Se hai partecipato al concorso PNRR3 su una classe di concorso accorpata e in passato avevi già superato un altro concorso, controlla con attenzione come è stato calcolato il tuo punteggio: quei 12,5 punti legati al superamento di un precedente concorso ordinario possono spostare in modo netto la tua posizione in graduatoria. È un nodo che può emergere mano a mano che gli Uffici scolastici regionali pubblicano le graduatorie di merito, e su cui la FLC CGIL ha chiesto al Ministero un chiarimento.
Di cosa si tratta
La tabella di valutazione dei titoli del concorso (allegata al DM 205 del 26 ottobre 2023) assegna 12,50 punti per ciascun titolo (voce B.4.1) a chi ha già superato tutte le prove di un precedente concorso ordinario "per lo specifico posto". È un punteggio pesante: in graduatorie spesso compresse in pochi punti, può fare la differenza tra rientrare o meno tra i vincitori o nella quota degli idonei. Va precisato che non esiste una regola nazionale che riconosca automaticamente un "doppio punteggio" per le classi accorpate: la fonte normativa parla di precedente concorso per lo "specifico posto".
Il problema nasce dall'accorpamento di diverse classi di concorso disposto dal DM 255/2023. Molti candidati che avevano superato un concorso su una classe oggi confluita in quella per cui hanno partecipato al PNRR3 chiedono che quei 12,50 punti vengano riconosciuti anche adesso. Ma non tutti gli Uffici scolastici regionali la interpretano allo stesso modo.
Perché le graduatorie non sono omogenee
Il punto controverso è l'espressione "specifico posto". Secondo un'interpretazione restrittiva, l'accorpamento serve a fini abilitanti ma non cancella la distinzione tra i diversi gradi di istruzione: il superamento di un concorso su una classe della secondaria di primo grado, per esempio, non darebbe automaticamente diritto al punteggio in una classe della secondaria di secondo grado, anche se le due oggi rientrano nella stessa area disciplinare. Secondo alcune ricostruzioni sindacali e cronache locali, altre commissioni avrebbero invece riconosciuto i 12,50 punti anche in questi casi; si tratta però di elementi non confermati da una fonte ufficiale primaria nazionale.
Il risultato è che, a parità di situazione, un candidato potrebbe vedersi attribuire il punteggio in una regione e non in un'altra. Secondo segnalazioni sindacali e cronache locali, alcuni Uffici scolastici regionali sarebbero già intervenuti con proprie note per uniformare la valutazione tra le commissioni del proprio territorio, in qualche caso rivedendo in autotutela punteggi già pubblicati. Si tratterebbe comunque di indicazioni locali, che non valgono per l'intero Paese e che al momento non risultano documentate in modo completo su una fonte ministeriale nazionale.
Sul tema potrebbe pronunciarsi anche la giustizia amministrativa: secondo alcune ricostruzioni sarebbero intervenute pronunce sul rapporto tra accorpamento e distinzione tra i ruoli e le graduatorie della secondaria di primo e di secondo grado, ma il quadro giurisprudenziale non risulta univoco e non è verificato su una fonte ufficiale della giustizia amministrativa. Eventuali decisioni sarebbero comunque riferite a singoli casi, che non sostituiscono un'indicazione nazionale valida per tutte le procedure.
Cosa chiedono i sindacati
La FLC CGIL ha scritto al Ministero dell'Istruzione e del Merito chiedendo indicazioni nazionali uniformi sulla valutazione di questa voce nelle classi accorpate. Il rilievo, sintetizzato dai suoi rappresentanti, è che lasciare la decisione ai singoli Uffici scolastici regionali rischia di produrre disparità di trattamento tra candidati e di aprire nuovo contenzioso, scaricando sugli USR scelte che possono generare ricorsi. La richiesta è che sia il Ministero a fissare un criterio unico, così da rendere davvero omogenea una procedura che oggi, di fatto, può cambiare esito a seconda della regione scelta. Le comunicazioni dell'organizzazione sono consultabili sulla sezione scuola del sito FLC CGIL.
Al momento non risulta una nota ministeriale che fissi un'interpretazione unica e vincolante per tutti gli USR. Eventuali chiarimenti, se e quando arriveranno, saranno pubblicati sul portale del MIM.
Cosa fare adesso
In attesa di indicazioni ufficiali, l'unica mossa concreta è verificare il proprio punteggio non appena esce la graduatoria di merito della propria procedura. In pratica:
- Controlla il dettaglio dei titoli nell'area personale della piattaforma "Concorsi e procedure selettive": online vengono pubblicate solo posizione e punteggio complessivo, mentre il dettaglio delle voci è disponibile nell'area riservata.
- Verifica in particolare la voce dei 12,50 punti per il concorso precedente, se hai concorso su una classe accorpata: è lì che si concentrano gli errori e le difformità.
- Se il calcolo non ti convince, valuta un reclamo all'Ufficio scolastico regionale competente e, se necessario, un confronto con il tuo sindacato: un'attribuzione sbagliata di quei punti può cambiare in modo sensibile la posizione in graduatoria.
La pubblicazione delle graduatorie prosegue e prepara il terreno alle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico 2026/27. Proprio per questo il tempismo conta: quanto prima si individua un eventuale errore, tanto più concrete sono le possibilità di farlo correggere prima che la graduatoria diventi definitiva e produca effetti sulle assunzioni.