Il Tribunale ordinario di Siena – Sezione Lavoro ha accolto le ragioni della FLC CGIL Siena, schieratasi a fianco di una collaboratrice scolastica assistita dall'avvocato Francesco Americo. La controversia riguardava la prestazione lavorativa svolta nella giornata di domenica 30 novembre 2025 in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d'istituto.
La sentenza sul riposo settimanale e la continuità
Il giudice del lavoro ha stabilito che l'attività lavorativa domenicale, pur se di breve durata (nel caso specifico due ore e 28 minuti), ha interrotto il riposo settimanale prima del maturare del periodo minimo previsto dalla legge. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha dimostrato di aver successivamente garantito un equivalente periodo continuativo di recupero.
Richiamando l'articolo 36 della Costituzione e il decreto legislativo n. 66 del 2003, la sentenza ribadisce che il riposo settimanale è un diritto irrinunciabile per la tutela della salute e il recupero psicofisico. Tale riposo deve avere una durata minima di 24 ore consecutive, da sommare alle 11 ore di riposo giornaliero, per un totale di 35 ore continuative, senza poter essere spezzettato.
Il compenso aggiuntivo e il risarcimento del danno
- Un compenso aggiuntivo (quid pluris) pari al 30% della retribuzione oraria ordinaria per le ore lavorate di domenica, a compensazione della particolare penosità e da aggiungere allo straordinario.
- Un risarcimento del danno non patrimoniale per la definitiva perdita del riposo unitario in quel ciclo settimanale, liquidato equitativamente nella misura del 50% della retribuzione giornaliera lorda.
La pronuncia chiarisce inoltre che il pagamento delle ore come straordinario secondo il CCNL Scuola remunera la quantità di lavoro eccedente, ma non può sostituire il diritto al riposo settimanale.