Per docenti e personale ATA che lasciano il servizio, i tempi di pagamento della liquidazione (TFS o TFR) decorrono dal 1° settembre, data di cessazione del personale scolastico, anche se i requisiti pensionistici maturano prima. La novità più rilevante riguarda il futuro: per chi va in pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2027 l'attesa si riduce da 12 a 9 mesi, come riepilogato dalla circolare INPS n. 30 del 27 marzo 2026.
La circolare aggiorna la disciplina alla luce della Legge di Bilancio 2026. Vediamo chi riceve cosa, quando e in quante rate.
TFS o TFR: la differenza
La buonuscita assume due forme diverse a seconda del regime applicato. In sintesi:
- TFS (Trattamento di Fine Servizio): spetta in genere al personale con il regime della vecchia buonuscita, cioè chi era già in servizio nel pubblico impiego secondo le regole previgenti;
- TFR (Trattamento di Fine Rapporto): riguarda i nuovi assunti a tempo indeterminato e i lavoratori con contratto a termine.
Per maturare il TFR su un contratto a tempo determinato è necessario che il rapporto duri almeno 16 giorni continuativi. La gestione dell'intera pratica è dell'INPS, mentre la scuola deve certificare i dati di fine rapporto compilando sul sistema Nuova Passweb il cosiddetto "ultimo miglio".
Quando arriva: i tempi per la scuola
Per il comparto scuola la circolare conferma una specificità: la cessazione ha effetto dal 1° settembre e da quella data partono i termini di pagamento, anche se il diritto alla pensione era già maturato nei mesi precedenti. I tempi cambiano in base al tipo di uscita:
- Pensione di vecchiaia o per limiti di età: erogazione entro 12 mesi (in riduzione a 9 mesi per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2027);
- Pensione anticipata: tempi più lunghi, con la prima rata attesa fino a circa 27 mesi;
- Personale a tempo determinato (TFR): liquidazione dopo circa 12 mesi dalla cessazione, con un'ulteriore finestra per il completamento del pagamento.
Per chi accede con formule flessibili (cumulo, pensione anticipata flessibile, lavoratori precoci) la decorrenza non coincide con l'uscita dal servizio, ma con la data in cui si sarebbero maturati i requisiti per la pensione ordinaria.
Pagamento in una o più rate
L'importo complessivo determina se la buonuscita viene erogata in un'unica soluzione o suddivisa. Lo schema, confermato dalla circolare INPS, è il seguente:
| Importo lordo | Modalità di pagamento |
|---|---|
| Fino a 50.000 euro | Unica soluzione |
| Da 50.000 a 100.000 euro | Due rate annuali (la prima da 50.000 euro) |
| Oltre 100.000 euro | Tre rate annuali (le prime due da 50.000 euro) |
Ogni rata successiva alla prima viene corrisposta dopo 12 mesi dalla precedente.
Cosa cambia dal 2027
L'intervento normativo punta a una progressiva razionalizzazione dei tempi di attesa per i dipendenti pubblici. Il cambiamento principale riguarda chi maturerà i requisiti per la pensione di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2027: per loro il termine per la prima erogazione scende da 12 a 9 mesi. Resta invece confermata la regola della decorrenza dal 1° settembre per il personale scolastico.
La riliquidazione con gli arretrati del contratto
Chi è andato o andrà in pensione durante la vigenza del nuovo contratto ha diritto, sul TFS/TFR, agli aumenti maturati fino alla data di cessazione. La riliquidazione avviene in modo automatico, senza necessità di domanda: prima NoiPA aggiorna i dati stipendiali, poi li trasmette all'INPS, che ricalcola pensione e buonuscita integrando quanto già erogato con la differenza. Le tre operazioni sono collegate e si svolgono in sequenza, ma non richiedono solleciti da parte dell'interessato.
Cosa fare adesso
- verificare sul portale INPS lo stato della pratica e che la scuola abbia completato l'"ultimo miglio" su Nuova Passweb;
- controllare la correttezza dei dati di servizio trasmessi, perché incidono sul calcolo;
- tenere presente la data di decorrenza (1° settembre) per stimare i tempi di accredito;
- in caso di ritardi o dati incompleti, sollecitare la segreteria e rivolgersi all'INPS o a un patronato.
Gli importi effettivi dipendono da anzianità, retribuzione e regime applicato: per una stima personalizzata conviene fare riferimento al fascicolo previdenziale INPS e ai conteggi ufficiali, non a cifre generiche.