Le famiglie italiane hanno tempo fino al 30 settembre 2026 per presentare il modello 730/2026 e recuperare il 19% delle spese sostenute nel corso del 2025 per l'istruzione dei figli. Tra le voci che consentono di alleggerire il carico fiscale rientrano non solo le tasse di iscrizione, ma anche i servizi di mensa, il trasporto scolastico e i contributi per l'innovazione digitale e l'ampliamento dell'offerta formativa.
Per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado (statali e paritarie), il limite massimo di spesa detraibile per ciascun alunno è fissato a 800 euro. Questo significa che la detrazione massima reale che si può ottenere è di 152 euro per ogni figlio a carico. Vediamo nel dettaglio come funziona la detrazione per le singole voci e quali sono i requisiti necessari per non perdere il beneficio.
Mensa scolastica: come funziona in caso di rimborsi
La spesa per la refezione scolastica rientra a pieno titolo tra le spese di istruzione detraibili al 19%, anche se il servizio è gestito dal Comune o da soggetti terzi esterni all'istituto scolastico.
Tuttavia, occorre prestare attenzione a un aspetto fondamentale: se durante l'anno il Comune o un altro ente pubblico ha erogato rimborsi o contributi per la mensa (ad esempio sotto forma di bonus o tariffe agevolate rimborsate), la detrazione spetta esclusivamente sulla quota di spesa effettivamente rimasta a carico del contribuente. Non è possibile, quindi, portare in detrazione la parte di spesa che è stata già coperta da un sussidio pubblico.
Trasporto scolastico: scuolabus o abbonamento di linea?
La normativa fiscale distingue nettamente le modalità di detrazione per il trasporto degli studenti a seconda della tipologia di servizio utilizzato:
- Servizio di scuolabus (o trasporto dedicato): le spese per il servizio di trasporto scolastico assistito (comunale o privato) sono assimilate alle spese di istruzione. Pertanto, rientrano nel limite cumulativo di 800 euro per alunno previsto per le spese scolastiche generiche.
- Abbonamento ai mezzi pubblici locali (bus, treno, metro): se lo studente utilizza i normali mezzi di trasporto pubblico per raggiungere la scuola, la detrazione del 19% si applica su una voce di spesa autonoma, regolata dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). In questo caso, il limite massimo di spesa detraibile è di 250 euro complessivi per contribuente (spesa che può riguardare anche più abbonamenti per i diversi familiari a carico).
Progetti digitali e ampliamento dell'offerta formativa
I contributi scolastici versati dalle famiglie per corsi di lingua, laboratori di teatro, progetti di innovazione digitale o acquisto di strumentazione tecnologica per la didattica sono detraibili al 19%, a patto che siano stati deliberati dagli organi collegiali della scuola (Consiglio d'istituto o Collegio dei docenti).
Queste somme rientrano nel tetto complessivo degli 800 euro ad alunno. Nella causale del pagamento o nell'attestazione rilasciata dalla scuola deve essere esplicitamente indicato che si tratta di un contributo finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi della scuola.
L'obbligo di tracciabilità e i documenti da conservare
Per poter beneficiare della detrazione del 19% nel modello 730/2026, tutti i pagamenti devono essere stati effettuati con sistemi tracciabili. Sono ammessi:
- Bonifici bancari o postali;
- Carte di debito, di credito o prepagate;
- Bollettini postali;
- Sistemi di pagamento elettronico della Pubblica Amministrazione (pagoPA).
I pagamenti in contanti non sono ammessi e comportano la perdita del diritto alla detrazione, con l'unica eccezione dell'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale (per i quali è comunque necessario conservare il titolo di viaggio nominativo e la ricevuta di acquisto).
I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento, le fatture o le attestazioni di pagamento rilasciate dai Comuni o dalle scuole, sulle quali devono essere chiaramente indicati i dati dell'alunno, la scuola frequentata, la causale del servizio e i dati del genitore che ha effettuato il pagamento.
Divieto di cumulo con le erogazioni liberali
Un ultimo aspetto riguarda il divieto di cumulo: il contribuente non può usufruire, per le medesime spese, sia della detrazione per le spese di istruzione (limite 800 euro) sia di quella prevista per le erogazioni liberali destinate all'innovazione tecnologica o all'edilizia scolastica. Le due agevolazioni sono alternative e non sovrapponibili sulla stessa quota di spesa.