chi ha un contratto fino al 30 giugno tipicamente non ha modo di smaltire tutte le ferie prima della chiusura, e proprio per questo può maturare il diritto al compenso sostitutivo. Diverso è il caso dei contratti fino al 31 agosto: in linea generale le ferie vanno godute nel periodo estivo e quindi non danno luogo a pagamento, salvo situazioni particolari (come malattia o maternità) che ne abbiano impedito la fruizione. Se non sei sicuro di come sia stato gestito il tuo caso, è un punto da verificare con la segreteria della scuola o con un patronato.

Non è l'unico accredito in arrivo dopo la cessazione

Il fatto che il contratto sia finito non chiude i rapporti con NoiPA. Nelle settimane successive alla cessazione possono arrivare, su cedolini separati e tramite emissioni straordinarie, altre somme:

Un dettaglio che spesso genera dubbi: se una riduzione dello stipendio legata ad assenze di giugno non viene recuperata per intero sull'ultimo cedolino, il debito residuo può essere riportato al successivo rapporto di lavoro. In pratica, potresti ritrovarti una trattenuta sul primo stipendio del prossimo anno scolastico. Meglio saperlo per non farsi cogliere di sorpresa.

Cosa fare adesso

Non c'è una domanda da presentare: questi pagamenti vengono liquidati d'ufficio da NoiPA sul conto già registrato durante il servizio. Il tuo compito è assicurarti che tutto sia in ordine e monitorare gli accrediti. In concreto:

Tutte le verifiche si fanno nell'area riservata del portale NoiPA, dove è possibile controllare importi netti in anteprima e scaricare il cedolino completo. Il messaggio di fondo è uno solo: la fine del contratto al 30 giugno non chiude i conti: alcuni pagamenti arrivano proprio dopo, e vale la pena non perderli di vista.

Tags: stipendio precariato supplenze
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