L'avvio di ciascun anno scolastico porta con sé la formalizzazione dei decreti di esonero totale o parziale dal servizio per gli insegnanti individuati come tutor nei percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti. Gli Uffici scolastici territoriali stanno definendo i singoli provvedimenti, come evidenziato dal recente decreto emanato dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Brindisi per l'esonero totale del docente Valerio Almiento (in servizio presso l'I.I.S.S. "E. Majorana" di Brindisi), assegnato alle funzioni tutoriali presso l'Università degli Studi di Bari fino al 31 dicembre 2026. Si tratta di un meccanismo consolidato nel sistema nazionale d'istruzione, che norma il distacco o lo sgravio orario degli insegnanti di ruolo chiamati ad affiancare i tirocinanti e i futuri docenti negli atenei.
Comprendere il funzionamento dell'esonero per tutoraggio universitario è essenziale non soltanto per i docenti direttamente interessati, ma anche per le segreterie scolastiche e per i docenti precari, poiché l'assenza temporanea del titolare genera la disponibilità di spezzoni o cattedre da coprire con contratti di supplenza.
I riferimenti normativi dell'esonero e il ruolo dei tutor
La figura del docente utilizzato presso le università per lo svolgimento di compiti di tutoraggio e coordinamento del tirocinio affonda le sue radici nella legge 3 agosto 1998, n. 315 (articolo 1, comma 4) e nel Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 (articolo 11). Queste disposizioni consentono agli atenei di avvalersi di docenti della scuola secondaria e primaria in servizio attivo per supervisionare e coordinare le attività di tirocinio nell'ambito dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria e dei percorsi universitari abilitanti.
Il contingente complessivo del personale docente destinato ai compiti tutoriali viene fissato a livello interministeriale e ripartito tra i vari Uffici Scolastici Regionali (USR), che a loro volta assegnano le quote alle singole università autorizzate ad attivare i percorsi di formazione iniziale. I docenti selezionati svolgono il ruolo di tutor coordinatore o organizzatore, garantendo il raccordo tra le istituzioni scolastiche di accoglienza e la struttura universitaria.
La durata dell'esonero e le indicazioni ministeriali
I provvedimenti di collocamento in posizione di esonero totale o semiesonero rispondono a tempistiche stabilite dalle disposizioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dalle successive note operative regionali. Nello specifico, la nota ministeriale prot. 20354 del 5 agosto 2026 ha chiarito che, al fine di garantire la continuità e la conclusione delle attività di tirocinio per i percorsi di abilitazione in corso, il personale docente può essere collocato in esonero o semiesonero con termine fissato al 31 dicembre 2026.
I singoli Ambiti territoriali provvedono recependo gli elenchi inviati dagli USR di competenza ed emettendo i decreti individuali di conferma o nuova assegnazione, specificando l'ateneo di destinazione, la scuola di titolarità del docente e la decorrenza dell'incarico (di norma a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento).
Come cambia la gestione amministrativa e le supplenze
Il collocamento in esonero dal servizio in aula implica precise responsabilità per le istituzioni scolastiche e offre opportunità di incarico per il personale supplente:
- Gestione dello stato giuridico ed economico: La scuola di titolarità o di servizio del docente esonerato conserva la gestione complessiva della posizione stipendiale, delle comunicazioni di variazione di stato (come assenze, permessi e ferie) e dell'anzianità di servizio.
- Copertura delle cattedre lasciate scoperte: Quando un docente beneficia dell'esonero totale, la sua cattedra risulta priva di titolare per la durata del provvedimento. La scuola provvede alla sostituzione mediante l'attribuzione di una supplenza temporanea fino al termine dell'esonero (o fino al termine delle attività didattiche, a seconda della copertura finanziaria e del tipo di contratto previsto dalla normativa vigente).
- Gestioni in caso di semiesonero: Qualora l'esonero sia parziale, il docente continua a svolgere una parte delle ore di insegnamento presso la propria scuola, mentre il restante orario viene completato da un supplente o redistribuito secondo le regole sul conferimento delle ore eccedenti o delle supplenze brevi.
Cosa devono verificare le segreterie e i docenti
Per assicurare la regolarità della presa in servizio e la continuità didattica per gli studenti, la procedura segue alcuni passaggi operativi ben definiti:
- L'Ufficio Scolastico Territoriale emette il provvedimento formale di esonero e lo trasmette alla scuola di appartenenza, al docente interessato e all'università di accoglienza.
- La segreteria scolastica protocolla il decreto e aggiorna il fascicolo personale del docente sul sistema SIDI, modificando lo stato di servizio.
- La scuola avvia la ricerca del supplente scorrendo le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) o le graduatorie di istituto pertinenti, così da garantire la presenza in classe sin dai primi giorni di lezione.
Questa impostazione assicura da un lato l'operatività dei percorsi abilitanti e del tirocinio universitario con personale esperto proveniente dai ruoli della scuola statale, dall'altro la copertura regolare dei posti d'insegnamento privi di docente titolare.




