Se lavori come collaboratore scolastico, assistente amministrativo o tecnico e stai per entrare nella stagione delle convocazioni, c'è una novità che ti conviene conoscere: dal prossimo anno scolastico, chi ha già accettato una supplenza annuale (o fino al termine delle attività didattiche) potrà accettarne un'altra di profilo professionale diverso, a una condizione precisa — che la nuova proposta arrivi prima dell'inizio delle lezioni. A lezioni iniziate, invece, il cambio non sarà più possibile.
La regola è contenuta nella circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito sul conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 2026/2027, la nota n. 11814 del 6 maggio 2026. È il documento che ogni anno fissa le modalità con cui vengono assegnati gli incarichi a tempo determinato al personale docente e ATA.
Cosa cambia rispetto a prima
Fino allo scorso anno valeva una regola più rigida. Chi aveva già preso servizio su una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non poteva accettare un altro incarico di pari durata. Il paletto era legato alla presa di servizio: una volta firmato, l'incarico "bloccava" l'aspirante.
Dal 2026/27 il riferimento si sposta. Non conta più il momento della presa di servizio, ma l'inizio delle lezioni. In concreto: puoi aver già accettato e persino iniziato un incarico, ma se prima della prima campanella ricevi una proposta per un profilo professionale diverso — sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche — puoi accettarla.
Attenzione a due limiti che restano fermi. Il cambio è consentito solo verso un profilo diverso (per esempio da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo), non verso lo stesso profilo. E i due incarichi non possono essere svolti in contemporanea.
Un esempio concreto
Immagina un collaboratore scolastico che il 1° settembre accetta una supplenza fino al 30 giugno. Se pochi giorni dopo, e comunque prima dell'avvio delle lezioni, gli arriva una convocazione come assistente amministrativo, potrà accettarla: le attività didattiche non sono ancora partite. Se invece la stessa proposta arrivasse a lezioni già iniziate, il cambio non sarebbe più consentito.
Resta valida anche una possibilità già nota negli anni scorsi: chi sta lavorando su una supplenza breve (comprese quelle fino al termine delle lezioni) può lasciarla per accettare un incarico fino al 30 giugno o al 31 agosto. Su questo la circolare non introduce novità.
Come vengono assegnate le supplenze ATA
Anche per il 2026/2027 le supplenze ATA seguono l'ordine consueto: prima le graduatorie permanenti (24 mesi), poi gli elenchi provinciali e, in subordine, le graduatorie d'istituto. Le nomine annuali e fino al 30 giugno sono gestite dagli uffici territoriali tramite il sistema informativo, mentre i dirigenti scolastici provvedono alle supplenze temporanee e alle disponibilità che si presentano in corso d'anno.
Vale la pena ricordare che, per il personale ATA, restano i noti limiti alle supplenze brevi in caso di assenza del titolare: in genere non si conferiscono per gli assistenti amministrativi (salvo scuole con meno di tre posti in organico) e tecnici, e per i collaboratori scolastici non nei primi giorni di assenza. Sono vincoli che riguardano le sostituzioni temporanee, non gli incarichi annuali di cui parliamo qui.
Cosa fare adesso
Nella stagione delle convocazioni la cosa importante è tenere d'occhio il momento in cui arriva la proposta. Se punti a un incarico su un profilo diverso e migliore per la tua situazione, la finestra utile per cambiare si chiude con l'avvio delle lezioni. Conviene quindi controllare bene tempi, tipo di supplenza e profilo di ogni convocazione, senza dare per scontato che il cambio sia sempre possibile.
Il testo completo delle regole è nella circolare ministeriale, consultabile sul portale del MIM. Le organizzazioni sindacali di categoria hanno già pubblicato le proprie schede di lettura, utili per approfondire i singoli casi.