Per il personale della scuola che punta ad andare in pensione dal 1° settembre 2027, la macchina burocratica è già in movimento. Chi intende lasciare il servizio deve fare i conti con una distinzione fondamentale: quella tra i requisiti anagrafici e contributivi da maturare entro il 31 agosto 2027 e quelli da raggiungere entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Le domande di cessazione dal servizio possono essere presentate dal 25 settembre scorso, ma la vera corsa contro il tempo riguarda la scadenza per l'invio delle istanze. Secondo quanto stabilito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con il Decreto Ministeriale n. 188 del 25 settembre 2026 e la relativa Circolare n. 52182 del 25 settembre 2026, il termine ultimo e definitivo per la presentazione delle domande e per l'eventuale revoca è fissato al 21 ottobre 2026 per tutto il personale docente, educativo ed ATA. Una scadenza ufficiale estremamente anticipata che sta già sollevando forti discussioni nel mondo della scuola. Per i dirigenti scolastici, invece, il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio è fissato al 28 febbraio 2027.

La distinzione cruciale: requisiti entro agosto o dicembre?

Nel comparto scuola vige una regola particolare, legata alla specificità dell'anno scolastico che inizia il 1° settembre. Per questo motivo.

  • Requisiti entro il 31 agosto 2027: è il termine limite per il collocamento a riposo d'ufficio. Se un dipendente compie i 67 anni di età (pensione di vecchiaia) o raggiunge i requisiti per la pensione anticipata ordinaria entro questa data, l'amministrazione scolastica può disporre la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
  • Requisiti entro il 31 dicembre 2027: chi matura i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata entro la fine dell'anno solare (quindi tra il 1° settembre e il 31 dicembre) può comunque presentare domanda volontaria di dimissionsi per accedere alla pensione dal 1° settembre dello stesso anno.

I requisiti per Opzione Donna

La circolare ministeriale riepiloga anche i requisiti per l'accesso a Opzione Donna, fortemente limitati dalle ultime riforme e riservati solo a specifiche categorie di lavoratrici (caregiver, invalide civili almeno al 74%, o dipendenti in particolari condizioni di difficoltà).

  1. Entro il 31 dicembre 2021: 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età anagrafica.
  2. Entro il 31 dicembre 2022: 35 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età anagrafica (ridotta di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due anni).
  3. Entro il 31 dicembre 2023: 35 anni di anzianità contributiva e 61 anni di età anagrafica (riducibile fino a 59 anni in presenza di figli, con una riduzione di un anno per ciascun figlio fino a un massimo di due anni).

Le regole per chi è nel "contributivo puro"

Per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 1996, che ricadono interamente nel sistema di calcolo contributivo.

  • Pensione di vecchiaia a 71 anni: è possibile accedere al trattamento pensionistico a 71 anni di età con soli 5 anni di contribuzione effettiva. Questa opzione scatta qualora a 67 anni non si siano raggiunti i 20 anni di contributi minimi o non si sia superata la soglia economica minima del trattamento (pari all'importo dell'assegno sociale).
  • Pensione anticipata contributiva a 64 anni: si può uscire a 64 anni di età con almeno 20 anni di contributi, a patto che l'importo della pensione maturata sia pari ad almeno 3 volte l'assegno sociale.

La protesta dei sindacati: tempi troppo stretti e nodi irrisolti

Le nuove disposizioni hanno suscitato la ferma reazione della FLC CGIL. Il sindacato contesta duramente la scadenza del 21 ottobre per la presentazione delle domande senza possibilità di revoca successiva. Secondo la sigla di categoria, costringere i lavoratori a prendere una decisione irrevocabile con oltre 10 mesi di anticipo rappresenta una forzatura inaccettabile, poiché in un arco di tempo così lungo le condizioni di salute, personali o economiche dei docenti e degli ATA possono subire profondi mutamenti.

Un altro punto di scontro riguarda il carico di lavoro delle segreterie scolastiche, costrette a gestire l'applicativo ministeriale Passweb per la sistemazione delle posizioni assicurative, un compito che i sindacati chiedono da tempo di ricondurre interamente all'INPS attraverso una reale interoperabilità dei sistemi informatici.

Infine, la FLC CGIL evidenzia come nei provvedimenti ministeriali manchino ancora indicazioni chiare sui requisiti per la totalizzazione dei contributi, per il computo nella Gestione Separata e sui criteri con cui l'amministrazione può disporre l'eventuale trattenimento in servizio oltre i 67 anni di età.

Cosa devono fare i lavoratori adesso

A seguito della pubblicazione dei documenti ufficiali sulla pagina del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il personale scolastico interessato deve muoversi rapidamente. Per i dettagli completi, è possibile consultare direttamente il Decreto Ministeriale n. 188 del 25 settembre 2026 e la Circolare n. 52182 del 25 settembre 2026. È consigliabile verificare da subito il proprio estratto conto contributivo e rivolgersi ai patronati per verificare il raggiungimento dei requisiti richiesti prima della scadenza definitiva di ottobre.