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Permessi Legge 104 a scuola: guida a requisiti e domanda

10 settembre 2026 di Vincenzo Schirripa

I docenti e il personale ATA con disabilità grave o che prestano assistenza a un familiare con disabilità hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito al mese. Questa tutela, regolata dall'articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e integrata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca, spetta sia al personale di ruolo sia ai supplenti con contratto a tempo determinato.

In questa guida completa analizziamo punto per punto a chi spettano le agevolazioni, quali sono le regole per la pianificazione delle assenze, come funziona la fruizione oraria per il personale ATA e quali documenti trasmettere alla segreteria dell'istituto scolastico.

A chi spettano i permessi della Legge 104 nel comparto scuola

Il diritto a fruire dei permessi mensili retribuiti si articola in due grandi categorie:

Tra i familiari assistibili rientrano:

Superamento del referente unico: a seguito del Decreto Legislativo n. 105/2022, è stato abolito il principio del referente unico per l'assistenza allo stesso familiare disabile. Oggi più soggetti aventi diritto (ad esempio due fratelli lavoratori) possono richiedere i permessi per assistere lo stesso genitore con disabilità, fermo restando il limite complessivo di 3 giorni mensili a beneficio dell'assistito, che possono essere ripartiti alternativamente tra i richiedenti.

Quanti giorni spettano e come si utilizzano

La regola generale prevede 3 giorni di permesso al mese interamente retribuiti. I giorni sono coperti da contribuzione figurativa e non comportano alcuna decurtazione dello stipendio base né dell'anzianità di servizio.

I permessi presentano precise caratteristiche di utilizzo:

Fruizione oraria: differenze tra docenti e personale ATA

Una delle distinzioni fondamentali all'interno della scuola riguarda la possibilità di frazionare i permessi in ore lavorative anziché a giornate intere:

Personale ATA

Il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca consente al personale ATA di fruire dei 3 giorni di permesso mensile anche in frazione oraria, fino a un limite massimo di 18 ore mensili (calcolate su un orario settimanale ordinario di 36 ore). La scelta tra la modalità a giorni o a ore è rimessa al dipendente, che deve comunicarla secondo la pianificazione concordata con la scuola.

Personale docente ed educativo

Per i docenti la norma contrattuale e le circolari applicative prevedono la fruizione dei permessi esclusivamente a giornate intere. L'insegnante che si assenta per l'assistenza al familiare usufruisce quindi dell'intera giornata di servizio, indipendentemente dal numero di ore di lezione previste nell'orario scolastico di quel giorno.

Come presentare la domanda alla scuola

La richiesta per il riconoscimento dei permessi Legge 104 deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell'istituto in cui si presta servizio (o della scuola polo/capofila in caso di assegnazione su più sedi). La procedura si articola in due passaggi distinti:

  1. Istanza di riconoscimento del beneficio (una tantum o annuale): il lavoratore presenta una domanda scritta allegando:
    • il verbale della Commissione medica integrata ASL/INPS attestante l'handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/1992);
    • autocertificazione attestante il grado di parentela o affinità con l'assistito (o lo stato di coniugio/convivenza);
    • dichiarazione di responsabilità che attesti l'effettiva assistenza prestata e l'eventuale assenza di altri familiari che fruiscano dei medesimi giorni negli stessi turni.
  2. Comunicazione della programmazione mensile delle assenze: una volta che il Dirigente Scolastico ha emanato il decreto formale di accoglimento dell'istanza, il lavoratore è tenuto a comunicare le date di fruizione dei giorni di permesso con un piano preventivo.

Programmazione e preavviso: le regole della scuola

Per garantire la continuità didattica e consentire alla segreteria di organizzare le sostituzioni o le rimodulazioni del servizio, il dipendente deve comunicare i giorni di assenza con un congruo preavviso, di norma all'inizio del mese o con almeno qualche giorno di anticipo rispetto alla data di fruizione.

Qualora insorgano comprovate necessità urgenti e imprevedibili legate allo stato di salute del familiare disabile, la comunicazione preventiva può essere derogata, dandone tempestivo avviso al Dirigente o all'ufficio di presidenza prima dell'inizio del turno di servizio.

Riepilogo: permessi Legge 104 a scuola a confronto

La tabella seguente riassume le principali caratteristiche dei permessi in base alla figura e alla condizione del dipendente scolastico:

Categoria / Ruolo Misura del permesso Modalità di fruizione Documentazione richiesta
Docente con disabilità grave (art. 33, c. 6) 3 giorni al mese oppure 2 ore al giorno (1 ora se orario < 6h) Giornaliera o oraria Verbale di handicap grave art. 3 c. 3 rilasciato da ASL/INPS
Docente che assiste un familiare (art. 33, c. 3) 3 giorni al mese Esclusivamente a giornate intere Verbale ASL/INPS dell'assistito + autocertificazione parentela e assistenza
Personale ATA con disabilità grave (art. 33, c. 6) 3 giorni al mese oppure 2 ore al giorno Giornaliera o oraria Verbale di handicap grave art. 3 c. 3 rilasciato da ASL/INPS
Personale ATA che assiste un familiare (art. 33, c. 3) 3 giorni al mese (fino a 18 ore mensili) A giorni interi oppure a ore (max 18h/mese) Verbale ASL/INPS dell'assistito + autocertificazione parentela e assistenza
Personale supplente (TD) 3 giorni al mese (in base ai mesi di contratto) A giorni (docenti) / A giorni o a ore (ATA) Stessa documentazione prevista per il personale di ruolo

Esempi pratici di fruizione

Per comprendere meglio l'applicazione pratica, vediamo tre situazioni frequenti nelle scuole:

Domande frequenti sui permessi Legge 104 a scuola

1. I permessi Legge 104 riducono le ferie, la tredicesima o l'anzianità di servizio?

No. I tre giorni di permesso mensile sono pienamente retribuiti, sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici e non comportano alcuna decurtazione su ferie, festività soppresse, tredicesima mensilità o punteggio di servizio utile per le graduatorie (GPS, graduatorie interne di istituto, mobilità).

2. I permessi spettano anche ai docenti e agli ATA con supplenza breve?

Sì. La tutela si applica a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro. Il personale con supplenza temporanea o breve ha diritto ai permessi mensili riproporzionati alla durata del contratto stipulato con la scuola per il mese di riferimento.

3. Il Dirigente Scolastico può rifiutare la richiesta di permesso?

Il Dirigente Scolastico non ha un potere discrezionale di diniego del diritto garantito dalla Legge 104 se la documentazione sanitaria e anagrafica è valida e completa. Il Dirigente è tuttavia tenuto a verificare la regolarità della documentazione e a richiedere il rispetto dei tempi di preavviso e della programmazione mensile per assicurare l'erogazione del servizio scolastico.

4. È possibile richiedere i permessi durante i periodi di esami di Stato o scrutini?

I permessi possono essere fruiti anche durante lo svolgimento di esami o scrutini qualora vi sia una reale e indifferibile esigenza di assistenza. Tuttavia, trattandosi di doveri d'ufficio e attività collegiali inderogabili, è prassi consolidata concordare le assenze con congruo anticipo per consentire la nomina tempestiva di un eventuale sostituto.

Tags: Ata docenti normativa
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