Se stai concludendo l'anno di formazione e prova e sei anche vincitore del concorso PNRR3, la questione da chiarire è questa: la cancellazione dalle altre graduatorie non scatta con la semplice assunzione né con la fine dell'anno di prova, ma è collegata alla conferma in ruolo conseguente al superamento del test finale e alla valutazione positiva. Fino a quel momento la posizione nelle graduatorie di merito, di norma, non risulta ancora esclusa.

È un dubbio che riguarda molti docenti in questa fase: assunti in ruolo da una precedente procedura, impegnati nell'anno di prova nel 2025/26 e, al tempo stesso, iscritti nella graduatoria di merito del PNRR3. La domanda ricorrente è se quell'iscrizione si perda automaticamente per il solo fatto di essere già di ruolo. La risposta, allo stato della normativa, è no: fino alla conferma resti nelle altre graduatorie e conservi il diritto di ricevere e accettare un'eventuale nomina.

Cosa dice la norma

Il riferimento è l'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 59/2017, come modificato dal DL 36/2022. La disposizione lega la cancellazione a un presupposto ben preciso: il superamento del test finale, la valutazione finale positiva e la conseguente conferma in ruolo. Non è quindi la nomina in sé a far scattare l'esclusione, ma l'esito positivo dell'anno di prova. La norma, va sottolineato, non fissa una finestra estiva esplicita né una soglia temporale precisa: il presupposto è l'avvenuta conferma in ruolo.

Il punto pratico è tutto qui. Per chi ha svolto l'anno di prova nel 2025/26, la conferma in ruolo dovrebbe collocarsi con l'avvio del successivo anno scolastico, salvo quanto disposto dai singoli atti individuali e dalle indicazioni degli uffici competenti. Finché la conferma non si perfeziona, anche se l'esame finale è già andato bene, il docente resta iscritto nelle graduatorie in cui figura. Di conseguenza, se nei mesi estivi arriva una convocazione dalla graduatoria del PNRR3, la nuova cattedra può in linea di principio essere accettata, purché l'individuazione maturi prima che la cancellazione si perfezioni.

Da quali graduatorie si viene cancellati (e da quali no)

Con la conferma in ruolo la cancellazione riguarda le graduatorie di merito, le graduatorie ad esaurimento (GaE) e le graduatorie d'istituto. Diverso il discorso per le GPS: la nota MIM n. 11984 chiarisce che le operazioni di cancellazione ex art. 13 non riguardano le graduatorie provinciali per le supplenze. Va però segnalato che alcuni provvedimenti degli Uffici scolastici provinciali dispongono l'esclusione dalle GPS limitatamente alla classe di concorso di attuale titolarità: la posizione GPS non va quindi considerata in ogni caso intatta, ma verificata sul singolo provvedimento.

La ragione di fondo è coerente con il sistema: anche un docente di ruolo può accettare supplenze in un grado di istruzione, in una classe di concorso o su una tipologia di posto diversi da quelli di titolarità. Per questo, in via generale, la posizione nelle GPS non viene toccata dalla cancellazione ex art. 13, fermo restando quanto disposto dai singoli USP.

Su questo aspetto l'Amministrazione era già intervenuta con la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 11984 del 16 gennaio 2025, che ha precisato due cose utili: la cancellazione si perfeziona nel corso dell'anno scolastico in cui interviene la conferma in ruolo, e non riguarda le GPS ma le graduatorie di merito e le GaE.

Perché conta la tempistica

La differenza tra "cancellazione al momento della nomina" e "cancellazione con la conferma in ruolo" non è un cavillo. Significa che, nella finestra tra la fine dell'anno di prova e il perfezionarsi della conferma in ruolo, il docente conserva la possibilità concreta di cogliere un'ulteriore opportunità: quella offerta, ad esempio, proprio dalla graduatoria del concorso appena vinto. È il riconoscimento di un principio ragionevole, e cioè che chi ha superato una seconda procedura selettiva possa spendere quel risultato.

Attenzione però a non forzare l'interpretazione: la facoltà di accettare vale finché l'individuazione arriva prima che la cancellazione si perfezioni. Se la convocazione dalla graduatoria PNRR3 giunge quando si è già confermati in ruolo, la posizione in quella graduatoria di merito risulta ormai esclusa.

Cosa fare adesso

Se rientri in questa situazione, il consiglio pratico è tenere sotto controllo le convocazioni delle procedure in cui sei ancora inserito e verificare la propria posizione presso l'Ufficio scolastico territoriale competente, che gestisce concretamente le operazioni di individuazione e cancellazione. In caso di dubbio sulla decorrenza della conferma o sull'ordine delle chiamate, è opportuno chiedere conferma scritta all'USP e, se serve, farsi assistere dal proprio sindacato: le situazioni individuali (assunzione da GPS prima fascia sostegno, retrodatazioni giuridiche, cambi di classe di concorso) possono presentare sfumature che incidono sui tempi.

In sintesi: la nomina dal PNRR3 non è preclusa a chi è in anno di prova, purché l'individuazione maturi prima che si perfezioni la cancellazione. È la conferma in ruolo, non l'assunzione, il momento che chiude la porta alle altre graduatorie di merito, alle GaE e a quelle d'istituto; per le GPS, invece, l'esclusione ex art. 13 non opera in via generale, salvo specifici provvedimenti degli USP relativi alla classe di concorso di titolarità.