I docenti e il personale ATA con disabilità grave o che prestano assistenza a un familiare con disabilità hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito al mese. Questa tutela, regolata dall'articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e integrata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca, spetta sia al personale di ruolo sia ai supplenti con contratto a tempo determinato.
In questa guida completa analizziamo punto per punto a chi spettano le agevolazioni, quali sono le regole per la pianificazione delle assenze, come funziona la fruizione oraria per il personale ATA e quali documenti trasmettere alla segreteria dell'istituto scolastico.
A chi spettano i permessi della Legge 104 nel comparto scuola
Il diritto a fruire dei permessi mensili retribuiti si articola in due grandi categorie:
- Lavoratore con disabilità grave (art. 33, comma 6): il docente o il dipendente ATA a cui è stata riconosciuta una disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3 della Legge 104/1992) può scegliere tra la fruizione di 3 giorni di permesso al mese oppure di 2 ore di permesso giornaliero retribuito (1 ora al giorno se l'orario lavorativo giornaliero è inferiore a 6 ore).
- Lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave (art. 33, comma 3): il dipendente che assiste un parente o affine entro il secondo grado (o entro il terzo grado in presenza di specifiche condizioni previste dalla legge) in situazione di gravità ha diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito.
Tra i familiari assistibili rientrano:
- il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente di fatto;
- i genitori;
- i figli (con regole specifiche se minori di 3 anni o tra i 3 e i 12 anni);
- fratelli e sorelle;
- nonni, nipoti (figli dei figli), suoceri, generi, nuore e cognati (entro il 2° grado);
- parenti o affini di terzo grado (es. zii o nipoti figli di fratelli), ma solo qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i 65 anni di età, siano anch'essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente oppure siano deceduti o mancanti.
Superamento del referente unico: a seguito del Decreto Legislativo n. 105/2022, è stato abolito il principio del referente unico per l'assistenza allo stesso familiare disabile. Oggi più soggetti aventi diritto (ad esempio due fratelli lavoratori) possono richiedere i permessi per assistere lo stesso genitore con disabilità, fermo restando il limite complessivo di 3 giorni mensili a beneficio dell'assistito, che possono essere ripartiti alternativamente tra i richiedenti.
Quanti giorni spettano e come si utilizzano
La regola generale prevede 3 giorni di permesso al mese interamente retribuiti. I giorni sono coperti da contribuzione figurativa e non comportano alcuna decurtazione dello stipendio base né dell'anzianità di servizio.
I permessi presentano precise caratteristiche di utilizzo:
- Non sono cumulabili tra mesi diversi: i giorni non utilizzati nel corso del mese di riferimento decadono e non possono essere recuperati nei mesi successivi.
- Continuità o frazionamento: i 3 giorni possono essere fruiti in maniera continuativa oppure frazionata nell'arco del mese solare.
- Rapporto di lavoro a tempo parziale: se il lavoratore ha un contratto part-time orizzontale, i 3 giorni spettano per intero. In caso di part-time verticale o misto con prestazione lavorativa limitata ad alcune giornate o periodi, il numero di giorni di permesso viene riproporzionato in base alle giornate effettivamente lavorate nel mese.
Fruizione oraria: differenze tra docenti e personale ATA
Una delle distinzioni fondamentali all'interno della scuola riguarda la possibilità di frazionare i permessi in ore lavorative anziché a giornate intere:
Personale ATA
Il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca consente al personale ATA di fruire dei 3 giorni di permesso mensile anche in frazione oraria, fino a un limite massimo di 18 ore mensili (calcolate su un orario settimanale ordinario di 36 ore). La scelta tra la modalità a giorni o a ore è rimessa al dipendente, che deve comunicarla secondo la pianificazione concordata con la scuola.
Personale docente ed educativo
Per i docenti la norma contrattuale e le circolari applicative prevedono la fruizione dei permessi esclusivamente a giornate intere. L'insegnante che si assenta per l'assistenza al familiare usufruisce quindi dell'intera giornata di servizio, indipendentemente dal numero di ore di lezione previste nell'orario scolastico di quel giorno.
Come presentare la domanda alla scuola
La richiesta per il riconoscimento dei permessi Legge 104 deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell'istituto in cui si presta servizio (o della scuola polo/capofila in caso di assegnazione su più sedi). La procedura si articola in due passaggi distinti:
- Istanza di riconoscimento del beneficio (una tantum o annuale): il lavoratore presenta una domanda scritta allegando:
- il verbale della Commissione medica integrata ASL/INPS attestante l'handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/1992);
- autocertificazione attestante il grado di parentela o affinità con l'assistito (o lo stato di coniugio/convivenza);
- dichiarazione di responsabilità che attesti l'effettiva assistenza prestata e l'eventuale assenza di altri familiari che fruiscano dei medesimi giorni negli stessi turni.
- Comunicazione della programmazione mensile delle assenze: una volta che il Dirigente Scolastico ha emanato il decreto formale di accoglimento dell'istanza, il lavoratore è tenuto a comunicare le date di fruizione dei giorni di permesso con un piano preventivo.
