I permessi retribuiti previsti dall'articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 rappresentano un diritto fondamentale per il personale scolastico, sia docente che ATA. Consentono di assentarsi dal lavoro mantenendo la retribuzione integrale per assistere un familiare con disabilità grave o per esigenze legate al proprio stato di disabilità.
In questa guida analizziamo nel dettaglio come funzionano i permessi della Legge 104 nel comparto scuola: quali sono i requisiti di accesso, come si calcolano i giorni e le ore spettanti, qual è l'impatto sul contratto di lavoro e quali passaggi seguire per inoltrare la richiesta alla dirigenza scolastica.
A chi spettano i permessi della Legge 104/1992
- Lavoratori con disabilità grave: dipendenti ai quali sia stata riconosciuta una disabilità personale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.
- Lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave (caregiver): personale che presta assistenza a un parente o affine in situazione di gravità (art. 3, comma 3).
- Coniuge, parte dell'unione civile o convivente di fatto;
- Parenti e affini entro il 2° grado (es. genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni, nipoti in linea retta);
- Parenti e affini entro il 3° grado, soltanto nei casi in cui i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i 65 anni di età, siano anch'essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, oppure siano deceduti o mancanti.
Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 105/2022, è stato superato il principio del cosiddetto "referente unico assistenziale". Ciò significa che oggi più lavoratori aventi diritto (ad esempio due fratelli o due genitori) possono fruire alternativamente dei permessi mensili per la stessa persona con disabilità grave, fermo restando che la somma totale dei giorni di permesso fruiti per quell'assistito non può superare il limite complessivo di tre giorni al mese. Ad esempio, nel caso di due figli che assistono lo stesso genitore con disabilità, un fratello potrà fruire di 1 giorno e l'altro dei restanti 2 giorni nello stesso mese solare.
Quanti giorni spettano e modalità di fruizione
La fruizione dei permessi varia a seconda che il richiedente sia il lavoratore disabile o il caregiver di un familiare.
1. Permessi per il lavoratore con disabilità grave
Il dipendente con disabilità riconosciuta ex art. 3, comma 3.
- 3 giorni di permesso mensile (frazionabili anche ad ore secondo la disciplina del CCNL di comparto);
- 2 ore di permesso giornaliero retribuito per ciascun giorno lavorativo del mese (oppure 1 ora al giorno se l'orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore).
2. Permessi per il caregiver familiare
Il lavoratore che assiste un familiare disabile ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese. I permessi devono essere utilizzati tassativamente all'interno del mese di competenza e non possono essere cumulati o trasferiti al mese successivo se non fruiti. Per i docenti caregiver non è prevista la fruizione ad ore: i permessi spettano esclusivamente a giornate intere.
La fruizione ad ore per il personale ATA
Per il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario), il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) stabilisce la possibilità di fruire dei 3 giorni mensili anche in modalità oraria. Il limite massimo di ore fruibili nel mese viene calcolato sulla base del debito orario settimanale del dipendente (di norma pari a 18 ore mensili su un orario a tempo pieno di 36 ore settimanali, calcolate dividendo le 36 ore per 6 giorni lavorativi e moltiplicando per le 3 giornate spettanti).
Riproporzionamento per i contratti a tempo parziale (Part-time)
In caso di contratto part-time orizzontale, il dipendente mantiene il diritto all'intera misura di 3 giorni di permesso al mese. Diversamente, in presenza di un contratto part-time verticale o misto con prestazione lavorativa concentrata solo in alcuni giorni della settimana o del mese, i permessi spettanti vengono riproporzionati. Il calcolo viene eseguito moltiplicando i 3 giorni teorici di permesso per il numero di giorni lavorativi previsti nel contratto part-time e dividendo il risultato per il numero di giorni lavorativi teorici del mese a tempo pieno.
Quadro riepilogativo delle condizioni
| Tipologia Richiedente | Misura del Permesso | Frazionabilità Oraria | Requisito Sanitario Base |
|---|---|---|---|
| Lavoratore con disabilità | 3 giorni/mese oppure 2 ore/giorno (1 ora se orario < 6h) | Sì, secondo il CCNL di comparto | Verbale ASL/INPS art. 3, comma 3 |
| Caregiver di familiare | 3 giorni al mese per ciascun assistito | Sì solo per ATA; NO per i docenti (solo giornate intere) | Verbale ASL/INPS del familiare (art. 3 c. 3) |
| Docenti / ATA con contratto a tempo determinato | Stessi diritti del personale di ruolo (3 giorni/mese) | Applicabile proporzionalmente al servizio svolto | Verbale ASL/INPS art. 3, comma 3 |
Procedura e documentazione da presentare alla scuola
Per poter fruire dei permessi, il dipendente deve presentare formale istanza al Dirigente Scolastico della sede di servizio. La domanda deve contenere una serie di documenti allegati che attestino il possesso dei requisiti di legge.
