I docenti neoassunti, al fine di superare l’anno di formazione e prova, sono tenuti a maturare almeno 180 giorni di servizio, dei quali non meno di 120 dedicati ad attività didattiche. Si tratta di due condizioni differenti che necessitano di una verifica disgiunta: il conseguimento della soglia dei 180 giorni lavorativi non garantisce difatti l'automatico soddisfacimento dei 120 giorni legati alla didattica.

Il quadro normativo di riferimento è racchiuso nell’articolo 3 del Decreto ministeriale n. 226 del 16 agosto 2022. Accanto a questi due parametri temporali, l'itinerario formativo richiede un minimo di 50 ore di formazione prescritta, il superamento della prova finale e un giudizio positivo complessivo.

Il conteggio dei 180 giorni di servizio

La prima condizione concerne il servizio scolastico effettivamente prestato ed effettua un calcolo maggiormente esteso in confronto a quello delle 120 giornate. Il testo normativo include altresì gli intervalli temporali in cui non si tengono lezioni, purché rientrino nei criteri stabiliti per la computabilità del servizio. Occorre tuttavia prestare attenzione a non confondere i giorni di calendario con quelli riconosciuti: le ferie, le assenze generali e i periodi di aspettativa non rientrano automaticamente nel totale.

I 120 giorni di attività didattiche

Il secondo requisito riguarda le giornate riservate all'insegnamento e a tutte le mansioni strettamente connesse alla funzione docente. In virtù dell'articolo 3 del DM 226/2022, all'interno dei 120 giorni confluiscono sia le ore di lezione svolte in aula con gli alunni, sia gli impegni professionali inerenti alla progettazione, alla valutazione e all'organizzazione della didattica.

La discrepanza tra le due misurazioni è rilevante: una giornata di sospensione dell'attività didattica può rientrare nel computo dei 180 giorni di servizio, ma non rappresenta ipso facto una data valida ai fini dei 120 giorni d'insegnamento.

Cosa cambia per i docenti part-time

Qualora l'insegnante sia assunto con un orario ridotto rispetto a quello di cattedra o di posto, sia i 180 giorni di servizio sia i 120 giorni di didattica subiscono una proporzionale contrazione in rapporto all'orario svolto. Al contrario, rimane fermo l'obbligo di svolgere la formazione prevista, con il limite minimo di 50 ore complessive.

Le regole sulle assenze

Non ogni tipologia di mancata presenza può essere considerata utile al fine di raggiungere le soglie prescritte. Di norma.

  • le assenze per malattia
  • i congedi parentali
  • le aspettative prive di retribuzione

Rappresenta un'eccezione stabilita in modo esplicito dalla legge il primo mese di astensione obbligatoria per maternità. Per casistiche particolari, quali congedi specifici o assenze previste da normative speciali, è opportuno valutare il singolo caso tramite gli uffici di segreteria scolastica.

Cosa succede se non si raggiungono i requisiti

Laddove il docente non maturi i requisiti minimi previsti per il servizio e per l'attività didattica, l'anno di formazione e prova non può essere considerato concluso con successo. In tali circostanze il percorso viene differito o prorogato all'anno scolastico successivo. Questa fattispecie va tenuta distinta da un esito negativo della prova, poiché il mancato raggiungimento delle giornate e la bocciatura sul piano valutativo costituiscono eventi giuridicamente differenti.

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Fonte: Informazione Scuola