Programmazione e preavviso: le regole della scuola
Per garantire la continuità didattica e consentire alla segreteria di organizzare le sostituzioni o le rimodulazioni del servizio, il dipendente deve comunicare i giorni di assenza con un congruo preavviso, di norma all'inizio del mese o con almeno qualche giorno di anticipo rispetto alla data di fruizione.
Qualora insorgano comprovate necessità urgenti e imprevedibili legate allo stato di salute del familiare disabile, la comunicazione preventiva può essere derogata, dandone tempestivo avviso al Dirigente o all'ufficio di presidenza prima dell'inizio del turno di servizio.
Riepilogo: permessi Legge 104 a scuola a confronto
La tabella seguente riassume le principali caratteristiche dei permessi in base alla figura e alla condizione del dipendente scolastico:
| Categoria / Ruolo | Misura del permesso | Modalità di fruizione | Documentazione richiesta |
|---|---|---|---|
| Docente con disabilità grave (art. 33, c. 6) | 3 giorni al mese oppure 2 ore al giorno (1 ora se orario < 6h) | Giornaliera o oraria | Verbale di handicap grave art. 3 c. 3 rilasciato da ASL/INPS |
| Docente che assiste un familiare (art. 33, c. 3) | 3 giorni al mese | Esclusivamente a giornate intere | Verbale ASL/INPS dell'assistito + autocertificazione parentela e assistenza |
| Personale ATA con disabilità grave (art. 33, c. 6) | 3 giorni al mese oppure 2 ore al giorno | Giornaliera o oraria | Verbale di handicap grave art. 3 c. 3 rilasciato da ASL/INPS |
| Personale ATA che assiste un familiare (art. 33, c. 3) | 3 giorni al mese (fino a 18 ore mensili) | A giorni interi oppure a ore (max 18h/mese) | Verbale ASL/INPS dell'assistito + autocertificazione parentela e assistenza |
| Personale supplente (TD) | 3 giorni al mese (in base ai mesi di contratto) | A giorni (docenti) / A giorni o a ore (ATA) | Stessa documentazione prevista per il personale di ruolo |
Esempi pratici di fruizione
Per comprendere meglio l'applicazione pratica, vediamo tre situazioni frequenti nelle scuole:
- Esempio 1: Docente a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno. Il docente supplente ha gli stessi diritti del personale di ruolo. Per ogni mese di servizio attivo (da settembre a giugno) ha diritto a richiedere i 3 giorni mensili. I giorni non fruiti a ottobre non possono essere sommati a novembre.
- Esempio 2: Collaboratore scolastico ATA che sceglie il frazionamento orario. Il collaboratore con orario a 36 ore settimanali può utilizzare le 18 ore a disposizione nel mese coprendo uscite anticipate o entrate posticipate (ad esempio 3 ore di permesso per 6 giorni nel corso del mese), garantendo sempre la preventiva comunicazione al DSGA.
- Esempio 3: Due docenti fratelli che assistono la madre con disabilità grave. I due fratelli possono fruire entrambi dei permessi, alternandosi. Ad esempio, nel mese di ottobre il primo docente può richiedere 2 giorni e il secondo docente 1 giorno, nel rispetto del tetto massimo complessivo di 3 giorni mensili di assistenza per lo stesso disabile.
Domande frequenti sui permessi Legge 104 a scuola
1. I permessi Legge 104 riducono le ferie, la tredicesima o l'anzianità di servizio?
No. I tre giorni di permesso mensile sono pienamente retribuiti, sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici e non comportano alcuna decurtazione su ferie, festività soppresse, tredicesima mensilità o punteggio di servizio utile per le graduatorie (GPS, graduatorie interne di istituto, mobilità).
2. I permessi spettano anche ai docenti e agli ATA con supplenza breve?
Sì. La tutela si applica a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro. Il personale con supplenza temporanea o breve ha diritto ai permessi mensili riproporzionati alla durata del contratto stipulato con la scuola per il mese di riferimento.
3. Il Dirigente Scolastico può rifiutare la richiesta di permesso?
Il Dirigente Scolastico non ha un potere discrezionale di diniego del diritto garantito dalla Legge 104 se la documentazione sanitaria e anagrafica è valida e completa. Il Dirigente è tuttavia tenuto a verificare la regolarità della documentazione e a richiedere il rispetto dei tempi di preavviso e della programmazione mensile per assicurare l'erogazione del servizio scolastico.
4. È possibile richiedere i permessi durante i periodi di esami di Stato o scrutini?
I permessi possono essere fruiti anche durante lo svolgimento di esami o scrutini qualora vi sia una reale e indifferibile esigenza di assistenza. Tuttavia, trattandosi di doveri d'ufficio e attività collegiali inderogabili, è prassi consolidata concordare le assenze con congruo anticipo per consentire la nomina tempestiva di un eventuale sostituto.




