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TFS e pensioni scuola 2027: pagamento a 9 mesi dal 1° gennaio

TFS e pensioni scuola 2027: pagamento a 9 mesi dal 1° gennaio

Dal 1° gennaio 2027 il termine per il pagamento della prima rata del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) scende da 12 a 9 mesi per chi cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, di servizio o per collocamento a riposo d'ufficio. A stabilirlo è la circolare INPS n. 30 del 27 marzo 2026, che recepisce la legge di Bilancio 2026. Per il personale della scuola che matura i requisiti entro il 31 dicembre 2026 resta invece il termine di 12 mesi.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2027

La novità nasce dall'articolo 1, comma 198, della legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), che ha modificato l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79/1997, sostituendo il termine dilatorio di 12 mesi con quello di 9 mesi. La riduzione, secondo l'INPS, si applica esclusivamente a chi matura i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2027 e riguarda le sole cessazioni per limiti di età, limiti ordinamentali o collocamento a riposo d'ufficio.

Al termine dilatorio si aggiungono, come in passato, i 3 mesi tecnici previsti per l'erogazione materiale. La modifica non interessa le pensioni anticipate né le dimissioni volontarie.

La regola speciale per docenti e personale ATA

Il comparto scuola è soggetto a una disciplina specifica prevista dall'articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997. Per docenti e personale ATA la cessazione dal servizio ha effetto dal 1° settembre, inizio dell'anno scolastico, anche quando i requisiti pensionistici maturano entro il 31 dicembre dello stesso anno. Questo meccanismo crea un'unica finestra annuale di uscita.

L'INPS chiarisce inoltre che per chi accede alla pensione con formule particolari — cumulo contributivo, pensione anticipata flessibile, lavoratori precoci — la decorrenza del termine di pagamento non coincide con la data di effettiva cessazione, ma con la data in cui il lavoratore avrebbe maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria.

Il nuovo requisito anagrafico: 67 anni e un mese

La riduzione a 9 mesi si applica a chi matura il diritto alla pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2027, con il limite anagrafico fissato a 67 anni e un mese per la generalità dei dipendenti pubblici, per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita disposto dal decreto direttoriale MEF del 19 dicembre 2025 e dall'articolo 1, comma 185, della legge n. 199/2025.

I termini per causale di cessazione

Il quadro riepilogato dall'INPS distingue i tempi di attesa in base al motivo della cessazione e, dove previsto, alla data di maturazione dei requisiti:

Causale di cessazioneTermine prima rata
Limiti di età, requisiti maturati entro il 31/12/202612 mesi (+3 mesi)
Limiti di età, requisiti maturati dal 1°/01/20279 mesi (+3 mesi)
Dimissioni volontarie o licenziamento24 mesi (+3 mesi)
Contratto a tempo determinato cessato per fine incarico12 mesi
Decesso o inabilitàentro 105 giorni

Come funziona la rateizzazione

Le modalità di erogazione restano legate all'importo lordo della prestazione. Secondo la circolare:

  • fino a 50.000 euro: pagamento in un'unica soluzione;
  • oltre 50.000 e fino a 100.000 euro: due rate annuali;
  • pari o superiore a 100.000 euro: tre rate annuali.

Le rate successive alla prima vengono corrisposte a distanza di 12 mesi dalla decorrenza del primo pagamento. In caso di ritardo rispetto ai termini, al lavoratore spettano gli interessi legali per ogni giorno di slittamento.

Le critiche dei sindacati

Pur valutando positivamente l'accorciamento dei tempi, la CGIL, con FLC CGIL, FP CGIL e SPI CGIL, ha sottolineato che la riduzione da 12 a 9 mesi non risolve il nodo di fondo del salario differito dei dipendenti pubblici, perché lascia in piedi il meccanismo del differimento e della rateizzazione. Sul versante della trasparenza informativa, anche l'ANIEF ha diffuso un riepilogo delle nuove tempistiche per il personale scolastico.

Come anticipare il TFS/TFR

Resta confermata la possibilità per i dipendenti pubblici di chiedere un anticipo del TFS/TFR tramite finanziamento garantito dallo Stato, fino a un massimo di 45.000 euro, rivolgendosi a banche e intermediari aderenti all'Accordo Quadro. La domanda va presentata all'INPS in via telematica: l'Istituto rilascia la certificazione entro 90 giorni e, entro i successivi 30 giorni dalla notifica del contratto bancario, emette la presa d'atto.

Date da ricordare

  • Requisiti entro il 31 dicembre 2026: prima rata dopo 12 mesi (+3);
  • Requisiti dal 1° gennaio 2027: prima rata dopo 9 mesi (+3);
  • Personale scolastico: cessazione con effetto dal 1° settembre, anche con requisiti maturati entro il 31 dicembre.

Per programmare l'uscita conviene verificare, sul Fascicolo previdenziale del cittadino INPS accessibile con SPID, CIE o CNS, la causale di cessazione, l'anno di maturazione del requisito e l'eventuale presenza di cumulo o misure speciali.

Vincenzo Schirripa

Editore, docente, autore

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