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Ferie non godute dei supplenti: la stretta della Cassazione

Ferie non godute dei supplenti: la stretta della Cassazione

Una decisione destinata a pesare su migliaia di contenziosi. Con la sentenza n. 883/2026, pubblicata lo scorso 27 maggio, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ridisegnato i confini del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute per i docenti a tempo determinato. Il risultato è una distinzione netta tra i diversi periodi dell'anno scolastico, che limita la monetizzazione durante le sospensioni delle lezioni ma conferma la tutela del lavoratore nelle settimane successive alla fine delle attività didattiche.

Il caso e il rinvio della Corte d'Appello di Torino

La pronuncia nasce da un rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d'Appello di Torino ai sensi dell'art. 363-bis del Codice di procedura civile, lo strumento che consente ai giudici di merito di interpellare direttamente la Cassazione su questioni di diritto nuove o controverse e di particolare rilievo. Al centro della controversia c'era la monetizzazione delle ferie maturate da una docente durante il periodo di servizio pre-ruolo. Sul tema è tornata la Cassazione anche con una successiva pronuncia dell'8 giugno 2026, segnalata da Il Sole 24 Ore, nell'ambito dello stesso filone interpretativo.

I tre principi fissati dalla Cassazione

La Suprema Corte ha enunciato alcuni principi di diritto che ridisegnano la mappa dei ricorsi per il personale a termine. In sintesi:

  • Durante le sospensioni delle lezioni (Natale, Pasqua, ponti): l'indennità sostitutiva spetta solo per la differenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni di sospensione in cui il docente avrebbe potuto teoricamente fruirne. In questi periodi, per la Corte, non è necessario un apposito avviso o invito alla fruizione da parte del dirigente scolastico.
  • Dal termine delle lezioni al 30 giugno: resta valido l'orientamento favorevole ai lavoratori già affermato dalla giurisprudenza (tra le altre, Cass. nn. 15415/2024, 16715/2024 e 28587/2024).
  • Festività soppresse: le quattro giornate di riposo previste dalla normativa vengono assimilate alle ferie vere e proprie.

Il periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno

È questo il segmento dell'anno in cui la tutela del supplente resta più solida. Essendo i docenti normalmente impegnati in scrutini ed esami, il personale a termine ha diritto all'indennità sostitutiva se il dirigente scolastico non lo ha formalmente invitato a godere delle ferie residue, avvertendolo in modo esplicito della perdita del diritto in caso di mancata fruizione. In altre parole, l'onere della prova ricade sull'amministrazione: spetta alla scuola dimostrare di aver adempiuto a questo obbligo di informazione. In assenza di tale prova, il diritto alla monetizzazione per i giorni residui rimane.

Le festività soppresse e i contratti fino al 31 agosto

La sentenza affronta anche il tema delle festività soppresse previste dalla Legge 937/1977: le quattro giornate vengono trattate alla stregua delle ferie, da utilizzare entro la fine dell'anno scolastico e da collocare nei periodi di sospensione delle lezioni, senza ulteriori possibilità di monetizzazione separata. Diverso il caso dei contratti fino al 31 agosto: per questi rapporti è prevista la fruizione obbligatoria delle ferie durante il periodo estivo, prima della scadenza del contratto, e non si configura quindi la monetizzazione.

Cosa cambia per i ricorsi

La conseguenza pratica è che i ricorsi dovranno essere valutati con maggiore attenzione, distinguendo puntualmente i giorni di ferie maturati, i periodi di sospensione delle lezioni e l'eventuale mancato avviso del dirigente scolastico per il periodo finale. La pronuncia ha riacceso il dibattito sulla condizione del personale precario: secondo le interpretazioni critiche, infatti, si introduce un trattamento differenziato tra docenti di ruolo e supplenti con incarichi brevi, ai quali viene negato il pieno diritto al godimento o alla monetizzazione riconosciuto ai colleghi stabilizzati. Un punto su cui le organizzazioni sindacali hanno annunciato di voler continuare la vertenza.

Per i singoli docenti interessati, vista la complessità del calcolo — che dipende dalla tipologia di contratto, dai giorni effettivamente maturati e dalla condotta dell'amministrazione — è opportuno valutare la propria posizione con il supporto di un legale o del proprio sindacato. Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale.

Vincenzo Schirripa

Editore, docente, autore

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