I permessi retribuiti stabiliti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 rappresentano un diritto fondamentale per i lavoratori della scuola con disabilità o con familiari a carico che richiedono assistenza continuativa. Docenti, educatori e personale ATA — sia con contratto a tempo indeterminato sia con supplenza a tempo determinato — possono fruire di 3 giorni di permesso al mese retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, secondo regole precise definite dalla legge, dal CCNL di comparto e dalle circolari applicative dell'INPS e della Funzione Pubblica.
In questa guida analizziamo nel dettaglio quali requisiti occorrono per accedere ai benefici, come si differenzia la fruizione tra personale docente e personale ATA, quali modifiche ha introdotto il Decreto Legislativo n. 105/2022 e la procedura operativa per inoltrare correttamente la domanda alla segreteria della propria istituzione scolastica.
A chi spettano i permessi della Legge 104
- Lavoratori con disabilità grave: i dipendenti ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992;
- Lavoratori caregiver: i dipendenti che assistono un familiare con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 104/1992).
- Coniuge, parte dell'unione civile o convivente di fatto (ex Legge 76/2016);
- Parenti o affini entro il 2° grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni, nipoti in linea retta, suoceri, generi, nuore, cognati);
- Parenti o affini entro il 3° grado (zii, nipoti in linea collaterale, pronipoti), ma solo a condizione che i genitori o il coniuge/convivente della persona da assistere abbiano compiuto 65 anni di età, siano essi stessi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, oppure siano deceduti o mancanti.
La condizione imprescindibile per la fruizione è che il verbale rilasciato dalla Commissione Medica Asl/INPS riporti l'accertamento dell'handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3. L'invalidità civile generica o l'handicap non grave (art. 3, comma 1) non danno diritto ai 3 giorni di permesso retribuito mensile.
Novità normative: l'eliminazione del referente unico
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, è stato rimosso il principio del "referente unico dell'assistenza", che in passato impediva a più di un dipendente di fruire dei permessi per assistere lo stesso familiare disabile.
Attualmente, più soggetti aventi diritto (ad esempio due figli dipendenti pubblici o privati) possono alternarsi nella fruizione dei 3 giorni di permesso mensili per l'assistenza al medesimo genitore disabile grave. Resta tuttavia fermo il limite complessivo di 3 giorni di permesso al mese per ciascun soggetto disabile assistito, da dividere tra gli aventi diritto in base alle rispettive richieste e comunicazioni inviate ai datori di lavoro.
Fruizione a giorni e ad ore: differenze tra Docenti e ATA
La modalità con cui i permessi ex art. 33 della Legge 104/92 vengono fruiti differisce in modo significativo a seconda del profilo professionale del lavoratore interno alla scuola.
1. Personale ATA
Come previsto dall'articolo 35 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario può fruire dei 3 giorni di permesso mensile sia a giornate intere sia a frazione di ora.
- Se fruiti ad ore, il limite massimo mensile è fissato in 18 ore complessive (calcolate su un orario di lavoro standard di 36 ore settimanali).
- La ripartizione oraria consente al personale ATA di assentarsi per frazioni di giornata (ad esempio per accompagnare il familiare a visite mediche di breve durata) senza consumare l'intera giornata lavorativa.
2. Personale Docente ed Educativo
Per i docenti di ogni ordine e grado, la norma contrattuale di riferimento e l'organizzazione della didattica prevedono l'utilizzo dei permessi di norma a giornate intere (3 giorni al mese). La frazionabilità ad ore non è prevista contrattualmente allo stesso modo del personale ATA, poiché la prestazione docente è legata alla scansione delle ore di lezione in classe e alla continuità didattica.
Gestione dei permessi nel rapporto di lavoro a tempo determinato e nel part-time
I permessi della Legge 104 spettano interamente anche ai lavoratori della scuola con contratto a tempo determinato (supplenze annuali fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, e supplenze brevi), senza alcuna decurtazione proporzionale rispetto alla durata del contratto, purché il rapporto di lavoro sia in essere nel mese di riferimento.
In caso di regime di lavoro a tempo parziale (part-time).
- Part-time orizzontale: il dipendente lavora tutti i giorni lavorativi con orario ridotto. Il diritto ai 3 giorni di permesso mensili resta inalterato e intero.
- Part-time verticale o misto: se l'attività lavorativa è svolta soltanto in alcuni giorni della settimana o del mese, i giorni di permesso vengono riproporzionati secondo le formule ufficiali fornite dall'INPS (Circolare n. 39/2023), qualora il numero di giornate lavorative mensili sia inferiore al 50% di quello ordinario.
