Una sentenza destinata a far discutere sul delicato equilibrio tra rigore didattico e tutela del diritto allo studio. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, ha recentemente accolto il ricorso presentato da uno studente lavoratore, annullando di fatto la sua esclusione dagli esami di Stato. Il ragazzo era stato bocciato dal consiglio di classe proprio a causa del mancato raggiungimento della soglia minima di frequenza, fissata per legge al 75% delle ore annuali previste dal piano di studi.

Il vincolo della frequenza e le deroghe

Secondo la normativa vigente, disciplinata dal Decreto Legislativo 62/2017, la validità dell'anno scolastico è subordinata alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Tuttavia, il medesimo testo normativo prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche di deliberare motivate deroghe a tale limite, in presenza di situazioni eccezionali, documentate e continuative.

Nel caso specifico esaminato dai giudici campani, il Collegio ha ritenuto che il consiglio di classe non abbia adeguatamente valutato la condizione particolare del giovane. La necessità di conciliare l'istruzione con un'attività lavorativa — elemento che, pur non essendo una causa di deroga automatica prevista dai regolamenti d'istituto, è stato interpretato dal Tar come un fattore di oggettiva difficoltà — avrebbe dovuto indurre l'organo scolastico a una riflessione più approfondita sull'effettivo percorso di apprendimento dello studente, anziché limitarsi a una rigida applicazione del computo delle ore di assenza.

La posizione del Tar: l'istruttoria è fondamentale

La decisione del tribunale amministrativo non mette in discussione la validità della norma sulla frequenza, ma ne richiede un'applicazione che tenga conto della sostanza del percorso formativo. I giudici hanno sottolineato come, in situazioni complesse, l'amministrazione scolastica sia tenuta a svolgere un'istruttoria rigorosa, valutando se le assenze abbiano effettivamente compromesso la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti.

Se lo studente, nonostante il numero elevato di ore di assenza, ha dimostrato di aver acquisito le competenze necessarie e ha mantenuto un profitto adeguato, la sola carenza di frequenza — se derivante da cause di forza maggiore o impegni di lavoro necessari al sostentamento — non può rappresentare un automatismo che porta inevitabilmente alla non ammissione.

Cosa significa per il sistema scolastico

Questa pronuncia non crea un precedente automatico per ogni studente che non raggiunge il limite di frequenza, ma invia un segnale chiaro alle scuole: il giudizio sulla carriera scolastica deve essere sempre personalizzato. Le scuole sono invitate, in fase di scrutinio, a esplicitare con chiarezza le ragioni del mancato riconoscimento di eventuali deroghe, specialmente quando la condizione dello studente è nota e documentata.

Per le famiglie e gli studenti che si trovano in situazioni analoghe, la strada del ricorso rimane un'opzione estrema, ma la sentenza di Salerno ricorda che il diritto all'istruzione, sancito dalla Costituzione, deve essere bilanciato con pragmatismo, evitando che una norma pensata per contrastare l'abbandono scolastico diventi un ostacolo insormontabile per chi, pur tra mille difficoltà, cerca di completare il proprio percorso di studi.

Resta ferma, tuttavia, la necessità per ogni istituto di definire con precisione, nel proprio regolamento interno, quali siano le casistiche che danno diritto alla deroga, garantendo trasparenza e uniformità di trattamento per tutti gli iscritti.