Le dipendenti neoassunte che hanno partorito prima della data di presa di servizio non possono richiedere il congedo obbligatorio di maternità per periodi antecedenti all'inizio del rapporto di lavoro. A chiarire i confini della norma è un recente parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha delineato le modalità di applicazione del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Il principio della tutela

Secondo quanto stabilito dal parere tecnico, il diritto al congedo di maternità è strettamente legato alla sussistenza di un rapporto di lavoro in corso. La normativa, volta a tutelare la salute della madre e del bambino, presuppone che il beneficio sia fruibile laddove esistano i requisiti di lavoratrice dipendente nel periodo interessato dall'evento del parto, dell'adozione o dell'affidamento.

Di conseguenza, il Ministero chiarisce che non può configurarsi una forma di tutela riferibile a periodi in cui il rapporto di lavoro non era ancora attivo. Qualsiasi assenza per maternità che la dipendente intenda richiedere deve essere riferita e computata a partire dal giorno dell'effettiva assunzione presso l'amministrazione di appartenenza.

Cosa accade per i periodi precedenti?

Il parere evidenzia una distinzione fondamentale tra il congedo spettante alla lavoratrice dipendente e le tutele previste per le madri che non hanno un impiego. Per i periodi antecedenti all'assunzione, la lavoratrice potrebbe aver già beneficiato delle tutele previste dall'articolo 24 del Testo Unico, che disciplina i sussidi economici per le madri disoccupate, al ricorrere delle condizioni di legge. Tale bonus viene erogato direttamente dall'INPS previa presentazione di apposita domanda telematica da parte dell'interessata; l'accesso alla prestazione è subordinato al possesso di specifici requisiti reddituali, certificati tramite ISEE in corso di validità, e deve essere inoltrato entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

In sintesi, la posizione dell'amministrazione è chiara: il congedo obbligatorio non ha carattere retroattivo rispetto alla stipula del contratto. Per le neoassunte, il conteggio dei giorni di astensione dal lavoro inizia esclusivamente dal momento in cui la dipendente entra in servizio.

Si consiglia alle lavoratrici che si trovano in questa condizione di verificare con i propri uffici del personale l'esatta decorrenza del contratto e la corretta applicazione dei periodi di astensione, in conformità con quanto indicato nel parere ufficiale del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per ulteriori approfondimenti normativi, è possibile consultare il testo integrale del parere disponibile nella banca dati ufficiale del Dipartimento.