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Docente trasferito: il dirigente può assegnare plessi diversi?

02 agosto 2026 di Vincenzo Schirripa

Con l'avvicinarsi dell'avvio del nuovo anno scolastico, molti docenti che hanno ottenuto il trasferimento verso una nuova istituzione scolastica si pongono una domanda cruciale: il dirigente scolastico ha il potere di assegnare il docente a un plesso diverso da quello indicato o sperato, magari situato in un comune differente?

La risposta breve è sì, ma entro precisi limiti normativi e contrattuali. L'assegnazione dei docenti ai plessi è una competenza che rientra nel potere di organizzazione del dirigente scolastico, il quale deve tuttavia agire nel rispetto della trasparenza, dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e di quanto previsto dalla contrattazione integrativa d'istituto.

Il ruolo del Dirigente Scolastico

Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 (art. 25) e dell'art. 1 comma 78 della Legge 107/2015, il dirigente scolastico gode di autonomi poteri di gestione delle risorse umane. In particolare, è compito del dirigente disporre l'assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi, tenendo conto delle esigenze didattiche e organizzative dell'istituto.

Tuttavia, questo potere non è assoluto. Il dirigente deve attenersi ai criteri generali deliberati dal Collegio dei Docenti per l'assegnazione del personale, mentre il Consiglio di Istituto definisce i criteri generali relativi all'organizzazione e al funzionamento della scuola. Inoltre, un ruolo fondamentale è svolto dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto, sottoscritta tra Dirigente e RSU (con l'assistenza delle organizzazioni sindacali), la quale definisce le modalità operative, le garanzie e i criteri per la formulazione delle graduatorie interne di istituto e per l'assegnazione dei docenti ai plessi.

Va inoltre sottolineato che i docenti beneficiari della Legge 104/92 (art. 33 commi 5 e 7) godono di una tutela specifica: essi hanno diritto di precedenza nell'assegnazione ai plessi ubicati nel comune di residenza o di assistenza e non possono essere trasferiti d'ufficio né assegnati a sedi fuori comune senza il loro esplicito consenso.

Cattedra Interna (COI) e Cattedra Orario Esterna (COE)

È fondamentale distinguere la natura della cattedra assegnata. Se il docente è stato trasferito su una Cattedra Orario Interna (COI), egli è assegnato alla scuola nel suo complesso. In questo caso, il dirigente può distribuire le ore di insegnamento tra i diversi plessi che compongono l'istituto, purché ciò non comporti una modifica sostanziale del profilo professionale del docente.

Discorso diverso vale per la Cattedra Orario Esterna (COE). Quando un docente viene trasferito su una COE, la sua cattedra è costituita da ore distribuite su più scuole (o plessi) distinte. In questa ipotesi, l'assegnazione è già definita in fase di mobilità e il docente è pienamente consapevole del fatto che il proprio servizio si svolgerà in più sedi, anche se situate in comuni diversi.

Cosa deve fare il docente

Se un docente neotrasferito riceve un'assegnazione che ritiene lesiva o non conforme ai criteri deliberati, i passi da compiere sono i seguenti:

In sintesi, mentre il dirigente ha l'ultima parola sull'organizzazione didattica, la sua discrezionalità è vincolata al rispetto dei criteri di trasparenza, correttezza e non discriminazione. L'assegnazione a un plesso diverso non deve mai tradursi in un provvedimento punitivo, ma deve rispondere a un'effettiva esigenza dell'istituzione scolastica.

Tags: docenti mobilità normativa
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