Gestire le assenze per ferie e permessi all'interno delle istituzioni scolastiche richiede una conoscenza precisa delle regole stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca. Questa guida pratica illustra nel dettaglio a quanti giorni di riposo e permesso hanno diritto i docenti e il personale ATA, quali differenze sussistono tra personale di ruolo e precari, e in che modo devono essere inoltrate le richieste alle segreterie scolastiche.
Quanti giorni di ferie spettano a docenti e ATA
Il calcolo dei giorni di ferie accumulati in un anno scolastico dipende fondamentalmente dall'anzianità di servizio e dall'articolazione dell'orario di lavoro settimanale (su 5 o 6 giorni lavorativi).
- Nei primi tre anni di servizio: spettano 30 giorni lavorativi di ferie all'anno in caso di settimana lavorativa articolata su 6 giorni, che diventano 26 giorni per chi lavora su 5 giorni (settimana corta).
- Dal quarto anno di servizio in poi: il monte ferie sale a 32 giorni lavorativi all'anno con orario su 6 giorni, oppure a 28 giorni lavorativi in caso di settimana articolata su 5 giorni. Ai fini dell'anzianità si valutano sia i servizi di ruolo sia i periodi di supplenza con iscrizione al sistema di previdenza.
- Festività soppresse: a tutti i dipendenti spettano inoltre 4 giorni di riposo compensativo ex legge 937/1977 per le festività infrasettimanali soppresse, da fruire all'interno dell'anno scolastico di maturazione.
Modalità di fruizione per i docenti
- I docenti devono fruire delle ferie prioritariamente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, pause intermedie e periodo estivo dal termine delle lezioni fino al 31 agosto, salvi gli impegni per gli esami di Stato o le attività collegiali programmate).
- Durante lo svolgimento delle lezioni, i docenti possono fruire di un massimo di 6 giorni di ferie all'anno, a condizione che vi sia la possibilità di sostituire il docente assente con altro personale dell'istituto a costo zero per l'amministrazione (utilizzando ore a disposizione, compresenze o recuperi). Questi 6 giorni possono anche essere fruiti in alternativa ai permessi per motivi personali e familiari.
Modalità di fruizione per il personale ATA
Il personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e DSGA) può pianificare la fruizione delle ferie durante l'intero arco dell'anno scolastico, previo accordo con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e approvazione del Dirigente Scolastico. Le ferie devono essere organizzate in modo da garantire la continuativa funzionalità dei servizi della scuola e, di norma, una quota non inferiore a due settimane continuative deve essere fruita nei mesi estivi.
I permessi retribuiti: motivi personali, studio e Legge 104
Oltre alle ferie, il CCNL e la normativa nazionale riconoscono diversi diritti d'assenza giustificata con mantenimento della retribuzione.
- Motivi personali o familiari: 3 giorni all'anno scolastico. Per i docenti di ruolo e, sulla base delle disposizioni del CCNL 2019-2021, anche per i supplenti con contratto annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), questi giorni sono interamente retribuiti e documentabili anche tramite autocertificazione.
- Matrimonio: 15 giorni consecutivi di congedo straordinario retribuito fruibili da una settimana prima a due mesi dopo il giorno delle nozze.
- Lutto: 3 giorni per evento in caso di decesso del coniuge, di parenti entro il secondo grado o di affini di primo grado, oppure del convivente di fatto.
- Esami e concorsi: fino a 8 giorni complessivi all'anno, inclusi i giorni eventualmente necessari per il viaggio.
- Legge 104/1992: 3 giorni al mese retribuiti per l'assistenza a un familiare con disabilità grave o per il lavoratore con disabilità. Il personale ATA ha la possibilità di fruire di tali permessi anche in modalità oraria (fino a 18 ore mensili).
- Diritto allo studio (150 ore): permessi straordinari fino a un massimo di 150 ore annue per la frequenza di corsi universitari o di specializzazione riconosciuti, concessi sulla base di specifici bandi regionali pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali.
Permessi brevi e uscite anticipate da recuperare
In caso di esigenze personali estemporanee di breve durata.
- Non possono superare la durata di 2 ore al giorno.
- Per i docenti, il limite massimo annuo corrisponde al totale delle ore di insegnamento settimanale (es. 18 ore per la secondaria, 22 o 24 ore per l'infanzia e la primaria). Per il personale ATA il limite massimo è di 36 ore annue.
- Le ore fruite devono essere interamente recuperate entro i due mesi successivi, secondo le esigenze operative della scuola predisposte dal Dirigente Scolastico o dal DSGA. Se il recupero non avviene per cause imputabili al dipendente, la segreteria effettua la trattenuta sullo stipendio.
