All'inizio dell'anno scolastico 2026/2027 una famiglia della provincia di Avellino si è trovata davanti a un muro: alla propria figlia, alunna con disabilità che frequenta un istituto comprensivo, la dirigente scolastica aveva assegnato 18 ore settimanali di sostegno. Il tempo scuola, però, è di 33 ore. Quindici ore alla settimana senza l'insegnante specializzato accanto. Quindici ore in cui l'inclusione, invece di essere vissuta, restava sulla carta.

Il genitore non ha accettato il taglio. Assistito dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, chiedendo l'annullamento del decreto dirigenziale e, in via cautelare, la sospensione immediata degli effetti. Il ricorso contesta anche i provvedimenti con cui Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio scolastico regionale e provinciale hanno assegnato all'istituto il contingente di docenti di sostegno, ritenuto insufficiente a coprire i bisogni degli alunni con disabilità grave.

La decisione del giudice: l'urgenza non aspetta

Con decreto monocratico di settembre 2026, il Presidente della Prima Sezione del TAR ha accolto l'istanza cautelare. Ha ravvisato «l'estrema gravità ed urgenza» del caso — il presupposto per la tutela d'urgenza prevista dall'articolo 56 del codice del processo amministrativo — e ha ordinato all'istituzione scolastica di assegnare alla studentessa un insegnante di sostegno «per l'intero monte ore scolastico», da attuare «con ogni possibile celerità».

Il provvedimento è cautelare e provvisorio: conserva efficacia fino all'esame collegiale della domanda di sospensione. Ma il segnale è netto. Il giudice non ha atteso la camera di consiglio perché, ha scritto, si tratta della «tutela del tempo che non può attendere».

Il quadro normativo: un diritto "incomprimibile"

La decisione si colloca in un solco giurisprudenziale consolidato. L'articolo 12 della legge 104/1992 garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione nelle classi comuni, precisando che nessuna difficoltà derivante dalla disabilità può impedirne l'esercizio. L'articolo 13, comma 3 della stessa legge impone che in tutte le scuole siano garantite attività di sostegno mediante docenti specializzati.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 80/2010, ha qualificato il diritto all'istruzione della persona con disabilità come diritto fondamentale, dichiarando illegittimi i limiti massimi ai posti di sostegno e l'esclusione delle assunzioni in deroga per alunni con disabilità grave. Più recentemente, la sentenza n. 275/2016 — riguardante specificamente il trasporto e l'assistenza agli alunni con disabilità (art. 42 della legge 104/1992) — ha affermato che «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio», e non le esigenze di equilibrio finanziario a comprimerne l'attuazione. Un principio enunciato per il trasporto e l'assistenza, ma che — come osserva lo studio legale Esposito Santonicola — investe con pari forza la dotazione delle ore di sostegno, «presidio più immediato e concreto dell'effettività del diritto allo studio».

Cosa cambia per le famiglie

Il decreto del TAR Salerno non crea un automatismo: ogni situazione va valutata singolarmente, sulla base dei bisogni certificati, del Piano educativo individualizzato e della documentazione del caso. Ma la pronuncia ricorda che, quando i bisogni dell'alunno lo esigono, il diritto all'inclusione «non tollera di essere esercitato a tempo parziale».

Per le famiglie che si trovassero in una situazione analoga — ore di sostegno attribuite per l'anno scolastico 2026/2027 non adeguate ai bisogni educativi certificati — lo studio legale Esposito Santonicola ha reso disponibile un canale di contatto: messaggio scritto o vocale via WhatsApp al numero 366 18 28 489. Ogni eventuale valutazione sui presupposti per un'azione giudiziaria sarà formulata esclusivamente all'esito dell'esame della documentazione individuale.

La vicenda di questa studentessa avellinese, letta oggi alla luce del decreto cautelare, dice una cosa semplice: l'inclusione non si misura a ore. Si misura nella presenza costante, nella relazione quotidiana con i compagni e i docenti della classe, in quel tempo scuola che — per tutti — è fatto di 33 ore, non di 18.