Tabella di sintesi: permessi Legge 104 nella Scuola
| Profilo Professionale | Monte Giorni / Ore | Modalità di Fruizione | Documento Principale |
|---|---|---|---|
| Docenti (Ruolo / Precari) | 3 giorni al mese | Intera giornata lavorativa | Verbale ASL/INPS (art. 3, c. 3) + Istanza al DS |
| Personale ATA (Ruolo / Precari) | 3 giorni oppure max 18 ore/mese | A giornate o frazionato ad ore | Verbale ASL/INPS (art. 3, c. 3) + Istanza al DS |
| Lavoratore disabile grave | 3 giorni/mese oppure 2 ore al giorno | A giornate o su orario giornaliero | Verbale personale art. 3, c. 3 |
Procedura per presentare la domanda alla scuola
Per poter fruire dei permessi della Legge 104/1992, il dipendente non deve attendere l'insorgere dell'esigenza, ma deve prima presentare formale istanza di riconoscimento della titolarità del diritto al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità o di servizio.
- Raccolta della documentazione: copia del verbale della Commissione Medica attestante l'handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3);
- Compilazione dell'istanza: il modello di richiesta indirizzato al Dirigente Scolastico deve contenere:
- I dati anagrafici del lavoratore e del familiare assistito;
- Il grado di parentela o affinità;
- La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesta che il familiare non è ricoverato a tempo pieno presso strutture specializzate (salvo i casi previsti da eccezioni sanitarie e visite differite);
- La dichiarazione della sussistenza dei requisiti di legge e l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dello stato di fatto o di diritto;
- Inoltro al protocollo: invio dell'istanza alla segreteria scolastica via PEC o tramite la piattaforma di gestione documentale dell'istituto;
- Emanazione del decreto dirigenziale: la scuola protocolla gli atti e il Dirigente Scolastico emette formale provvedimento di autorizzazione alla fruizione dei permessi.
Programmazione dei permessi e organizzazione del servizio
Una volta ottenuto il decreto di autorizzazione dal Dirigente Scolastico, il dipendente ha il diritto di fruire dei 3 giorni mensili. Per contemperare il diritto alla tutela della salute e dell'assistenza con le esigenze organizzative della scuola (garanzia della continuità didattica e vigilanza sulle classi), il Ministero e la Funzione Pubblica (Circolare n. 13/2010) indicano che la fruizione deve essere comunicata tramite un piano di programmazione mensile.
Salvo casi di improvvisa ed inderogabile urgenza — che dovranno essere tempestivamente giustificati dal lavoratore — la domanda di fruizione delle singole giornate o ore di permesso va inoltrata alla segreteria con un congruo preavviso (di norma fissato dalla contrattazione d'istituto in 3-5 giorni antecedenti la fruizione), permettendo così al Dirigente e allo staff di presidenza di predisporre le necessarie sostituzioni con i docenti a disposizione o le modifiche dei turni ATA.
Domande Frequenti (FAQ)
I permessi della Legge 104 riducono le ferie o la tredicesima?
No. I permessi fruiti ai sensi dell'articolo 33 della Legge 104/1992 sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa. Non comportano alcuna riduzione delle ferie spettanti, della tredicesima mensilità, né incidono sul calcolo dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera.
Cosa si intende per "ricovero a tempo pieno" che impedisce il beneficio?
Il ricovero a tempo pieno è la permanenza del familiare con disabilità presso strutture sanitarie o di assistenza, pubbliche o private, che assicurano assistenza medica e infermieristica continuativa nell'arco delle 24 ore. Non interrompono la possibilità di fruire dei permessi i ricoveri a tempo pieno finalizzati a visite, le interruzioni per terapie esterne o i casi in cui i sanitari della struttura richiedano esplicitamente la presenza del caregiver per l'assistenza.
Un docente precario con contratto fino al 30 giugno ha gli stessi diritti di un docente di ruolo?
Sì. La legge applica la disciplina dei permessi retribuiti per assistenza a disabili gravi a tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, a prescindere dal tipo di contratto (tempo determinato o indeterminato). Il docente precario ha diritto all'intero monte di 3 giorni mensili per ciascun mese di vigenza del contratto di lavoro.
È possibile fruire dei permessi 104 durante gli esami di Stato o gli scrutini?
Il diritto alla fruizione dei permessi 104 è garantito dalla legge ed è prevalente su esigenze ordinarie. Tuttavia, in coincidenza con adempimenti indifferibili come gli scrutini finali o le prove degli esami di Stato, il dipendente è chiamato ad accordare, ove possibile e salve urgenze sanitarie del familiare, la programmazione dei permessi in modo da non pregiudicare le operazioni collegiali essenziali della scuola.




