Capire quanti giorni di ferie spettano durante l'anno scolastico e come funzionano i permessi retribuiti è fondamentale sia per i docenti sia per il personale ATA, a tempo indeterminato o con contratto di supplenza. Il riferimento cardine per tutto il comparto dell'istruzione resta il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), che disciplina nel dettaglio la maturazione dei giorni di riposo, le modalità di fruizione durante le lezioni e le diverse tipologie di assenza giustificata.

In questa guida operativa analizziamo il calcolo esatto delle ferie, le casistiche dei permessi retribuiti e brevi, le tutele previste per motivi di studio o assistenza e l'iter corretto per inoltrare la richiesta alla segreteria scolastica.

Quanti giorni di ferie spettano tra docenti e ATA

  • 30 giorni lavorativi per il personale nei primi tre anni di servizio complessivo;
  • 32 giorni lavorativi a partire dal quarto anno di servizio compiuto.

Se l'orario di lavoro settimanale è distribuito su 5 giorni lavorativi (la cosiddetta "settimana corta", frequente tra il personale ATA o in alcuni istituti), il calcolo dei giorni di ferie viene riproporzionato matematicamente: i 30 o 32 giorni vengono moltiplicati per 5 e divisi per 6, corrispondendo rispettivamente a 25 e 26,6 giorni lavorativi all'anno.

A questi si aggiungono sempre 4 giorni di festività soppresse riconosciuti per legge, che seguono le medesime regole di maturazione e fruizione.

Ferie dei docenti: le regole durante le attività didattiche

Per il personale docente, la fruizione ordinaria delle ferie deve avvenire durante i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie, pasquali e mesi estivi di luglio e agosto). Tuttavia.

  • I docenti possono richiedere fino a un massimo di 6 giorni lavorativi di ferie durante il periodo di svolgimento delle lezioni;
  • Questi 6 giorni possono essere fruiti a condizione che non comportino oneri aggiuntivi per l'amministrazione, ovvero purché il docente assente possa essere sostituito da colleghi in servizio (ad esempio tramite ore a disposizione o compresenze);
  • In alternativa, per il personale di ruolo, questi stessi 6 giorni possono essere fruiti come permessi per motivi personali o familiari con le stesse modalità e tutele previste per i permessi retribuiti.

Permessi retribuiti: motivi personali, lutto e matrimonio

  • Motivi personali o familiari: 3 giorni all'anno scolastico per il personale docente (autocertificabili) e 18 ore annuali per il personale ATA. I docenti possono inoltre utilizzare a questo scopo i 6 giorni di ferie durante le lezioni, trasformandoli di fatto in assenze non subordinate alla sostituzione senza oneri;
  • Lutto: 3 giorni continuativi o frazionabili per evento, in caso di perdita del coniuge, di convivente o di parenti entro il secondo grado o affini di primo grado;
  • Congedo matrimoniale: 15 giorni consecutivi fruibili da una settimana prima a due mesi successivi alla data del matrimonio o dell'unione civile;
  • Concorsi ed esami: fino a 8 giorni complessivi per anno scolastico, inclusi gli eventuali tempi di viaggio necessari per sostenere prove concorsuali o universitarie.

Permessi per studio e Legge 104

  • Permessi per il diritto allo studio (150 ore): spettano al personale assunto a tempo indeterminato o determinato che frequenta corsi universitari, abilitanti, di specializzazione o titoli di studio post-universitari. Le domande si presentano tramite gli avvisi annuali degli Uffici Scolastici Regionali (di norma entro metà novembre);
  • Assistenza a familiari con disabilità grave (Legge 104/1992): spettano 3 giorni di permesso al mese, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in modalità oraria per il personale ATA. Per garantire la continuità didattica e l'organizzazione dell'istituto, la scuola richiede una programmazione mensile delle giornate di assenza, salvo urgenze comprovate.

I permessi brevi: recupero e limiti orari

Per esigenze improvvise e temporanee che richiedono un'assenza di poche ore.

