La ripartizione delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) e la valorizzazione del personale non può essere decisa in modo unilaterale dal dirigente scolastico. La competenza spetta esclusivamente alla contrattazione collettiva integrativa d'istituto da svolgere con la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e con le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

A ribadire con forza questo principio è stata la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano con una sentenza depositata lo scorso 25 agosto 2026 (per la consultazione degli atti originali è possibile accedere direttamente al provvedimento del Tribunale di Milano). La pronuncia della giudice Eleonora Palmisani ha accolto il ricorso presentato congiuntamente dalle sigle territoriali FLC CGIL, UIL Scuola RUA e SNALS Confsal contro la dirigenza scolastica dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Marie Curie - Piero Sraffa" di Milano, dichiarando illegittimo l'operato del dirigente e condannando l'amministrazione scolastica per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori.

La vicenda: anni di trattative bloccate e l'atto unilaterale

Il contenzioso giudiziario è nato a seguito di una prolungata situazione di stallo nelle relazioni sindacali all'interno dell'istituto milanese. Secondo quanto ricostruito dagli atti di causa e diffuso dalla nota e dal comunicato ufficiale della FLC CGIL di Milano, le trattative per l'accordo integrativo sulla ripartizione dei fondi destinate al personale docente e ATA si erano bloccate a più riprese tra l'anno scolastico 2021/2022 e il 2025/2026.

A fronte del mancato accordo con le parti sociali, la dirigenza scolastica aveva scelto di scavalcare il tavolo negoziale proponendo un proprio schema di ripartizione e imponendolo successivamente in via provvisoria attraverso un atto unilaterale firmato il 19 marzo 2026. Un'iniziativa che i sindacati hanno impugnato dinanzi al giudice del lavoro, contestando la violazione delle prerogative contrattuali spettanti alle RSU e alle organizzazioni territoriali.

Cosa ha deciso il Tribunale di Milano

Il giudice del lavoro ha smantellato la linea difensiva dell'amministrazione scolastica, ricordando che l'autonomia gestionale del dirigente non elimina l'obbligo di contrattazione per tutte le materie stabilite dal CCNL di comparto, tra cui rientra a pieno titolo l'utilizzo delle risorse del fondo d'istituto.

Nello specifico, la sentenza ha disposto:

  • La cessazione della condotta illegittima: il comportamento del dirigente scolastico è stato riconosciuto formalmente come antisindacale;
  • L'annullamento dell'atto unilaterale: la determina dirigenziale del 19 marzo 2026 con cui venivano ripartite le risorse è stata dichiarata priva di efficacia;
  • La riapertura del tavolo negoziale: la dirigenza scolastica è stata obbligata a riconvocare immediatamente la RSU e i sindacati per riprendere la contrattazione integrativa secondo i principi di buona fede e correttezza;
  • La condanna alle spese legali: il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento di 3.000,00 euro per le spese di lite a favore del legale delle organizzazioni ricorrenti.

Cosa cambia per le scuole e i diritti delle RSU

La decisione del Tribunale di Milano offre un chiaro chiarimento su quali siano i confini tra poteri del dirigente scolastico e prerogative della contrattazione d'istituto. Nonostante le riforme che nel corso degli anni hanno ampliato le competenze gestionali dei presidi, la destinazione delle risorse economiche accessorie destinate a compensare le attività aggiuntive di docenti e personale ATA resta materia saldamente riservata alla contrattazione.

Per il personale scolastico e le Rappresentanze Sindacali Unitarie impegnate nei prossimi mesi nell'avvio della sessione negoziale per l'anno scolastico 2026/2027, la pronuncia fissa alcuni punti fermi da tenere a mente durante il confronto con i dirigenti:

  • Nessuna imposizione unilaterale: il disaccordo al tavolo contrattuale non autorizza la scuola ad applicare autonomamente criteri di ripartizione dei compensi non stabiliti dal contratto collettivo;
  • Trasparenza sui criteri: ogni risorsa accessoria attribuita per progetti, funzioni strumentali o incarichi specifici deve trovare copertura in un accordo siglato dalle parti;
  • Obbligo di contrattare in buona fede: le convocazioni del tavolo non possono ridursi a mere formalità burocratiche prive di una reale disponibilità al confronto paritetico.

In vista dell'imminente avvio del nuovo anno scolastico, la riapertura del confronto negoziale all'IIS "Curie - Sraffa" stabilita dal giudice segna un importante precedente per tutte le istituzioni scolastiche in cui si dovessero verificare criticità simili nella gestione dei fondi d'istituto.