Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, le assenze dei docenti su posto comune fino a 10 giorni dovranno essere coperte prima di tutto con il personale già in servizio nell'istituto, e solo in casi motivati con un supplente esterno. Per chi aspira a una supplenza breve dalle graduatorie d'istituto è una notizia che pesa: nella secondaria queste chiamate potrebbero ridursi. Infanzia, primaria e posti di sostegno restano invece fuori dalla stretta.
La novità arriva dalla Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026, che ha modificato una norma già esistente trasformando una facoltà del dirigente in un obbligo. In precedenza il preside poteva usare i docenti dell'organico dell'autonomia – in particolare quelli di potenziamento – per coprire le assenze brevi; ora, nella secondaria, deve farlo, salvo "motivate esigenze di natura didattica". Le indicazioni operative sono arrivate con la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2129 del 27 febbraio 2026.
Cosa cambia in concreto
Quando un docente della secondaria si assenta per un periodo fino a dieci giorni, il dirigente è tenuto a effettuare la sostituzione con il personale interno, salvo motivate esigenze di natura didattica. La copertura interna diventa quindi la via prioritaria rispetto alla chiamata di un supplente. Il ricorso al supplente dall'esterno resta possibile, ma solo quando ricorrono le esigenze didattiche che la norma indica come deroga, debitamente motivate.
Va detto che, per molte scuole, non è una rivoluzione assoluta: usare l'organico dell'autonomia per le assenze brevi era già una prassi diffusa. La differenza è che ora si tratta di un obbligo di legge, non di una scelta libera del dirigente.
Chi resta escluso
La stretta non riguarda tutto il sistema scolastico. Per la scuola primaria e per i posti di sostegno, in ogni ordine e grado, il dirigente può – ma non è obbligato – usare l'organico interno per coprire le assenze fino a dieci giorni. Qui resta quindi un margine di valutazione più ampio, pensato anche per tutelare la continuità con gli alunni e il diritto allo studio degli studenti con disabilità. La scuola dell'infanzia, infine, non rientra nel nuovo vincolo.
Il monitoraggio sul SIDI
A supporto delle scuole è attivo un cruscotto digitale dedicato alle "Supplenze brevi e saltuarie", accessibile dal sistema informativo SIDI (percorso Applicazioni → Cruscotti). Lo strumento permette a ogni istituto di consultare i propri dati e confrontarli con la media delle altre scuole, in un'ottica di programmazione più consapevole delle risorse pubbliche. La Legge di Bilancio prevede inoltre un monitoraggio quadrimestrale delle assenze e delle relative sostituzioni, con i dati comunicati al Ministero dell'Economia.
Cosa significa per i precari
È questo il punto più sentito da chi è inserito nelle graduatorie d'istituto. Privilegiando la copertura interna per le assenze brevi nella secondaria, la norma rischia di comprimere le occasioni di supplenza breve – proprio quelle che, per molti aspiranti, rappresentano il primo accesso al lavoro a scuola e l'accumulo di punteggio e servizio. Resta invece più tutelato il fronte primaria e sostegno, dove la flessibilità del dirigente non cambia.
Sul piano dell'applicazione concreta non mancano i nodi aperti. L'Associazione Nazionale Presidi ha chiesto un correttivo che riconosca, accanto alle esigenze didattiche, anche quelle organizzative tra i presupposti legittimi per chiamare un supplente esterno: secondo i dirigenti, equilibrio dei carichi di lavoro, sicurezza e funzionalità del servizio non sono separabili dalla qualità della didattica. Resta poi da chiarire, caso per caso, fin dove arrivi il potere del dirigente di disporre ore eccedenti con ordine di servizio.
Cosa fare adesso
Se sei un docente di ruolo della secondaria, in particolare sul potenziamento, è probabile che verrai coinvolto più spesso nelle sostituzioni interne: può essere utile avere chiara la propria disponibilità di ore eccedenti e i criteri fissati dal Collegio. Se sei un aspirante supplente, metti in conto che nella secondaria le supplenze brevi potrebbero diventare meno frequenti, mentre su primaria, infanzia e sostegno il quadro normativo resta diverso. Per chi gestisce le segreterie, il riferimento operativo è la nota MIM 2129/2026 e il cruscotto SIDI. Per i dettagli e gli eventuali ulteriori chiarimenti conviene seguire i canali ufficiali del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
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