Con il ritorno tra i banchi ormai imminente per milioni di studenti italiani, la tutela dei dati personali all'interno delle mura scolastiche torna al centro dell'attenzione, in piena conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE 2016/679) e con il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. 101/2018). Per supportare presidi, docenti, famiglie e studenti, il Garante per la protezione dei dati personali mette a disposizione le indicazioni contenute nel vademecum "La scuola a prova di privacy", consultabile sul sito ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali (GPDP). Si tratta di una guida essenziale per evitare violazioni e garantire una convivenza serena, tanto offline quanto online.

Registro elettronico, voti ed esami: cosa si può pubblicare

I voti delle singole discipline e gli esiti degli scrutini non possono essere diffusi liberamente online. Il Garante chiarisce che la consultazione dei voti deve avvenire esclusivamente nell'area riservata del registro elettronico, accessibile solo al singolo studente e alla propria famiglia. La pubblicazione incontrollata sul web è vietata per evitare che i dati rimangano rintracciabili a tempo indeterminato, compromettendo la riservatezza dei minori.

Massima cautela è richiesta anche per i dati sensibili, come quelli relativi a disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). Le istituzioni scolastiche non possono in alcun modo diffondere queste informazioni tramite circolari, bacheche o sezioni del registro elettronico accessibili a soggetti non autorizzati. Numerosi provvedimenti dell'Autorità hanno sanzionato proprio la comunicazione impropria di dati legati all'inclusione scolastica.

Smartphone, registrazioni e le insidie delle chat di classe

L'uso di smartphone e tablet in classe è regolato dai singoli regolamenti d'istituto, in linea con la storica Nota MIUR 5274 del 2018 e con le più recenti circolari del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), come quella dell'11 luglio 2024 che ha disposto il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari anche a scopo didattico nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione. Al di là delle norme interne, vige il divieto assoluto per studenti e personale di diffondere immagini, video o registrazioni audio senza il preventivo consenso dei diretti interessati. Particolare attenzione deve essere prestata alla condivisione di contenuti sui social network o sui sistemi di messaggistica istantanea.

Questo aspetto tocca da vicino anche le registrazioni delle lezioni:

  • Studio personale: La registrazione è consentita esclusivamente per scopi personali di studio e nel rispetto dei regolamenti della scuola.
  • Strumenti compensativi: Restano sempre garantiti i diritti degli studenti con DSA che utilizzano la registrazione como misura di supporto allo studio.
  • Divieti: Non è mai permessa la videoregistrazione delle dinamiche di classe, né la diffusione dei file registrati.

A proposito di messaggistica, le chat di classe (come i gruppi WhatsApp di genitori o studenti) non costituiscono strumenti istituzionali della scuola. Ciononostante, chi vi partecipa resta soggetto alle leggi sulla privacy: è vietato condividere foto, video o informazioni personali di terzi senza consenso. Per le comunicazioni ufficiali, il Garante raccomanda di utilizzare unicamente canali dedicati come il registro elettronico.

Temi in classe, recite scolastiche e il fenomeno dello "sharenting"

Scrivere un tema sulla propria vita privata o familiare non costituisce una violazione della privacy. Gli insegnanti possono assegnare elaborati di questo tipo, ma sono chiamati a esercitare un forte senso di equilibrio, specialmente quando si trattano argomenti delicati. L'obiettivo deve essere sempre la tutela del minore, evitando che dettagli intimi vengano esposti pubblicamente davanti alla classe.

Per quanto riguarda i momenti di festa, come recite, saggi e gite, valgono regole precise:

  • I genitori possono liberamente scattare foto e registrare video per uso strettamente personale e familiare.
  • La condivisione di queste immagini sui social network richiede il consenso esplicito dei genitori degli altri minori eventualmente visibili nell'inquadratura.

Su questo punto, l'Autorità invita le famiglie alla massima prudenza contro lo sharenting (la condivisione costante di foto dei figli online), poiché ogni immagine pubblicata contribuisce a creare un'identità digitale del minore che sfugge al controllo dei genitori nel lungo periodo.

La novità dell'intelligenza artificiale e i rischi online

L'ingresso delle nuove tecnologie nella didattica introduce sfide inedite. L'uso di strumenti di intelligenza artificiale (IA) a supporto dell'apprendimento e dell'organizzazione è consentito, ma deve rispettare garanzie rigorose. In questo ambito, l'attenzione delle autorità è massima: con il provvedimento del 9 luglio 2025, il Garante ha sospeso in via cautelare l'utilizzo di sistemi di rilevazione delle emozioni negli ambienti scolastici (avviando un'istruttoria sul caso "Affectli"), evidenziando la necessità di valutare attentamente l'impatto di tali tecnologie sui minori prima di una loro eventuale diffusione. Più in generale, il trattamento dei dati personali di alunni e docenti deve sempre conformarsi ai principi di trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati sanciti dal GDPR.

Infine, sul fronte della sicurezza, la guida affronta i rischi legati al cyberbullismo, al sexting e al revenge porn. In presenza di comportamenti molesti o minacciosi online, la regola d'oro è non isolarsi: gli studenti devono segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia a docenti, dirigenti o famiglie per bloccare sul nascere potenziali pericoli.

Cosa fare adesso: indicazioni pratiche per l'avvio dell'anno

Per garantire un rientro a scuola sicuro sotto il profilo della protezione dei dati, le istituzioni scolastiche e le famiglie possono seguire questi passi pratici:

  • Per le scuole: Aggiornare i regolamenti interni includendo le linee guida sull'uso dei dispositivi personali e dei sistemi di intelligenza artificiale, e verificare che le informazioni sensibili (come i BES e i DSA) sul registro elettronico siano visibili solo ai docenti autorizzati.
  • Per le famiglie: Evitare la diffusione nelle chat di grupo di foto scattate durante eventi scolastici in cui siano presenti altri minori senza il consenso dei rispettivi genitori.