Chiedere alle imprese requisiti che la legge non prevede può far saltare l'intera gara. È la lezione che arriva da una delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che ha invitato una stazione appaltante ad annullare in autotutela bando, disciplinare e atti successivi: un principio che vale per qualsiasi amministrazione che pubblichi una procedura di affidamento, scuole comprese.
Il caso riguarda una gara europea per il servizio di igiene urbana in un popoloso Comune dell'area vesuviana, per un valore superiore a dieci milioni di euro e una durata di tre anni. Non essendo qualificato per gestire una procedura di quel tipo, il Comune aveva delegato lo svolgimento della gara a una centrale unica di committenza. Con la delibera n. 218 del 10 giugno 2026, adottata come parere motivato, l'Autorità ha ritenuto che i vizi della lex specialis — cioè bando, disciplinare e capitolato — fossero tali da incidere sulla partecipazione e sulla concorrenza, e ha invitato la stazione appaltante a cancellare gli atti e a rifare tutto da capo.
L'errore principale: requisiti "in più" rispetto al Codice
Il rilievo decisivo riguarda i requisiti di partecipazione. Il disciplinare imponeva alle imprese, a pena di esclusione, il possesso di tre certificazioni: la ISO 14001:2015 (ambiente), la ISO 9001:2015 (qualità) e la ISO 37001:2016 (sistemi di gestione anticorruzione).
Il problema, spiega ANAC, è che il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) elenca in modo tassativo i requisiti speciali che si possono chiedere: l'amministrazione può modularne il contenuto in base alle caratteristiche dell'appalto, ma non può aggiungerne di nuovi. Pretendere certificazioni ulteriori restringe la platea delle imprese che possono presentare offerta e limita la concorrenza, anche quando la richiesta nasce da un'intenzione di per sé apprezzabile.
C'è di più: la stessa certificazione anticorruzione era chiesta come condizione per partecipare e, allo stesso tempo, premiata con due punti nella valutazione delle offerte. Una contraddizione evidente, perché un elemento non può essere insieme requisito minimo di accesso e criterio che distingue un'offerta dall'altra.
Gli altri rilievi: RUP, criteri ambientali e subappalto
L'Autorità segnala poi altre criticità che, pur non giustificando da sole il parere motivato, aggravano il quadro complessivo e vanno corrette prima di ripubblicare la gara.
- Chi è il responsabile della procedura. Quando la gara è svolta su delega, l'intera fase di affidamento fino all'aggiudicazione compete all'ente delegato, che deve nominare un proprio responsabile unico del progetto. Nel caso esaminato il RUP indicato era invece un funzionario del Comune, che non risultava qualificato né per la fase di gara né per quella di esecuzione.
- Criteri ambientali minimi (CAM) disallineati. Il progetto richiamava i CAM aggiornati con il decreto ministeriale del 7 aprile 2025, mentre diversi criteri premiali rinviavano ancora alla versione precedente, non più vigente. Il risultato è una documentazione ambigua, in contrasto con l'obbligo di rispettare i CAM in vigore.
- Divieto assoluto di subappalto senza motivazione. Il Codice consente di riservare all'aggiudicatario determinate prestazioni, ma solo indicando quali e spiegando perché già nella decisione di contrarre. Un divieto generico, senza motivazione, non regge.
Alla stazione appaltante è stato assegnato un termine di venti giorni dalla ricezione del parere per adeguarsi e far sapere come intende procedere. In mancanza, precisa la delibera, l'Autorità è legittimata a impugnare davanti al giudice amministrativo la documentazione di gara esaminata.
Perché la vicenda interessa anche le scuole
Le istituzioni scolastiche sono a tutti gli effetti stazioni appaltanti e ogni anno gestiscono affidamenti: viaggi di istruzione, forniture tecnologiche, servizi assicurativi, manutenzioni, incarichi legati ai progetti finanziati. Il Codice consente loro di procedere in autonomia entro determinate soglie — 140mila euro per servizi e forniture, 500mila euro per i lavori — mentre al di sopra serve la qualificazione oppure il ricorso a una centrale di committenza qualificata o agli strumenti di acquisto già disponibili. È il motivo per cui molti istituti, quando la spesa per i viaggi di istruzione supera quella soglia, si appoggiano a soggetti esterni.
Proprio in questi casi il precedente diventa istruttivo. Ogni volta che un istituto redige un disciplinare, la tentazione di "alzare l'asticella" per selezionare fornitori più affidabili è comprensibile: chiedere una certificazione, un'esperienza pregressa specifica, una sede operativa vicina. Ma se il requisito non è tra quelli previsti dal Codice, la clausola è illegittima e può travolgere l'intera procedura, con il rischio concreto di dover rifare la gara e di far slittare l'attività didattica collegata.
Cosa tenere a mente prima di pubblicare un bando
Tre indicazioni pratiche che si ricavano dalla delibera. Primo: le certificazioni di qualità o ambientali possono essere valorizzate come criterio premiale, cioè con un punteggio, non come condizione per partecipare. Secondo: la stessa qualità non va usata due volte, prima come sbarramento e poi come punteggio. Terzo: coerenza tra tutti i documenti di gara, a partire dai riferimenti normativi aggiornati, perché una contraddizione interna basta a rendere incerte le regole per chi deve presentare l'offerta.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito dell'Autorità, nella scheda dedicata alla delibera.




