Il docente di sostegno non ha alcun obbligo di accompagnare l'alunno con disabilità durante i viaggi di istruzione. L'incarico di accompagnatore, infatti, non rientra tra i doveri di servizio ordinari e la sua accettazione è legata unicamente alla disponibilità volontaria dell'interessato.
A chiarire la questione sono gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola attraverso la rubrica di diritto scolastico, rispondendo al quesito di una docente a cui era stato riferito in consiglio di classe che i docenti di sostegno dovessero necessariamente partire.
Cosa dicono le norme sui viaggi di istruzione
Il quadro normativo di riferimento resta la circolare ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291, di cui il Ministero ha confermato la validità. Il testo definisce l'incarico di accompagnatore come una modalità di particolare prestazione di servizio, subordinandola alla disponibilità del docente.
Spetta al dirigente scolastico individuare i docenti accompagnatori tenendo conto della loro effettiva disponibilità prima di procedere alle designazioni. La normativa prevede inoltre l'avvicendamento degli accompagnatori, escludendo che lo stesso insegnante prenda parte a più viaggi nello stesso anno scolastico. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, la circolare affida agli organi collegiali la valutazione per designare un accompagnatore qualificato — preferibilmente tra i docenti della classe — e predisporre le misure di sostegno adeguate alla gravità della condizione.
La funzione del docente di sostegno, disciplinata dall'art. 13, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede la contitolarità della classe e la partecipazione alla programmazione educativa e didattica, escludendo il ruolo di assistente personale dell'alunno.
Come comportarsi in caso di richieste o designazioni
Un'affermazione generica pronunciata durante il consiglio di classe non ha valore vincolante. Né il silenzio né un cenno del capo possono essere interpretati come un'adesione o una manifestazione di disponibilità. Finché non viene notificato un ordine di servizio formale, il docente non riceve un atto da impugnare.
I legali consigliano di formalizzare tempestivamente la propria posizione per iscritto, presentando una dichiarazione di indisponibilità motivata da protocollare prima di un'eventuale designazione, ricordando il carattere volontario dell'incarico. Qualora dovesse sopraggiungere un ordine di servizio, l'atto andrà contestato formalmente per iscritto. La scuola, dal canto suo, ha il compito di garantire il pieno diritto alla partecipazione dell'alunno attraverso misure organizzative adeguate, valutando anche l'intervento dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione fornito dall'ente locale.