Con l'avvio del nuovo anno scolastico 2026/2027, la gestione della sicurezza degli alunni al termine delle lezioni torna a essere una priorità assoluta per le segreterie e per le famiglie. In queste ore, molti istituti comprensivi e scuole secondarie di primo grado stanno definendo i termini per la presentazione della documentazione necessaria a garantire l'uscita in sicurezza dei minori. Si tratta di un passaggio fondamentale per l'organizzazione dei servizi scolastici, dai trasporti alle attività pomeridiane, che richiede la massima attenzione da parte dei genitori già in questa prima settimana di settembre.
La questione non è puramente burocratica: in assenza di una formale autorizzazione firmata da entrambi i genitori, il personale scolastico non può permettere agli studenti di lasciare l'edificio da soli o in compagnia di persone non autorizzate. Questo obbligo deriva dalla necessità di tutelare i minori e, contemporaneamente, di sollevare l'amministrazione scolastica dalla responsabilità civile e penale una volta che l'alunno ha varcato il cancello d'uscita. La vigilanza è infatti un dovere stringente per l'istituzione finché il minore si trova sotto la sua custodia.
Le scadenze di settembre: il caso dell'IC Foscolo
Prendendo come riferimento le procedure adottate da diversi istituti sul territorio nazionale, come l'Istituto Comprensivo Foscolo di Cagliari, le tempistiche per mettersi in regola sono definite dai singoli regolamenti interni per garantire un avvio ordinato delle lezioni. È fondamentale che i genitori consultino immediatamente l'albo online o la sezione comunicazioni del sito web della propria scuola di appartenenza, poiché molte istituzioni scolastiche richiedono il completamento delle procedure entro i primi giorni di scuola. L'obiettivo è far sì che, entro il passaggio all'orario definitivo, tutti gli elenchi siano aggiornati e i docenti dell'ultima ora sappiano con certezza chi può uscire autonomamente e chi deve attendere un adulto.
La scelta di autorizzare l'uscita autonoma richiede una valutazione attenta da parte dei genitori: non si tratta solo di un adempimento formale, ma di un riconoscimento della maturità del minore e della sua capacità di orientarsi nel contesto urbano. Le scuole integrano queste procedure nei propri regolamenti di istituto, definendo spesso anche i criteri relativi alla sicurezza dei percorsi adiacenti all'edificio scolastico.
La normativa: perché serve l'autorizzazione?
Il quadro normativo che regola questa materia è la Legge 172 del 4 dicembre 2017, che ha introdotto l'articolo 19-bis riguardante l'uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici. Questa norma ha chiarito i confini della responsabilità dei dirigenti e del personale docente, permettendo di bilanciare le esigenze di autonomia dei ragazzi con i doveri di sorveglianza della scuola.
In sintesi, la legge prevede che:
- I genitori (o i tutori) possono autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni, valutando il grado di maturità del figlio.
- L'autorizzazione deve essere rilasciata in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto del percorso scuola-casa, inclusa la pericolosità delle strade interessate.
- L'autorizzazione è valida per l'intero anno scolastico, salvo revoca, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza al di fuori del perimetro scolastico.
Senza questo documento, la scuola ha l'obbligo giuridico di trattenere il minore finché non viene prelevato da un genitore o da un soggetto delegato. In caso di ritardi prolungati e impossibilità di contattare la famiglia, l'istituzione scolastica è tenuta ad attivare i protocolli di sicurezza previsti, che possono includere l'affidamento temporaneo del minore alle autorità competenti.
Differenza tra uscita autonoma e delega al ritiro
È bene non confondere i due strumenti, che rispondono a esigenze diverse e richiedono moduli differenti:
| Documento | A chi è rivolto | Effetto giuridico |
|---|---|---|
| Autorizzazione Uscita Autonoma | Studenti della secondaria di I grado (medie) che hanno raggiunto un'adeguata maturità. | L'alunno lascia la scuola da solo. La responsabilità passa ai genitori dal momento in cui il minore esce dall'edificio. |
| Delega al Ritiro | Studenti di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, medie). | L'alunno viene consegnato a un adulto maggiorenne diverso dai genitori (nonni, baby-sitter, altri familiari). |
Per la delega, è obbligatorio allegare la fotocopia del documento di identità sia del delegante sia del delegato. Le scuole non possono accettare deleghe telefoniche o comunicazioni verbali estemporanee, poiché la certezza dell'identità di chi ritira il minore è un requisito essenziale per la sicurezza dello studente.
Cosa fare per regolarizzare la posizione
Se non si è ancora provveduto a presentare la documentazione per l'anno scolastico 2026/2027, ecco i passi da compiere:
- Scaricare la modulistica ufficiale: I file sono reperibili nell'area "Famiglie" o "Modulistica" del sito istituzionale della propria scuola (ad esempio, sul portale IC Foscolo Cagliari).
- Sottoscrizione congiunta: Salvo casi di affido esclusivo o altre situazioni giuridiche documentate, il modulo deve essere firmato da entrambi i genitori, in conformità con le norme sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
- Allegare i documenti: La validità dell'atto è subordinata alla presentazione di una copia leggibile dei documenti d'identità dei firmatari e, nel caso della delega, dei delegati.
- Trasmissione alla segreteria: La consegna deve avvenire secondo le modalità indicate dalla scuola (invio tramite registro elettronico, posta elettronica certificata o consegna fisica agli uffici di segreteria negli orari di sportello).
In assenza di questi adempimenti, la scuola applicherà rigorosamente il regime di vigilanza: l'alunno non potrà lasciare l'edificio in autonomia e dovrà attendere il genitore, con conseguenti disagi organizzativi sia per la famiglia che per il personale scolastico incaricato della sorveglianza fino al termine delle attività.




