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Docenti

Attività alternative IRC 2026/27: le istruzioni per le nomine dei docenti

22 settembre 2026 di Vincenzo Schirripa

Con l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, gli uffici scolastici stanno fornendo i chiarimenti necessari per la gestione di uno degli aspetti organizzativi più delicati per le segreterie e i Dirigenti Scolastici: la nomina dei docenti per le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica (IRC). Si tratta di un servizio obbligatorio che le istituzioni scolastiche devono garantire a tutti gli studenti che, all'atto dell'iscrizione, hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento confessionale.

Le indicazioni fornite, in particolare dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte con una recente nota a firma del Direttore Generale Serena Caruso Bavisotto, riepilogano i criteri di individuazione del personale e le modalità di pagamento, richiamando la normativa nazionale e i pareri della Ragioneria Generale dello Stato.

Chi può insegnare le attività alternative: i criteri di precedenza

L’individuazione dei docenti a cui affidare le ore di attività alternativa non è discrezionale, ma deve seguire un ordine di priorità ben definito. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), con la storica nota n. 26482 del 7 marzo 2011, ha stabilito una gerarchia che i Dirigenti Scolastici sono tenuti a rispettare per ottimizzare le risorse e contenere la spesa pubblica.

Un vincolo fondamentale riguarda l’incompatibilità: i docenti individuati per le attività alternative (nelle ipotesi di ore eccedenti o personale a disposizione) non devono essere già in servizio nella classe in cui svolgono l'attività.

Limiti orari e vincoli per la scuola primaria e infanzia

Particolare attenzione va prestata ai limiti orari settimanali, specialmente per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria. Come richiamato dalla Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti (n. 50/2014), non è possibile superare il tetto delle 24 ore settimanali complessive, anche includendo le ore eccedenti per le attività alternative.

Per quanto riguarda invece la scuola secondaria, il limite massimo di ore eccedenti oltre l’orario di cattedra è fissato in 6 ore settimanali. Tali ore sono assimilate al trattamento economico fondamentale e vengono liquidate tramite il sistema NoiPA.

Va inoltre specificato che i docenti titolari di una cattedra orario esterna (COE) non possono utilizzare le ore di attività alternativa per completare l'orario nella loro scuola di titolarità, qualora la cattedra sia stata costituita tra più sedi diverse.

Pagamenti e procedure amministrative

Le ore di attività alternativa all’IRC costituiscono un servizio obbligatorio e, pertanto, non necessitano di una preventiva autorizzazione formale da parte degli Uffici Scolastici Territoriali o Regionali. È tuttavia compito del Dirigente Scolastico dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto coprire le ore con docenti di ruolo tenuti al completamento orario prima di procedere con nomine che comportino oneri aggiuntivi.

I contratti devono essere inseriti nel sistema informativo e la spesa viene gestita tramite le Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze (DTEF). La scadenza naturale di questi incarichi è fissata al termine delle attività didattiche, ovvero il 30 giugno di ciascun anno scolastico, in conformità con le circolari ministeriali vigenti.

Cosa devono fare le scuole

Le istituzioni scolastiche devono aver già raccolto le opzioni degli studenti tramite i moduli consegnati all'atto dell'iscrizione (secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale prot. n. 100847 del 17/12/2025 ). In questa fase di settembre.

  1. Verificare il numero esatto di studenti che non si avvalgono dell'IRC.
  2. Organizzare i gruppi per le attività alternative.
  3. Emanare un avviso interno per verificare la disponibilità dei docenti in servizio per ore eccedenti.
  4. In assenza di interni, procedere con la convocazione da graduatorie di istituto per contratti fino al 30 giugno.

Le ore di attività alternativa, pur essendo obbligatorie per la scuola, non rientrano nel computo dell'organico di diritto ma vengono gestite in organico di fatto, adattandosi ogni anno al numero reale di richieste pervenute dalle famiglie.

Il documento ufficiale: il provvedimento sul sito istruzionepiemonte.it.

Tags: docenti supplenze normativa
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