Una docente precaria di 67 anni, cancellata dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per aver raggiunto il limite di età, deve essere immediatamente reinserita negli elenchi e potrà continuare a insegnare fino al raggiungimento dei 20 anni di contributi previdenziali necessari per andare in pensione. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Sassari con un'ordinanza d'urgenza che applica la recente sentenza n. 125/2026 della Corte Costituzionale.

La decisione rappresenta un importante precedente per i lavoratori precari del comparto scuola: il raggiungimento del 67° anno di età non può trasformarsi in un automatismo di esclusione dalle graduatorie se l'insegnante non ha ancora maturato il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia.

Il caso: cancellata dalle GPS ma senza diritto alla pensione

La vicenda riguarda un'insegnante con alle spalle una lunga carriera caratterizzata dal precariato. Al compimento dei 67 anni, l'Amministrazione scolastica ha disposto il depennamento del suo nominativo dalle GPS, applicando la soglia anagrafica massima previsti per l'insegnamento.

Tuttavia, l'estratto conto previdenziale dell'INPS attestava per la docente una posizione contributiva pari a 18 anni e 4 mesi di versamenti, ovvero al di sotto dei 20 anni minimi richiesti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. La situazione era stata ulteriormente complicata dal mancato riconoscimento di oltre quattro anni di contribuzione figurativa legata alla disoccupazione estiva (NASpI) e da precedenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa non valorizzati ai fini pensionistici.

L'esclusione dalle graduatorie aveva creato un vero e proprio blocco normativo e materiale: la docente non poteva più concorrere per le supplenze annuali o temporanee ma, al contempo, non possedeva i requisiti per ottenere il trattamento pensionistico, trovandosi in una condizione di totale assenza di reddito.

Dalla causa di primo grado all'intervento della Corte Costituzionale

Dopo il rigetto del reclamo amministrativo da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, la docente si è rivolta al giudice del lavoro con il sostegno della Uil Scuola di Sassari e Gallura e l'assistenza legale dell'avvocato Giovanni Campus. In una prima fase, il Tribunale di Tempio Pausania (giudice Ugo Iannini) aveva accolto il ricorso d'urgenza ordinando il reinserimento, ma successivamente lo stesso tribunale aveva confermato l'interpretazione ministeriale sul requisito contributivo, spingendo la difesa a proporre reclamo in appello.

A sbloccare il quadro giurisprudenziale è stata la sentenza n. 125 del 2026 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato illegittimo l'utilizzo di una soglia anagrafica rigida laddove questa impedisca al lavoratore il conseguimento del requisito previdenziale minimo.

La decisione della Corte d'Appello di Sassari

Accogliendo le ragioni della lavoratrice, la Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Sassari (presieduta dal giudice Marcello Giacalone) ha ordinato al Ministero e all'Ufficio Scolastico Regionale il reinserimento immediato della docente nelle GPS. I giudici d'appello hanno evidenziato come l'esclusione automatica provochi un danno grave e irreparabile e che il limite di età non possa prevalere sul diritto al raggiungimento della pensione minima.

Nel dettaglio, il provvedimento sancisce due principi chiave:

  • Superamento del limite anagrafico rigido: la Pubblica Amministrazione non può depennare dai canali di reclutamento del personale docente i lavoratori che hanno compiuto 67 anni se questi non hanno ancora maturato l'anzianità contributiva minima di 20 anni;
  • Diritto al trattenimento in servizio: la docente ha diritto a stipulare contratti a tempo determinato tramite le GPS fino al completamento dei 20 anni di versamenti INPS.

Cosa cambia per i docenti precari

La pronuncia della magistratura sarda assume un valore significativo per il contenzioso sul precariato scolastico in tutta Italia. Diversi insegnanti inseriti nelle GPS si trovano infatti in condizioni contributive frammentate a causa di contratti discontinui o periodi di disoccupazione non interamente riscattati.

In presenza di una posizione contributiva inferiore ai 20 anni al compimento del 67° anno d'età, i docenti esclusi d'ufficio dalle graduatorie territoriali possono presentare istanza di riesame al proprio Ufficio Scolastico Territoriale o valutare un ricorso al giudice del lavoro richiamando la sentenza 125/2026 della Consulta e l'ordinanza della Corte d'Appello di Sassari.

Il documento ufficiale: il provvedimento sul sito lanuovasardegna.it.