Sintesi della disciplina di ferie e permessi
La tabella seguente riassume i principali istituti contrattuali relativi ad assenze, permessi e ferie per il personale scolastico.
| Istituto contrattuale | Spettanza annua | Retribuzione | Giustificazione richiesta |
|---|---|---|---|
| Ferie (fino a 3 anni di servizio) | 30 giorni (su 6 gg) / 26 giorni (su 5 gg) | 100% retribuito | Pianificazione o domanda preventiva |
| Ferie (oltre 3 anni di servizio) | 32 giorni (su 6 gg) / 28 giorni (su 5 gg) | 100% retribuito | Pianificazione o domanda preventiva |
| Motivi personali o familiari | 3 giorni all'anno | 100% retribuito | Autocertificazione o idonea documentazione |
| Permesso per Lutto | 3 giorni per ciascun evento | 100% retribuito | Certificato di morte o autocertificazione |
| Congedo per Matrimonio | 15 giorni consecutivi | 100% retribuito | Certificato o pubblicazione di matrimonio |
| Permessi Legge 104/1992 | 3 giorni al mese (o 18 ore ATA) | 100% retribuito | Verbale di invalidità e referente unico |
| Permessi brevi a recupero | Max 2 ore/die (limite annuo d'orario) | Retribuito se recuperato | Richiesta scritta motivata |
Come presentare la domanda di permesso o ferie
La presentazione delle istanze segue ormai una procedura completamente digitalizzata all'interno di ciascun istituto scolastico. Non sono più previsti moduli cartacei, salvo situazioni contingenti di emergenza tecnica.
- Accesso al portale del registro elettronico o alla piattaforma di segreteria digitale in uso presso la propria scuola.
- Selezione della voce «Gestione Assenze» o «Richiesta Permessi/Ferie» e inserimento della tipologia esatta di permesso desiderata.
- Indicazione precisa della data d'inizio e di fine dell'assenza e, ove richiesto, allegato della documentazione giustificativa (es. certificazioni medico-sanitarie, attestati di partecipazione a concorsi o autodichiarazioni firmate).
- Invio della richiesta con congruo preavviso (generalmente almeno 3-5 giorni prima per permessi programmabili e ferie, salvo improvvisi e comprovati motivi di forza maggiore).
- Verifica dell'esito della richiesta tramite la notifica di approvazione emessa dal Dirigente Scolastico.
Esempi pratici di fruizione
Esempio 1: Docente con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno.
Un docente con contratto annuale che deve assentarsi per un rogito notarile o un impegno familiare improrogabile può richiedere un giorno di permesso per motivi personali o familiari presentando un'autocertificazione. L'assenza è interamente retribuita e non comporta decurtazioni sullo stipendio né sul calcolo del punteggio di servizio.
Esempio 2: Assistente Amministrativo di ruolo su settimana corta.
L'assistente amministrativo che lavora dal lunedì al venerdì accumula 28 giorni di ferie annui (se ha più di tre anni di servizio). Se intende richiedere una settimana intera di ferie a luglio, verranno scalati 5 giorni dal proprio monte ferie (dal lunedì al venerdì), rimanendo escluso il sabato che è giornata non lavorativa nel modello organizzativo a 5 giorni.
Domande frequenti (FAQ)
1. I supplenti brevi e saltuari hanno diritto ai 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali?
No, i 3 giorni di permesso interamente retribuito per motivi personali spettano al personale di ruolo e ai supplenti con incarico al 30 giugno o al 31 agosto. I supplenti brevi possono fruire di permessi non retribuiti per motivi personali fino a un massimo di 6 giorni complessivi nell'anno scolastico, che interrompono la maturazione del punteggio e dell'anzianità.
2. I giorni di permesso della Legge 104 riducono le ferie o la tredicesima mensilità?
No, per espressa previsione di legge e di orientamento giurisprudenziale, i permessi fruiti ai sensi della Legge 104/1992 sono interamente equiparati al servizio attivo e non comportano alcuna riduzione delle ferie maturate né della tredicesima mensilità.
3. Cosa succede alle ferie non godute dai docenti precari?
Per i supplenti fino al 30 giugno o 31 agosto, il pagamento sostitutivo delle ferie non godute avviene unicamente per la differenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni in cui il docente avrebbe potuto fruirne durante i periodi di sospensione delle lezioni (es. vacanze di Natale, Pasqua e sospensioni didattiche previste dal calendario regionale). Se i giorni di sospensione didattica nell'anno sono pari o superiori alle ferie maturate, non spetta alcun rimborso economico.
4. È possibile revocare o modificare una richiesta di ferie già autorizzata?
Sì, il dipendente può richiedere la revoca delle ferie inoltrando una comunicazione scritta alla segreteria prima dell'inizio delle stesse. Allo stesso modo, per eccezionali ed motivate esigenze di servizio, il Dirigente Scolastico può disporre la revoca o l'interruzione delle ferie già concesse, con diritto per il lavoratore al rimborso delle eventuali spese documentate di viaggio e soggiorno.
Per ulteriori approfondimenti sui testi normativi consolidati è possibile consultare il portale istituzionale di Normattiva o la sezione dedicata agli atti e Decreti sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito (mim.gov.it).