  • Possono coprire al massimo metà dell'orario giornaliero di servizio (e non oltre le 2 ore giornaliere per i docenti);
  • Il limite massimo per anno scolastico corrisponde all'orario settimanale di servizio della cattedra o del profilo ATA (fino a 18 ore per i docenti della secondaria, 24 per la primaria, 25 per l'infanzia, 36 ore per gli ATA);
  • Le ore non lavorate devono essere recuperate entro i due mesi successivi, secondo le disposizioni organizzative della scuola e in base alle esigenze di supplenza o servizio.

Tabella riassuntiva di ferie e permessi principali

Tipologia di assenza Giorni / Ore spettanti Retribuzione Note principali
Ferie ordinarie 30 o 32 giorni lavorativi 100% 30 giorni nei primi 3 anni, 32 dal 4° anno. Durante le lezioni max 6 giorni per i docenti.
Festività soppresse 4 giorni all'anno 100% Maturano in proporzione ai mesi di servizio.
Motivi personali/familiari 3 giorni (Docenti) / 18 ore (ATA) 100% Spettano per anno scolastico, documentabili con autocertificazione.
Lutto familiare 3 giorni per evento 100% Per coniuge, parenti entro 2° grado e affini di 1° grado.
Congedo matrimoniale 15 giorni consecutivi 100% Fruibile a ridosso dell'evento (entro due mesi).
Legge 104/1992 3 giorni al mese 100% Per disabilità personale o assistenza a familiare disabile grave.
Permessi brevi Max orario settimanale annuo 100% (con recupero) Da recuperare entro 2 mesi su richiesta del dirigente/DSGA.

Come presentare la domanda e procedura operativa

L'inoltro delle richieste di ferie e permessi non avviene più in formato cartaceo nella quasi totalità delle istituzioni scolastiche.

  1. Accesso al registro elettronico o gestionale d'istituto: il dipendente accede con le proprie credenziali (SPID/CIE) alla sezione dedicata a "Istanze", "Sportello Digitale" o "Gestione Richieste";
  2. Compilazione del modulo: si seleziona la tipologia corretta di permesso o ferie, indicando le date esatte o la fascia oraria, e allegando la documentazione richiesta o la dichiarazione sostitutiva di certificazione nei casi previsti;
  3. Verifica del preavviso: salvo casi di forza maggiore o lutto improvviso, le istanze di ferie o permessi personali vanno inviate con congruo anticipo (solitamente almeno 3 o 5 giorni prima, secondo quanto stabilito nel regolamento d'istituto);
  4. Autorizzazione formale: il Dirigente Scolastico (o il DSGA per il personale ATA) valuta la richiesta e ne decreta l'accoglimento o l'eventuale diniego motivato per iscritto.

Domande frequenti (FAQ)

I supplenti brevi o fino al termine delle lezioni hanno diritto alle ferie retribuite?
Sì, i docenti e il personale ATA a tempo determinato maturano le ferie in proporzione ai giorni e ai mesi di servizio effettivamente prestati (ossia proporzionalmente ai 30 o 32 giorni annuali). Per i supplenti brevi e fino al 30 giugno, le ferie non fruite durante i periodi di sospensione delle lezioni vengono monetizzate solo nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I 3 giorni di permesso per motivi personali dei docenti possono essere negati dal Dirigente Scolastico?
No, il permesso per motivi personali o familiari è un diritto del dipendente a tempo indeterminato. Il Dirigente Scolastico non esercita una discrezionalità nel merito del motivo addotto (che può essere autocertificato), ma effettua un mero controllo formale sulla sussistenza del diritto e sulla correttezza dell'istanza.

Cosa accade se non si recuperano le ore dei permessi brevi entro 2 mesi?
Qualora il dipendente non recuperi le ore fruite per motivi imputabili alla propria volontà, l'amministrazione procede alla corrispondente trattenuta stipendiale sulla busta paga. Se invece il mancato recupero dipende dall'assenza di esigenze organizzative dell'istituto scolastico, la trattenuta non viene applicata.

Per ulteriori chiarimenti sulle procedure e sulla consultazione della propria posizione amministrativa, è sempre possibile fare riferimento alle comunicazioni ufficiali disponibili sul portale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e alle circolari interne della propria scuola.