Se il tuo contratto di supplenza si è chiuso il 30 giugno e ora sei senza incarico, puoi chiedere la NASpI, l'indennità di disoccupazione dell'INPS pensata per chi perde involontariamente un lavoro dipendente. La domanda va presentata entro 68 giorni dalla fine del contratto: la finestra, quindi, è ancora ampiamente aperta e conviene muoversi senza aspettare l'ultimo giorno.

Ogni fine anno scolastico migliaia di docenti e ATA con incarico a termine si ritrovano nella stessa situazione. La NASpI serve proprio a coprire economicamente questo periodo, mentre si attende una nuova supplenza o l'esito delle graduatorie. Vediamo chi ne ha diritto e cosa fare in concreto.

Chi può chiederla

La NASpI spetta ai lavoratori dipendenti che perdono il lavoro in modo involontario: la scadenza naturale di un contratto a tempo determinato rientra pienamente in questa categoria. Rientrano quindi sia i docenti sia il personale ATA con supplenza cessata.

Per accedere servono due requisiti di base:

  • almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto;
  • almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti.

Un tipico contratto scolastico che va da settembre al 30 giugno copre abbondantemente entrambe le soglie. Restano invece esclusi chi si è dimesso volontariamente (salvo casi particolari, come le dimissioni per giusta causa) e chi non ha maturato la contribuzione minima.

Quanto tempo hai e perché conviene fare presto

Il termine è di 68 giorni dalla cessazione del contratto, a pena di decadenza: chi supera la scadenza perde il diritto all'indennità, salvo comprovate cause di forza maggiore. Per un contratto chiuso il 30 giugno il conteggio parte dal giorno successivo, quindi c'è ancora buon margine per organizzarsi.

Attenzione però: presentare la domanda in ritardo non fa perdere solo tempo, ma anche soldi. Se la invii entro 8 giorni dalla cessazione, l'indennità decorre dall'ottavo giorno successivo alla fine del contratto; se la presenti più tardi, decorre solo dal giorno in cui la invii, e i giorni intermedi non vengono recuperati. In pratica ogni giorno di attesa oltre gli otto è un giorno di indennità in meno.

Come si presenta la domanda

La domanda si fa solo per via telematica all'INPS, in tre modi: direttamente sul portale con SPID, CIE o CNS, tramite il Contact center INPS, oppure rivolgendosi a un patronato o a un CAF abilitato. Per chi non ha dimestichezza con le procedure online, il patronato è spesso la strada più semplice e gratuita, anche perché aiuta a verificare i requisiti e a controllare la posizione contributiva prima dell'invio.

Un aspetto pratico da ricordare: la presentazione della domanda vale anche come Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro. Nei giorni successivi occorrerà completare gli adempimenti collegati alle politiche attive presso il Centro per l'Impiego; trascurarli può portare alla sospensione o alla revoca dell'indennità.

Tutte le informazioni ufficiali e l'accesso al servizio sono sulla pagina INPS dedicata alla NASpI.

Quanto dura e quanto spetta

La durata non è uguale per tutti: la NASpI viene riconosciuta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni (non conteggiate in precedenti indennità), fino a un massimo di 24 mesi. Un contratto da settembre a giugno, di conseguenza, dà in genere diritto a poco più di quattro mesi di indennità.

Anche l'importo dipende dalla storia contributiva e dalla retribuzione percepita: si calcola sulla media degli ultimi anni. Per il 2026 l'INPS fissa un tetto massimo di 1.584,70 euro lordi al mese. Dopo alcuni mesi di fruizione scatta inoltre il cosiddetto décalage, cioè una riduzione progressiva mensile dell'importo. Per un conteggio preciso, riferito al proprio caso, conviene chiedere il calcolo a un patronato: le variabili individuali incidono parecchio.

Cosa fare adesso

In sintesi, se sei un supplente con contratto cessato il 30 giugno: verifica di avere i requisiti contributivi, prepara la documentazione (in particolare i dati sulla cessazione del rapporto) e presenta la domanda il prima possibile, idealmente entro i primi otto giorni utili per non perdere giorni di indennità. Se hai avuto o prevedi altri incarichi brevi nel frattempo, segnalalo: la successione di contratti può incidere sull'accoglimento della domanda, ed è uno dei casi in cui l'assistenza di un patronato fa davvero la differenza.