I documenti necessari
- Copia del verbale della Commissione Medica ASL/INPS: la certificazione deve attestare la condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992. Non sono sufficienti i verbali di sola invalidità civile (es. 100% senza gravità).
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà: in cui il lavoratore dichiara il grado di parentela, affinità o convivenza con la persona disabile.
- Dichiarazione di non ricovero a tempo pieno: la legge richiede che l'assistito non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture sanitarie od ospedaliere specializzate (salvo eccezioni previste dalle circolari INPS, come visite specialistiche, stato vegetativo o necessità di assistenza continuativa documentata dai medici della struttura).
Modalità di trasmissione dell'istanza
L'istanza di fruizione e la documentazione allegata vanno trasmesse alla segreteria dell'istituto scolastico attraverso gli appositi sportelli digitali o moduli del gestionale di segreteria/registro elettronico adottato dalla scuola (es. Argo, Axios, Nuvola, Spaggiari), oppure inviate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o email istituzionale (PEO) all'indirizzo ufficiale della scuola.
La programmazione mensile delle assenze
Per garantire la continuità didattica e il regolare funzionamento dei servizi scolastici, le note ministeriali e l'orientamento applicativo ARAN richiedono che il dipendente presenti una programmazione mensile dei giorni di permesso, laddove la fruizione sia prevedibile. Tale programmazione va consegnata all'ufficio di segreteria all'inizio di ogni mese, salvo situazioni di urgenza o improvviso aggravamento delle condizioni dell'assistito che giustifichino la richiesta con preavviso ridotto.
Permessi 104 e trattamento economico e previdenziale
- Retribuzione: le giornate di permesso fruite ai sensi della Legge 104 sono interamente retribuite e non comportano riduzioni dello stipendio tabellare o delle indennità accessorie fisse.
- Ferie e tredicesima: l'assenza per permessi 104 non riduce il numero di giorni di ferie spettanti né la maturazione della tredicesima mensilità.
- Anzianità di servizio: i periodi di fruizione dei permessi sono utili a tutti i fini dell'anzianità di servizio, compresi la ricostruzione di carriera, i passaggi di scatto e le graduatorie interne d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto.
- Contribuzione: le giornate sono coperte da contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
Domande Frequenti (FAQ)
I supplenti brevi o con contratto al 30 giugno / 31 augusto hanno diritto ai permessi 104?
Sì. Il diritto ai permessi della Legge 104/1992 è garantito a tutto il personale della scuola a prescindere dalla tipologia di contratto. I lavoratori con contratto a tempo determinato (annuale, temporaneo fino al termine delle attività didattiche o supplenti brevi) fruiscono dei permessi con le medesime modalità previste per il personale di ruolo.
La scuola può rifiutare la concessione del permesso 104?
No. La fruizione dei permessi 104 costituisce un diritto soggettivo del lavoratore tutelato dalla legge. Il Dirigente Scolastico non ha un potere discrezionale di diniego. Tuttavia, il dirigente ha il compito di verificare la correttezza formale della documentazione prodotta e di concordare con il dipendente una congrua programmazione delle assenze per organizzare al meglio le sostituzioni e il servizio.
Cosa succede se un permesso programmato non viene utilizzato nel mese?
I permessi della Legge 104 devono essere fruiti ed esauriti entro il mese di riferimento. Qualora un giorno di permesso non venga utilizzato entro la fine del mese solare, esso decade e non può in alcun modo essere recuperato o sommato ai permessi del mese successivo.
È possibile assistere più familiari disabili e raddoppiare i permessi?
Sì. Il lavoratore può cumulare i permessi per l'assistenza a più familiari con disabilità grave (art. 3 c. 3), a condizione che il secondo familiare sia il coniuge, un parente/affine entro il 1° grado o entro il 2° grado se i genitori/coniuge hanno compiuto 65 anni o sono affetti da patologie invalidanti. In questo caso spettano 3 giorni al mese per ciascun familiare assistito.




