Mobilità ATA 2026: domande dal 23 marzo. Chi può chiederla e chi rischia di sbagliare

Mobilità ATA 2026: domande dal 23 marzo. Chi può chiederla e chi rischia di sbagliare

Tra cinque giorni apre la finestra per la mobilità del personale ATA 2026/2027. La scadenza è il 13 aprile, ma le insidie si nascondono già prima dell'invio: vincoli triennali, deroghe sparite e passaggi di profilo che escludono il trasferimento. Ecco tutto quello che serve sapere.

Mentre la mobilità dei docenti è già in corso da lunedì scorso, il personale ATA sta per entrare nel vivo della propria procedura: dal 23 marzo al 13 aprile 2026 collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e le altre figure del comparto potranno presentare domanda di mobilità territoriale o di passaggio di profilo per l'anno scolastico 2026/2027. La domanda va compilata e inoltrata esclusivamente su Istanze Online, con SPID o CIE, entro le 23:59 del 13 aprile. Gli esiti saranno pubblicati il 12 giugno 2026.

Venti giorni sembrano tanti. Ma tra chi non sa ancora se ha il diritto di presentare domanda, chi ha perso una deroga su cui contava, e chi rischia di compilare tutto correttamente per poi scoprire che la richiesta di passaggio profilo ha annullato la domanda di trasferimento, gli errori in questa procedura sono più frequenti di quanto si pensi.

Chi può presentare domanda

La base di partenza è il contratto a tempo indeterminato: possono accedere alla mobilità solo i lavoratori ATA di ruolo, già in possesso di titolarità definitiva e che abbiano superato il periodo di prova. Il personale con contratto a tempo determinato, qualunque sia la sua storia di servizio, non può partecipare.

Oltre al personale ATA ordinario, possono presentare domanda anche i collaboratori scolastici assunti tramite le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 69/2013 (ex LSU), sia a tempo pieno che con contratto trasformato da part-time a full-time, e il personale assunto nei profili di assistente amministrativo, assistente tecnico o collaboratore scolastico tramite procedure straordinarie previste da normative specifiche.

Il riferimento normativo è l'Ordinanza Ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026, che disciplina l'intera procedura di mobilità per il triennio 2025-2028 recependo il CCNI firmato il 10 marzo 2026.

Il vincolo triennale: la prima trappola

Come per i docenti, anche il personale ATA è soggetto al vincolo triennale di permanenza nella sede di titolarità. Chi ha ottenuto un trasferimento volontario negli anni scolastici 2024/25 o 2025/26 è bloccato per tre anni nella nuova sede, salvo deroghe. Presentare domanda in presenza di questo vincolo significa rischiare che l'istanza venga annullata in fase di verifica, senza la possibilità di recuperarla.

Il punto critico del CCNI 2025/28 appena firmato riguarda due modifiche alle deroghe che stanno facendo discutere anche nel comparto ATA, in particolare per il personale dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (cioè i DSGA e le figure assimilate):

Abbassamento della soglia di età per i figli: il limite è passato da 16 a 14 anni. Chi conta di usare il ricongiungimento ai figli come deroga al vincolo triennale deve verificare che i propri figli abbiano meno di 14 anni alla data di presentazione della domanda, non 16 come nelle tornate precedenti.

Eliminazione della deroga per il genitore over 65: non esiste più. Chi negli anni passati si era avvicinato alla sede dei genitori anziani sfruttando questa clausola, e ora si trova ancora soggetto al vincolo triennale, non ha più quella strada disponibile. Per questa categoria di lavoratori la mobilità 2026 è semplicemente preclusa, salvo altri motivi di deroga.

Il passaggio di profilo: attenzione a questa clausola

C'è una particolarità della mobilità ATA che non esiste in quella docente e che vale la pena conoscere bene prima di compilare la domanda. Il personale ATA può richiedere nella stessa istanza anche il passaggio ad altro profilo della stessa area, fino a un massimo di tre profili, indicando l'ordine di priorità tra le richieste.

