Le famiglie italiane possono recuperare il 19% di molte delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli, dall'asilo nido alle scuole superiori, fino a un limite massimo di 800 euro per ciascun alunno (ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e-bis del TUIR). L'Agenzia delle Entrate ha riepilogato le regole e i requisiti per usufruire di queste agevolazioni fiscali, specificando quali costi sono ammessi in detrazione e quali invece restano esclusi.

Come chiarito nel dettaglio dall'approfondimento pubblicato su FiscoOggi, la rivista telematica dell'amministrazione finanziaria, la detrazione spetta per le spese di frequenza delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie (sia di primo che di secondo grado), appartenenti al sistema nazionale di istruzione, sia statali sia paritarie private o degli enti locali.

Quali spese scolastiche si possono detrarre?

Il beneficio fiscale non si limita alle sole tasse di iscrizione o alle rette di frequenza, ma si estende a una vasta gamma di servizi connessi alla vita scolastica quotidiana dei ragazzi. Nello specifico, rientrano nell'agevolazione:

  • La mensa scolastica: la spesa è detraibile sia quando il servizio è erogato direttamente dalla scuola, sia quando è gestito dal Comune o da soggetti terzi.
  • I servizi integrativi: sono ammessi alla detrazione i costi per l'assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola.
  • Gite scolastiche e viaggi d'istruzione: rientrano le spese deliberate dagli organi d'istituto per la partecipazione a uscite didattiche e viaggi, compresa l'assicurazione della scuola.
  • Trasporto scolastico: le spese per lo scuolabus sono detraibili anche se il servizio è affidato a terzi o al Comune. Questa detrazione è cumulabile con quella prevista per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici.
  • Ampliamento dell'offerta formativa: sono detraibili i contributi scolastici deliberati dagli organi d'istituto per corsi specifici (es. lingue straniere, teatro, musica), anche se svolti al di fuori dell'orario scolastico o senza obbligo di frequenza.

Sono inoltre equiparate alle spese scolastiche secondarie quelle sostenute per i corsi dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (istituiti secondo il vecchio ordinamento precedente al Dpr n. 212/2005).

Cosa non si può scaricare

La normativa esclude espressamente alcune voci di spesa molto comuni per le famiglie. Non è possibile beneficiare della detrazione del 19% per:

  • L'acquisto di materiale di cancelleria (quaderni, astucci, penne, zaini).
  • L'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
  • Le spese di istruzione non universitaria sostenute presso istituti scolastici esteri, in quanto la norma limita l'agevolazione alle scuole del sistema nazionale di istruzione italiano.

I limiti di spesa e le regole sul reddito

La detrazione del 19% si calcola su un tetto massimo di spesa pari a 800 euro all'anno per ogni studente. Questo significa che il risparmio effettivo d'imposta può arrivare a un massimo di 152 euro per figlio.

Tuttavia, occorre prestare attenzione ad alcuni limiti legati al reddito complessivo del contribuente:

  • A partire dal periodo d'imposta 2025, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro si applicano ulteriori meccanismi di limitazione delle detrazioni (quoziente di detrazione ex L. 207/2024), che tengono conto sia del reddito sia del numero di figli fiscalmente a carico.
  • Per i redditi fino al 2024, la detrazione spettava per intero fino a un reddito di 120.000 euro, per poi ridursi progressivamente fino ad azzerarsi del tutto al raggiungimento dei 240.000 euro; tale disciplina viene superata a partire dal 2025 con l'introduzione delle nuove regole sul quoziente familiare.
  • Non sono detraibili le spese che, nello stesso anno, sono state integralmente rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione dei premi di risultato (e quindi indicate nella Certificazione Unica con il codice specifico). In caso di rimborso parziale, la detrazione si applica solo sulla quota rimasta a carico della famiglia.

Per poter beneficiare della detrazione, è obbligatorio che il pagamento sia avvenuto tramite sistemi tracciabili (bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito o di credito).

Riepilogo delle detrazioni per la scuola

La tabella seguente riassume l'ammissibilità delle principali spese sostenute dalle famiglie:

Tipologia di spesa Detraibile al 19% Note e condizioni
Rette e tasse di iscrizione Scuole statali e paritarie (infanzia, primarie, secondarie)
Mensa scolastica Anche se il servizio è gestito dal Comune o da terzi
Scuolabus / Trasporto Cumulabile con la detrazione per abbonamenti ai trasporti pubblici
Gite e viaggi di istruzione Se deliberate dagli organi collegiali della scuola
Pre e post-scuola Servizi integrativi istituzionalmente previsti
Corsi integrativi (teatro, lingue) Se deliberati dalla scuola, anche fuori orario scolastico
Libri di testo No Esclusi per le scuole medie e superiori
Cancelleria e zaini No Esclusi in ogni caso

Alternativa: le erogazioni liberali

Esiste anche una seconda agevolazione, sempre sotto forma di detrazione del 19%, destinata alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (art. 15, comma 1, lett. i-octies del Tuir). Si tratta di donazioni spontanee non deliberate dagli organi scolastici, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica o all'ampliamento dell'offerta formativa.

È importante ricordare che l'incumulabilità riguarda la detrazione della medesima spesa/versamento e l'uso dell'erogazione liberale finalizzata all'ampliamento dell'offerta formativa in luogo della spesa di frequenza; le due detrazioni possono coesistere nello stesso anno d'imposta per lo stesso alunno purché si riferiscano a versamenti e causali distinti e differenti.