La regola da tenere a mente è questa: se la domanda di passaggio di profilo viene accolta, la domanda di trasferimento eventualmente presentata nella stessa istanza non viene presa in considerazione. Non viene semplicemente messa in coda: viene ignorata del tutto. Questo significa che chi vuole cambiare sia sede che profilo in un solo anno deve sapere in anticipo che la procedura ha un'unica priorità alla volta, e che il passaggio di profilo viene elaborato prima e con effetto esclusivo.

Chi ha presentato entrambe le richieste pensando di ottenere entrambe potrebbe ritrovarsi con il solo passaggio di profilo — magari non voluto come prima scelta — e nessun trasferimento territoriale.

Le preferenze: fino a 15, ma vanno scelte con strategia

Il personale ATA può indicare nella domanda fino a 15 preferenze tra scuole, distretti, comuni, province e CPIA. L'ordine in cui vengono inserite conta: la prima preferenza ha la priorità massima, e il sistema scorre in sequenza solo se quella precedente non è disponibile o non viene soddisfatta.

Un errore frequente è inserire come prima preferenza una scuola molto richiesta con punteggio alto, senza alternative realistiche a scalare. Chi si ritrova escluso dalla prima preferenza senza averne indicate altre compatibili con il proprio profilo e punteggio rischia di non ottenere nessun movimento utile.

Al contrario, chi indica preferenze troppo generiche — ad esempio solo province senza specificare comuni o istituti — può ritrovarsi assegnato a una sede distante e scomoda, senza possibilità di contestare l'esito se la preferenza è stata inserita volontariamente.

Gli allegati: il dettaglio che torna sempre

Anche per gli ATA, come per i docenti, la domanda non si esaurisce con la compilazione online. È necessario allegare tutta la documentazione a supporto delle dichiarazioni effettuate: anzianità di servizio, continuità del servizio, esigenze di famiglia, titoli culturali, eventuali precedenze e superamento dell'anno di prova. Chi ha situazioni particolari da certificare — disabilità propria, assistenza a familiare, figli a carico per la deroga al vincolo — deve allegare i documenti corrispondenti nella sezione "Gestione allegati" di Istanze Online.

Una domanda inviata senza allegati, o con allegati incompleti rispetto alle richieste dichiarate, può essere valutata in modo ridotto o irregolare. Gli uffici non hanno l'obbligo di contattare il lavoratore per richiedere integrazioni: il controllo avviene in fase di verifica, tra il 14 aprile e il 21 maggio, e a quel punto la finestra per correggere è chiusa.

Il calendario completo da ricordare

La finestra per il personale ATA va dal 23 marzo al 13 aprile 2026 (ore 23:59). La scadenza per il personale educativo è il 7 aprile, quella per i docenti di religione cattolica il 17 aprile. Gli adempimenti degli uffici periferici del Ministero si chiudono entro il 21 maggio 2026. Gli esiti della mobilità ATA vengono pubblicati il 12 giugno 2026.

Cosa fare adesso

Chi ha già chiarezza sulla propria situazione rispetto al vincolo triennale può iniziare a raccogliere la documentazione e a individuare le preferenze di sede con qualche ricerca sul portale ministeriale. Chi invece ha dubbi sulla propria posizione — specialmente chi ha avuto movimenti negli ultimi due anni scolastici o conta su una deroga — dovrebbe verificare la propria situazione con il sindacato di riferimento prima di aprire la procedura online.

Per chi vuole essere sicuro di compilare correttamente ogni sezione senza rischiare errori, madscuola.it offre un servizio di assistenza guidata alla compilazione della domanda di mobilità: uno strumento pensato proprio per il personale scolastico che vuole presentare l'istanza in modo corretto senza doversi destreggiare da solo tra normativa, allegati e codici meccanografici.

Vale la regola già vista per i docenti: aspettare gli ultimi giorni non conviene mai, soprattutto quando il portale Istanze Online ha già dimostrato negli ultimi giorni quanto possa essere inaffidabile sotto stress. Chi si muove con anticipo ha anche la possibilità di annullare l'inoltro, correggere eventuali errori e reinviare la domanda fino alla scadenza. Una flessibilità preziosa, ma solo se si ha ancora tempo davanti.

Vincenzo Schirripa

Autore di NewsIstruzione